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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44225/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 320/2021 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/05/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. , C' \ 3 kn Co L, 7 Th , Uditi djfensor Avv.; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 26 maggio - 9 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, con sentenza n. 7794 del 22 gennaio 2021: a) ha ritenuto sussistente, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 ottobre 2016, irrevocabile il 3 marzo 2017, e i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2010, irrevocabile il 21 febbraio 2011; b) ha ritenuto come più grave il reato per il quale la sentenza della Corte d'appello di Napoli aveva irrogato la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione; c) ha assunto, come pena base sulla quale operare gli aumenti per la continuazione, quella di sedici anni di reclusione di cui alla citata sentenza della Corte d'appello di Napoli (derivante dal pregresso riconoscimento della continuazione con i reati di cui ad altra sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 luglio 2014); d) ha apportato un aumento per la continuazione di tre anni e sei mesi di reclusione, già ridotto per effetto della scelta del rito abbreviato; e) ha, in conclusione, determinato la pena inflitta in diciannove anni e sei mesi di reclusione.

2. Sono stati proposti ricorsi per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli e dal difensore del Marino.

3. Il ricorso del Procuratore generale è affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando: a) che la pena base non era di sedici, ma di diciassette anni (dieci anni di reclusione derivanti dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 luglio 2014, aumentati per la continuazione di sette anni, per effetto della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 ottobre 2016); b) che non era dato comprendere se, nell'aumento per la continuazione, si fosse tenuto conto del fatto che la pena ('' originariamente inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2010 - otto anni di reclusione e euro 100.000,00 di multa - era stata rideterminata in sei anni di reclusione ed euro 600.000,00 di multa con ordinanza del Tribunale di Roma del 24 aprile 2015.

4. Il ricorso proposto nell'interesse del Marino è affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che, alla determinazione della pena di sedici anni di reclusione, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza del 18 ottobre 2016, era giunta partendo da una pena base di nove anni di reclusione di cui alla sentenza della medesima Corte d'appello del 16 luglio 2014, poi aumentata di sette anni di reclusione, con un calcolo che prevedeva, per ciascun episodio di cessione di sostanze stupefacenti, la pena di tre mesi di reclusione; b) che ciascuno di tali episodi riguardava quantitativi enormemente superiori (circa 1000 kg.) al quantitativo oggetto del reato giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2010 (circa 40 kg. di hashish), per cui era stato applicato, con l'ordinanza impugnata, un aumento di tre anni e sei mesi di reclusione; c) che, peraltro, per quest'ultimo reato, la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 aprile 2016 aveva applicato, per i coimputati del Marino, un aumento per la continuazione di tre mesi di reclusione; d) che, in ogni caso, il mancato scorporo, nell'ordinanza impugnata, degli aumenti previsti per i singoli reati - satellite, aveva impedito un controllo dell'esercizio del potere discrezionale del giudice.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'esame della motivazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 ottobre 2016 rivela che la pena aumentata di sette anni di reclusione è quella di nove e non di dieci anni di cui alla sentenza del 16 luglio 2014 della medesima Corte territoriale.

Quanto al secondo profilo, si osserva che, per effetto dell'ordinanza impugnata, la pena inflitta in continuazione, con riguardo al reato di cui alla sentenza del 4 giugno 2010 della Corte d'appello di Roma, risulta essere - salvo quanto si dirà a proposito dell'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Marino - quella di tre anni e sei mesi di reclusione, con la conseguenza che non s'intende che rilievo abbia la rideternninazione in sei anni di reclusione ed euro 600.000,00 di multa operata con ordinanza del Tribunale di Roma del 24 aprile 2015.

2. Il ricorso proposto nell'interesse del Marino è fondato, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01).

La soluzione impone al giudice una verifica del peso dei singoli reati e, per effetto del conseguente dovere motivazionale di estrinsecazione delle ragioni che sorreggono la decisione, una adeguata considerazione della proporzione della risposta sanzionatoria che sia coerente rispetto al disvalore di ciascun illecito anche in relazione agli altri.

Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 320/2021 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/05/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. , C' \ 3 kn Co L, 7 Th , Uditi djfensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 26 maggio - 9 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, con sentenza n. 7794 del 22 gennaio 2021: a) ha ritenuto sussistente, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 ottobre 2016, irrevocabile il 3 marzo 2017, e i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2010, irrevocabile il 21 febbraio 2011; b) ha ritenuto come più grave il reato per il quale la sentenza della Corte d'appello di Napoli aveva irrogato la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione; c) ha assunto, come pena base sulla quale operare gli aumenti per la continuazione, quella di sedici anni di reclusione di cui alla citata sentenza della Corte d'appello di Napoli (derivante dal pregresso riconoscimento della continuazione con i reati di cui ad altra sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 luglio 2014); d) ha apportato un aumento per la continuazione di tre anni e sei mesi di reclusione, già ridotto per effetto della scelta del rito abbreviato; e) ha, in conclusione, determinato la pena inflitta in diciannove anni e sei mesi di reclusione. 2. Sono stati proposti ricorsi per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli e dal difensore del Marino. 3. Il ricorso del Procuratore generale è affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando: a) che la pena base non era di sedici, ma di diciassette anni (dieci anni di reclusione derivanti dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 luglio 2014, aumentati per la continuazione di sette anni, per effetto della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 ottobre 2016); b) che non era dato comprendere se, nell'aumento per la continuazione, si fosse tenuto conto del fatto che la pena ('' originariamente inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2010 - otto anni di reclusione e euro 100.000,00 di multa - era stata rideterminata in sei anni di reclusione ed euro 600.000,00 di multa con ordinanza del Tribunale di Roma del 24 aprile 2015. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del Marino è affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che, alla determinazione della pena di sedici anni di reclusione, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza del 18 ottobre 2016, era giunta partendo da una pena base di nove anni di reclusione di cui alla sentenza della medesima Corte d'appello del 16 luglio 2014, poi aumentata di sette anni di reclusione, con un calcolo che prevedeva, per ciascun episodio di cessione di sostanze stupefacenti, la pena di tre mesi di reclusione; b) che ciascuno di tali episodi riguardava quantitativi enormemente superiori (circa 1000 kg.) al quantitativo oggetto del reato giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 giugno 2010 (circa 40 kg. di hashish), per cui era stato applicato, con l'ordinanza impugnata, un aumento di tre anni e sei mesi di reclusione; c) che, peraltro, per quest'ultimo reato, la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 aprile 2016 aveva applicato, per i coimputati del Marino, un aumento per la continuazione di tre mesi di reclusione; d) che, in ogni caso, il mancato scorporo, nell'ordinanza impugnata, degli aumenti previsti per i singoli reati - satellite, aveva impedito un controllo dell'esercizio del potere discrezionale del giudice. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile per manifesta infondatezza. L'esame della motivazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 ottobre 2016 rivela che la pena aumentata di sette anni di reclusione è quella di nove e non di dieci anni di cui alla sentenza del 16 luglio 2014 della medesima Corte territoriale. Quanto al secondo profilo, si osserva che, per effetto dell'ordinanza impugnata, la pena inflitta in continuazione, con riguardo al reato di cui alla sentenza del 4 giugno 2010 della Corte d'appello di Roma, risulta essere - salvo quanto si dirà a proposito dell'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Marino - quella di tre anni e sei mesi di reclusione, con la conseguenza che non s'intende che rilievo abbia la rideternninazione in sei anni di reclusione ed euro 600.000,00 di multa operata con ordinanza del Tribunale di Roma del 24 aprile 2015. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del Marino è fondato, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01). La soluzione impone al giudice una verifica del peso dei singoli reati e, per effetto del conseguente dovere motivazionale di estrinsecazione delle ragioni che sorreggono la decisione, una adeguata considerazione della proporzione della risposta sanzionatoria che sia coerente rispetto al disvalore di ciascun illecito anche in relazione agli altri. Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello
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