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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24294/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito del giudizio abbreviato, il GIP di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), Al) e B1) (ricondotto quest'ultimo nella ipotesi del tentativo) e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, esclusa la qualifica di promotore e le circostanze aggravanti di cui all'art. 62, comma 1 n. 2 contestate sul capo Al) e, in fatto, sul capo B1), applicata infine la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 di reclusione ed Euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il D'[OSCURATO:PERSONA] dal fatto di cui al capo A) per non averlo commesso ed ha perciò rideterminato la pena per gli altri fatti delittuosi, per cui ha ribadito la sua penale responsabilità, in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa confermando nel resto la decisione impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore del D'[OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento particolare agli artt. 56, 624, 625 e 629 cod. pen. 102 e 530 cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che la responsabilità per il furto è stata fondata sulla mera contestualità tra la sua consumazione e l'incontro tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] desunto esclusivamente dalle conversazioni del 13.5.2018; quella sul tentativo di estorsione è stata a sua volta fondata sulla supposizione che la conversazione tra i due avesse ad oggetto proprio la vettura della Quibrino mentre la richiesta estorsiva era stata solo supposta ed era in contrasto con quanto riferito dal marito di costei e riportato nel verbale di rinvenimento del mezzo; pur dando atto della giurisprudenza formatasi in punto di tentativo, rileva che, non essendo mai stata sentita la presunta vittima, manca nel caso di specie la prova di una qualsivoglia richiesta idonea ad integrare minaccia sia pure solo indiretta; segnala che, essendo stato assolto dal delitto di cui al capo A) il ricorrente è stato contraddittoriamente ritenuto responsabile per gli altri reati in considerazione dell'utilizzo del medesimo linguaggio "cifrato" che ha portato ad una lettura del dato intercettivo che si scontra con tre elementi di prova ovvero: 1) il riferimento di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla "ragazza", che riguarda una persona ben precisa (ovvero tale [OSCURATO:PERSONA] come riportato nel verbale di trascrizione della Polizia relativa alla conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 2) la consecuzione delle conversazioni si fonda sul fatto che il veicolo sarebbe stato asportato nella notte del 13 maggio 2018 nella zona del bar "[OSCURATO:PERSONA]" mentre, in assenza di denunzia, è stato valorizzato quanto riportato nella CNR in cui la persona offesa parla genericamente di un furto avvenuto nella notte nel parcheggio antistante la propria abitazione; richiama le parole del marito della persona offesa che aveva parlato di un furto avvenuto nella mattina e segnala che non vi è prova del momento in cui l'auto sarebbe stata parcheggiata e, in particolare, se ciò fosse avvenuto prima dell'incontro della Quibrino con il [OSCURATO:PERSONA] ed il D'[OSCURATO:PERSONA]; 3) il contenuto della annotazione di servizio del 15.5.2018 in cui è riportato quanto riferito dal Laggiard; 3.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento particolare all'art. 603 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riguardo in particolare alla asserita superfluità della audizione delle persone offese: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato l'audizione delle persone offese cui aveva già condizionato la richiesta di rito abbreviato tenuto conto che la ricostruzione operata dagli investigatori e dalle sentenze di merito si fonda su mere supposizioni e contesta la motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta della loro audizione che invece era indispensabile; 3.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento particolare all'art. 62bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riguardo al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva: rileva che le attenuanti generiche erano state invocate per ragioni di equità rispetto alla pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], promotore del sodalizio, ed in considerazione dell'atteggiamento processuale del D'[OSCURATO:PERSONA] che aveva formulato la richiesta subordinata di abbreviato "secco" così rinunciando all'escussione di testi; segnala che la Corte ha affermato di non conoscere la decisione relativa al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui tuttavia ampiamente discute alle pagine 5 e 6; rileva come la Corte abbia errato nel ritenere assente la doglianza sulla recidiva che era stata invece puntualmente e specificamente avanzata;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: segnala che il primo motivo propone considerazioni in punto di fatto e di interpretazione del contenuto delle conversazioni, ovvero doglianze non consentite in questa sede; osserva che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale è stata negata con motivazione incensurabile in questa sede e che la omessa considerazione della posizione di intermediario supera la prova di resistenza; rileva, ancora, che la Corte ha motivato sul diniego delle attenuanti generiche in termini congrui e coerenti con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio ed è stato infine (dopo la assoluzione dal reato associativo) riconosciuto responsabile: del delitto di furto pluriaggravato in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) dell'autovettura Fiat 500 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nonché, quindi, del delitto di tentata estorsione (in questi termini riqualificato il reato contestato in termini di estorsione consumata) in danno della medesima Quibrino che, in concorso con il medesimo [OSCURATO:PERSONA], con la minaccia di non rientrare più in possesso del veicolo, avrebbero tentato di costringere a corrispondere loro una somma di denaro.

