CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 29727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25421- 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - CONSOB, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Martini, n. 3, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con gli avv.tiDonatella Berto e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 25421 sez. S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 905/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO , pubblicatail 29/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con nota del 19 gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Imprese di Assicurazione contestò a ventinoveesponenti aziendali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (BIM), la violazione: 1) dell’art. 21, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 15 e dell’art. 29 del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e di tenere - per tutti i servizi e tutte le operazioni - registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte , nonché dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, 41 e 42 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 che disciplinano la «profilatura» del cliente e la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti; 2) dell’art. 21, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 15 e dell’art. 29 del Regolamento congiunto, nonché dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e dell’art. 49, commi 1 e 3, del [OSCURATO:PERSONA], che disciplinano le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella trasmissione e nella gestione degli ordini dei clienti; 3) dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, in riferimento alla concessione di finanziamenti strumentali all’acquisto Ric. 2019n. 25421 sez. S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 3 - delle azioni della capogruppoe ai rapporti con il cliente [OSCURATO:PERSONA] di Scienze, Lettere ed Arti. A [OSCURATO:PERSONA],tra i ventinove, fu inflitta, quale r esponsabile della funzione compliance della b anca dal 1/9/2013 alla data della lettera di contestazioni, una sanzione complessiva, ex art. 190 t.u.f., di Euro 25.000,00, pari alla sanzione di Euro 15.00,00 per la violazione n. 1, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 6.000,00 per la violazione n. 2e di E uro 4.000,00 per la violazione n. 3. 2. Con sentenza n.905/2019,la Corte d’appello di Torino accolse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], annullando la sanzione, per erronea applicazione dell’art. 190 t.u.f.in relazione alle violazioni contestate. Per quel che ancora qui rileva, la Corte ritenneche non potesse essere sanzionatoex art. 190 t.u.f. un soggetto che con BIM non aveva alcun rapporto né organico, né di dipendenza, né vi svolgeva funzioni di controllo quale sindaco, ma era dipendente di società diversa, cioè [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e aveva svolto attività in BIM in forza di regolare contratto di outsourcing. 3. Avverso questa sentenza, Consob ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, Consob ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 190, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 58 del 1998: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la sanzione a [OSCURATO:PERSONA] perché ha svolto in BIM la funzione di controllo di conformità in forza di contratto di outsourcing e non quale componente del c ollegio sindacale di BIM e in quanto dipendente di altra società, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo è fondato. Ric. 2019n. 25421 sez. S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 4 - In riferimento alla data di accadimento delle condotte contestate, è applicabile alla fattispecie, ratione temporis , l’art. 190 nella formulazione precedente le modifiche apportate alla parte V del t.u.f. dal d.lgs. n. 72 del 2015, come disposto dall'art. 6 dello stesso decreto. Questa Corte ha già statuito che l’art. 190 t.u.f., in quella formulazione, sanzionando, al primo comma, le violazioni poste in essere dai «soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati»aveva già indicato un criterio diresponsabilità effettiva dei soggetti che agiscono nell'ambito dell'organizzazione dell'intermediario, in considerazionedella funzione effettivamente svolta, sì da essere applicabile in ogni caso in cui il soggetto fosse inserito all'interno della struttura aziendale, senza rilievo discriminante del la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico: in particolare,la norma segue un criterio di imputazione oggettiva fondato sull'attività in concreto esercitata, sicché il requisito della dipendenza deve essere inteso non in riferimento alla ricorrenza di provvedimenti formali tipici riconducibili alla sola ipotesi di lavoro subordinato, ma soltanto all'inserimento del soggetto all'interno dell'organizzazione dell'ente(così Cass. Sez. 2, n. 16323 del 18/06/2019). Quanto all’esercizio della funzione di cosiddetta compliance svolta da [OSCURATO:PERSONA], (le funzioni, cioè, di controllo dirette a prevenire la violazione delle leggi, dei regolamenti, dei codici di condotta e dei codici etici che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria), questa interpretazione trova conferma nella formulazione del comma terzo, in cui più esplicitamente era sancita l’applicabilità delle sanzionipreviste non soltanto ai componenti degli organi statutari di controllo, ma, in generale, ai «soggetti che svolgano funzioni di controllo nelle società»: la chiara lettera della legge non consente di restringere l’individuazione di questa categoria del comma terzo ai soli Ric. 2019n. 25421 sez. S2 -ud. 6 - 3 - 20 2 4 - 5 - «dipendenti»della società, perché inequivocabilmente ha inteso dare rilievo al solo criterio dello svolgimento effettivo della funzione di controllo, senza individuare restrizioni conseguenti ad un rapporto di lavoro subordinato o a un collegamento di tipo organico con la società controllata. In conseguenza, in accoglimento della censura, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perché provveda al riesame della opposizione in applicazione dei principi suesposti. Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese di leg