La vicenda è stata ricostruita sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie; in particolare, come si ricava dalla lettura delle due sentenze, l'episodio era stato accertato dagli investigatori mentre erano in corso delle indagini per diversi furti di autovetture della medesima tipologia avendo perciò consentito agli operanti di "cogliere in diretta" i contatti telefonici intercorsi tra il D'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 13 ed il 14 maggio del 2018 quando costoro si trovavano entrambi nei pressi del luogo in cui era stata asportata la vettura di proprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

I due, ovvero il Quibrino ed il [OSCURATO:PERSONA], si erano risentiti diverse volte la sera del 14 utilizzando espressioni che, anche alla luce del contesto emerso dalle indagini in corso, lasciavano intendere l'intesa di restituire la "ragazza" (espressione con cui si faceva riferimento alla Fiat 500) a fronte del pagamento di una non precisata somma di denaro.

Sempre alla luce della ricostruzione operata nelle due sentenze di merito, era inoltre accaduto che la sera del 14 maggio il marito della Quibrino, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto presente di aver rinvenuto la vettura della moglie nei pressi della Cripta del Redentore.

Il Tribunale aveva ritenuto fosse stata realizzata una condotta estorsiva di "cavallo di ritorno" ancorché non fosse stata provata la consegna di una somma di denaro ma soltanto intese e trattative fondate sulla minaccia (quand'anche inespressa) della definitiva perdita della vettura.

2. A fronte della condanna intervenuta all'esito del giudizio di primo grado erano stati articolati diversi motivi di appello (cfr., la sintesi, a pagg. 3-4 della sentenza impugnata) su cui, ritiene il collegio, la Corte territoriale ha argomentato in termini assolutamente congrui, esaustivi ed immuni da vizi logici e giuridici. 2.1 Partendo dalla censura di ordine processuale articolata nel secondo motivo del ricorso, va rilevato che la Corte di Appello ha respinto l'istanza di rinnovazione della istruttoria in appello con la escussione delle persone offese cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato che, in quei termini, era stata respinta e "sostituita" con quella, invece accolta, di giudizio abbreviato "secco".Proprio siffatta premessa consente di concludere per la manifesta infondatezza del motivo del ricorso poiché, anche a prescindere dalle ragioni addotte dalla Corte di Appello per respingere l'istanza tra cui, in ogni caso, non mancava una specifica valutazione in ordine alla mancanza di un profilo di assoluta necessità, è pacifico che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 5629 del 30/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282585 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278061 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 4694 del 24/10/2017, Picone e altri, Rv. 272197 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 24/03/2017, A ed altro, Rv. 270069 - 01). 2.2 Con il primo motivo del ricorso, invece, la difesa articola una serie di rilievi che, in realtà, tendono a sollecitare la Corte ad operare una nuova ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento considerando gravi, precisi e concordanti gli elementi emersi a carico dell'odierno ricorrente e tali da poterne affermare con certezza la responsabilità penale per i delitti ascrittigli; d'altra parte, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le p.ei recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Ed in effetti, la Corte di Appello ha correttamente sottolineato che la ricostruzione dell'episodio va operata alla luce della complessiva vicenda interessante anche la posizione di altri imputati tra cui, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole, con sentenza del 21.7.2020, dei reati di cui ai capi A), B), C), E), K), P), Q), W), Y), Z), Al) e B1) (questi ultimi, per l'appunto, in concorso con il D'[OSCURATO:PERSONA]) ed al quale è riferibile l'utilizzo del linguaggio "gergale" con riguardo, in particolare, al termine "ragazza" per indicare le autovetture oggetto dei furti.Il ricorso si limita a sostenere che, essendo stato il D'[OSCURATO:PERSONA] assolto dal delitto associativo, non poteva essergli "imputato" l'utilizzo del linguaggio gergale o "criptico" in uso tra i sodali dimenticando che il suo interlocutore, in quel momento, era proprio uno di costoro per il quale, perciò, siffatto riferimento era più che corretto.

La Corte ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni per le quali le conversazioni intercettate nella serata tra il 13 ed il 14 maggio non potessero che essere riferite al furto della Fiat 500 di proprietà della Quibrino (cfr., pagg. 6-7 della sentenza) e, invero, il ricorso non riesce ad evidenziare profili di "travisamento" della prova che non si risolvano nella prospettazione di una lettura alternativa e di una diversa interpretazione delle parole dei due conversanti.

Ed è appena il caso di ribadire che rilievi di questo genere non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.701, D'Andrea; Cass. Pen., 3, 17.5.2016 n. 35.593, Folino; Cass. Pen., 2, 22.5.2013 n. 35.181, Vecchio e, comunque, Cass.

SS.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar).

La Corte, in particolare, ha ricostruito la sequenza di avvenimenti intervenuti nella nottata del 13-14 maggio alla luce del tenore delle conversazioni intercettate ed a partire dall'appuntamento che i due si erano dati "verso i giardini" (e non, come opinato dalla difesa, al bar ubicato presso i [OSCURATO:PERSONA]); aveva sottolineato che dopo circa un'ora il [OSCURATO:PERSONA] ed il D'[OSCURATO:PERSONA] si erano dati un nuovo appuntamento al "solito posto" (inferendone, in maniera assolutamente lineare sul piano logico, che essi non avessero affatto trascorso insieme una serata dal bar ma si fossero separati e dovessero nuovamente incontrarsi in un luogo diverso ma evidentemente ben noto ad entrambi).

Ha richiamato le intercettazioni del giorno successivo (cfr., pag. 7 della sentenza) di cui ha fornito una lettura coerente con quelle del giorno prima in tal modo finendo per operare una ricostruzione affatto arbitraria o congetturale ed invece solidamente ancorata al tenore delle conversazioni in cui i due avevano fatto esplicito riferimento a richieste di denaro ed a "trattative" per la restituzione della "ragazza" che era stata "trovava ieri ai giardini" ed all'esito delle quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato il ricorrente a "chiudere" senza preoccuparsi troppo della cifra da richiedere alla Quibrino (raccomandandogli soltanto di far "piovere") che il D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato di lì a poco tanto da aver concordato con il complice di incontrarsi dopo una mezz'ora; cosa che, peraltro, puntualmente avveniva (cfr., ivi, pag. 8).

Altrettanto puntualmente, peraltro, ha spiegato la Corte, dopo qualche ora il marito della Quibrino aveva segnalato l'avvenuto rinvenimento della autovettura (cfr., ivi).

In definitiva, i giudici pugliesi hanno potuto legittimamene concludere nel senso che "la concatenazione temporale e logica tra il furto dell'autovettura Fiat 500 di cui al capo Al) e la presenza, in quello stesso luogo, del [OSCURATO:PERSONA] e del D'[OSCURATO:PERSONA] nel luogo e nella fascia oraria in cui il delitto è stato consumato, nonché la conversazione in cui i predetti imputati discorrono di una trattativa in corso riguardante la 'ragazza trovata' il giorno prima 'ai giardini' ed il ritrovamento, poche ore dopo tali contatti, della macchina da parte del marito della derubata, consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale del D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti a lui ascritti ai capi Al) e B1), quest'ultimo come riqualificato dal primo giudice essendo indubbio che le trattative intavolate con la vittima sono state univocamente dirette al conseguimento di una somma di denaro quale corrispettivo per la restituzione dell'autovettura" (cfr., ivi, pag. 8, ove, in nota, la Corte di Appello ha sottolineato la irrilevanza del dato concernente l'orario preciso in cui il furto era stato consumato come del pari tanto irrilevante quanto emblematica è stata ritenuta la assenza di una denunzia della persona offesa stante comunque quanto riportato dalla CNR in atti). 2.3 Manifestamente infondato è, infine, il motivo articolato sul trattamento sanzionatorio: premesso che la censura sulla mancata esclusione della recidiva non è consentita poiché la questione non era stata sollevata con l'atto di appello, va rilevato che la Corte ha motivato in maniera assolutamente congrua circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr., pag. 10 della sentenza) ed in termini con cui la difesa non tenta nemmeno di confrontarsi criticamente affidandosi per un verso a considerazioni legate alla comparazione con il [OSCURATO:PERSONA] (cui le generiche erano state riconosciute) e, per altro verso, segnalando l'omessa valutazione, a tal fine, della scelta del rito abbreviato "secco".

Se non ché, sotto il primo profilo, va dato conto della motivazione con cui la Corte ha escluso che il diverso approdo sul punto per il [OSCURATO:PERSONA] potesse giustificare la riforma della decisione per il D'[OSCURATO:PERSONA]; non è d'altra parte inutile ribadire che in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 9450 del 24/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282839 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 264020 - 01).

Quanto al secondo profilo, è sufficiente rilevare come questa Corte abbia più volte chiarito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non possa essere fondato sulla scelta del rito abbreviato atteso che quest'ultima implica già, "ex lege", l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr., Cass. Pen., 2, 25.3.2014 n. 24.312, Diana).

Da ultimo, va pur dato conto del fatto che la pena era stata calcolata dal primo giudice per il delitto di cui al capo B1) in termini prossimi al minimo edittale (per la fattispecie tentata) con un aumento davvero minimo per la continuazione con il reato di cui al capo Al)

3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito del giudizio abbreviato, il GIP di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), Al) e B1) (ricondotto quest'ultimo nella ipotesi del tentativo) e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, esclusa la qualifica di promotore e le circostanze aggravanti di cui all'art. 62, comma 1 n. 2 contestate sul capo Al) e, in fatto, sul capo B1), applicata infine la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 di reclusione ed Euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il D'[OSCURATO:PERSONA] dal fatto di cui al capo A) per non averlo commesso ed ha perciò rideterminato la pena per gli altri fatti delittuosi, per cui ha ribadito la sua penale responsabilità, in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa confermando nel resto la decisione impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del D'[OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento particolare agli artt. 56, 624, 625 e 629 cod. pen. 102 e 530 cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che la responsabilità per il furto è stata fondata sulla mera contestualità tra la sua consumazione e l'incontro tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] desunto esclusivamente dalle conversazioni del 13.5.2018; quella sul tentativo di estorsione è stata a sua volta fondata sulla supposizione che la conversazione tra i due avesse ad oggetto proprio la vettura della Quibrino mentre la richiesta estorsiva era stata solo supposta ed era in contrasto con quanto riferito dal marito di costei e riportato nel verbale di rinvenimento del mezzo; pur dando atto della giurisprudenza formatasi in punto di tentativo, rileva che, non essendo mai stata sentita la presunta vittima, manca nel caso di specie la prova di una qualsivoglia richiesta idonea ad integrare minaccia sia pure solo indiretta; segnala che, essendo stato assolto dal delitto di cui al capo A) il ricorrente è stato contraddittoriamente ritenuto responsabile per gli altri reati in considerazione dell'utilizzo del medesimo linguaggio "cifrato" che ha portato ad una lettura del dato intercettivo che si scontra con tre elementi di prova ovvero: 1) il riferimento di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla "ragazza", che riguarda una persona ben precisa (ovvero tale [OSCURATO:PERSONA] come riportato nel verbale di trascrizione della Polizia relativa alla conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 2) la consecuzione delle conversazioni si fonda sul fatto che il veicolo sarebbe stato asportato nella notte del 13 maggio 2018 nella zona del bar "[OSCURATO:PERSONA]" mentre, in assenza di denunzia, è stato valorizzato quanto riportato nella CNR in cui la persona offesa parla genericamente di un furto avvenuto nella notte nel parcheggio antistante la propria abitazione; richiama le parole del marito della persona offesa che aveva parlato di un furto avvenuto nella mattina e segnala che non vi è prova del momento in cui l'auto sarebbe stata parcheggiata e, in particolare, se ciò fosse avvenuto prima dell'incontro della Quibrino con il [OSCURATO:PERSONA] ed il D'[OSCURATO:PERSONA]; 3) il contenuto della annotazione di servizio del 15.5.2018 in cui è riportato quanto riferito dal Laggiard; 3.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento particolare all'art. 603 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riguardo in particolare alla asserita superfluità della audizione delle persone offese: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato l'audizione delle persone offese cui aveva già condizionato la richiesta di rito abbreviato tenuto conto che la ricostruzione operata dagli investigatori e dalle sentenze di merito si fonda su mere supposizioni e contesta la motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta della loro audizione che invece era indispensabile; 3.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento particolare all'art. 62bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riguardo al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva: rileva che le attenuanti generiche erano state invocate per ragioni di equità rispetto alla pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], promotore del sodalizio, ed in considerazione dell'atteggiamento processuale del D'[OSCURATO:PERSONA] che aveva formulato la richiesta subordinata di abbreviato "secco" così rinunciando all'escussione di testi; segnala che la Corte ha affermato di non conoscere la decisione relativa al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di cui tuttavia ampiamente discute alle pagine 5 e 6; rileva come la Corte abbia errato nel ritenere assente la doglianza sulla recidiva che era stata invece puntualmente e specificamente avanzata; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: segnala che il primo motivo propone considerazioni in punto di fatto e di interpretazione del contenuto delle conversazioni, ovvero doglianze non consentite in questa sede; osserva che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale è stata negata con motivazione incensurabile in questa sede e che la omessa considerazione della posizione di intermediario supera la prova di resistenza; rileva, ancora, che la Corte ha motivato sul diniego delle attenuanti generiche in termini congrui e coerenti con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio ed è stato infine (dopo la assoluzione dal reato associativo) riconosciuto responsabile: del delitto di furto pluriaggravato in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) dell'autovettura Fiat 500 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] nonché, quindi, del delitto di tentata estorsione (in questi termini riqualificato il reato contestato in termini di estorsione consumata) in danno della medesima Quibrino che, in concorso con il medesimo [OSCURATO:PERSONA], con la minaccia di non rientrare più in possesso del veicolo, avrebbero tentato di costringere a corrispondere loro una somma di denaro. La vicenda è stata ricostruita sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie; in particolare, come si ricava dalla lettura delle due sentenze, l'episodio era stato accertato dagli investigatori mentre erano in corso delle indagini per diversi furti di autovetture della medesima tipologia avendo perciò consentito agli operanti di "cogliere in diretta" i contatti telefonici intercorsi tra il D'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nella notte tra il 13 ed il 14 maggio del 2018 quando costoro si trovavano entrambi nei pressi del luogo in cui era stata asportata la vettura di proprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. I due, ovvero il Quibrino ed il [OSCURATO:PERSONA], si erano risentiti diverse volte la sera del 14 utilizzando espressioni che, anche alla luce del contesto emerso dalle indagini in corso, lasciavano intendere l'intesa di restituire la "ragazza" (espressione con cui si faceva riferimento alla Fiat 500) a fronte del pagamento di una non precisata somma di denaro. Sempre alla luce della ricostruzione operata nelle due sentenze di merito, era inoltre accaduto che la sera del 14 maggio il marito della Quibrino, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto presente di aver rinvenuto la vettura della moglie nei pressi della Cripta del Redentore. Il Tribunale aveva ritenuto fosse stata realizzata una condotta estorsiva di "cavallo di ritorno" ancorché non fosse stata provata la consegna di una somma di denaro ma soltanto intese e trattative fondate sulla minaccia (quand'anche inespressa) della definitiva perdita della vettura. 2. A fronte della condanna intervenuta all'esito del giudizio di primo grado erano stati articolati diversi motivi di appello (cfr., la sintesi, a pagg. 3-4 della sentenza impugnata) su cui, ritiene il collegio, la Corte territoriale ha argomentato in termini assolutamente congrui, esaustivi ed immuni da vizi logici e giuridici. 2.1 Partendo dalla censura di ordine processuale articolata nel secondo motivo del ricorso, va rilevato che la Corte di Appello ha respinto l'istanza di rinnovazione della istruttoria in appello con la escussione delle persone offese cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato che, in quei termini, era stata respinta e "sostituita" con quella, invece accolta, di giudizio abbreviato "secco".Proprio siffatta premessa consente di concludere per la manifesta infondatezza del motivo del ricorso poiché, anche a prescindere dalle ragioni addotte dalla Corte di Appello per respingere l'istanza tra cui, in ogni caso, non mancava una specifica valutazione in ordine alla mancanza di un profilo di assoluta necessità, è pacifico che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 5629 del 30/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282585 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278061 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 4694 del 24/10/2017, Picone e altri, Rv. 272197 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 24/03/2017, A ed altro, Rv. 270069 - 01). 2.2 Con il primo motivo del ricorso, invece, la difesa articola una serie di rilievi che, in realtà, tendono a sollecitare la Corte ad operare una nuova ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento considerando gravi, precisi e concordanti gli elementi emersi a carico dell'odierno ricorrente e tali da poterne affermare con certezza la responsabilità penale per i delitti ascrittigli; d'altra parte, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le p.ei recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Ed in effetti, la Corte di Appello ha correttamente sottolineato che la ricostruzione dell'episodio va operata alla luce della complessiva vicenda interessante anche la posizione di altri imputati tra cui, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole, con sentenza del 21.7.2020, dei reati di cui ai capi A), B), C), E), K), P), Q), W), Y), Z), Al) e B1) (questi ultimi, per l'appunto, in concorso con il D'[OSCURATO:PERSONA]) ed al quale è riferibile l'utilizzo del linguaggio "gergale" con riguardo, in particolare, al termine "ragazza" per indicare le autovetture oggetto dei furti.Il ricorso si limita a sostenere che, essendo stato il D'[OSCURATO:PERSONA] assolto dal delitto associativo, non poteva essergli "imputato" l'utilizzo del linguaggio gergale o "criptico" in uso tra i sodali dimenticando che il suo interlocutore, in quel momento, era proprio uno di costoro per il quale, perciò, siffatto riferimento era più che corretto. La Corte ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni per le quali le conversazioni intercettate nella serata tra il 13 ed il 14 maggio non potessero che essere riferite al furto della Fiat 500 di proprietà della Quibrino (cfr., pagg. 6-7 della sentenza) e, invero, il ricorso non riesce ad evidenziare profili di "travisamento" della prova che non si risolvano nella prospettazione di una lettura alternativa e di una diversa interpretazione delle parole dei due conversanti. Ed è appena il caso di ribadire che rilievi di questo genere non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.701, D'Andrea; Cass. Pen., 3, 17.5.2016 n. 35.593, Folino; Cass. Pen., 2, 22.5.2013 n. 35.181, Vecchio e, comunque, Cass. SS.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar). La Corte, in particolare, ha ricostruito la sequenza di avvenimenti intervenuti nella nottata del 13-14 maggio alla luce del tenore delle conversazioni intercettate ed a partire dall'appuntamento che i due si erano dati "verso i giardini" (e non, come opinato dalla difesa, al bar ubicato presso i [OSCURATO:PERSONA]); aveva sottolineato che dopo circa un'ora il [OSCURATO:PERSONA] ed il D'[OSCURATO:PERSONA] si erano dati un nuovo appuntamento al "solito posto" (inferendone, in maniera assolutamente lineare sul piano logico, che essi non avessero affatto trascorso insieme una serata dal bar ma si fossero separati e dovessero nuovamente incontrarsi in un luogo diverso ma evidentemente ben noto ad entrambi). Ha richiamato le intercettazioni del giorno successivo (cfr., pag. 7 della sentenza) di cui ha fornito una lettura coerente con quelle del giorno prima in tal modo finendo per operare una ricostruzione affatto arbitraria o congetturale ed invece solidamente ancorata al tenore delle conversazioni in cui i due avevano fatto esplicito riferimento a richieste di denaro ed a "trattative" per la restituzione della "ragazza" che era stata "trovava ieri ai giardini" ed all'esito delle quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato il ricorrente a "chiudere" senza preoccuparsi troppo della cifra da richiedere alla Quibrino (raccomandandogli soltanto di far "piovere") che il D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato di lì a poco tanto da aver concordato con il complice di incontrarsi dopo una mezz'ora; cosa che, peraltro, puntualmente avveniva (cfr., ivi, pag. 8). Altrettanto puntualmente, peraltro, ha spiegato la Corte, dopo qualche ora il marito della Quibrino aveva segnalato l'avvenuto rinvenimento della autovettura (cfr., ivi). In definitiva, i giudici pugliesi hanno potuto legittimamene concludere nel senso che "la concatenazione temporale e logica tra il furto dell'autovettura Fiat 500 di cui al capo Al) e la presenza, in quello stesso luogo, del [OSCURATO:PERSONA] e del D'[OSCURATO:PERSONA] nel luogo e nella fascia oraria in cui il delitto è stato consumato, nonché la conversazione in cui i predetti imputati discorrono di una trattativa in corso riguardante la 'ragazza trovata' il giorno prima 'ai giardini' ed il ritrovamento, poche ore dopo tali contatti, della macchina da parte del marito della derubata, consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale del D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti a lui ascritti ai capi Al) e B1), quest'ultimo come riqualificato dal primo giudice essendo indubbio che le trattative intavolate con la vittima sono state univocamente dirette al conseguimento di una somma di denaro quale corrispettivo per la restituzione dell'autovettura" (cfr., ivi, pag. 8, ove, in nota, la Corte di Appello ha sottolineato la irrilevanza del dato concernente l'orario preciso in cui il furto era stato consumato come del pari tanto irrilevante quanto emblematica è stata ritenuta la assenza di una denunzia della persona offesa stante comunque quanto riportato dalla CNR in atti). 2.3 Manifestamente infondato è, infine, il motivo articolato sul trattamento sanzionatorio: premesso che la censura sulla mancata esclusione della recidiva non è consentita poiché la questione non era stata sollevata con l'atto di appello, va rilevato che la Corte ha motivato in maniera assolutamente congrua circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr., pag. 10 della sentenza) ed in termini con cui la difesa non tenta nemmeno di confrontarsi criticamente affidandosi per un verso a considerazioni legate alla comparazione con il [OSCURATO:PERSONA] (cui le generiche erano state riconosciute) e, per altro verso, segnalando l'omessa valutazione, a tal fine, della scelta del rito abbreviato "secco". Se non ché, sotto il primo profilo, va dato conto della motivazione con cui la Corte ha escluso che il diverso approdo sul punto per il [OSCURATO:PERSONA] potesse giustificare la riforma della decisione per il D'[OSCURATO:PERSONA]; non è d'altra parte inutile ribadire che in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 9450 del 24/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282839 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 264020 - 01). Quanto al secondo profilo, è sufficiente rilevare come questa Corte abbia più volte chiarito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non possa essere fondato sulla scelta del rito abbreviato atteso che quest'ultima implica già, "ex lege", l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr., Cass. Pen., 2, 25.3.2014 n. 24.312, Diana). Da ultimo, va pur dato conto del fatto che la pena era stata calcolata dal primo giudice per il delitto di cui al capo B1) in termini prossimi al minimo edittale (per la fattispecie tentata) con un aumento davvero minimo per la continuazione con il reato di cui al capo Al) 3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi
Sentenza Cassazione n. 24294/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris