CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 12560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.383/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 31, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta no e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],N.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3605/2021,depositata i l 20/10/2021 , R.G.N. 1185/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 20 ottobre 2021, la Corte d'appello di Roma ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di demansionamento subito per il periodo dall’1 settembre 2015 al 27 gennaio 2016, liquidato in misura del 20% della retribuzione percepita, oltre accessori di legge; accertato la sussistenza della giusta causa delle sue dimissioni e condannato la società al pagamento, in suo favore, dell’indennità di preavviso pari a € 9.000,96 e alla restituzione della medesima indennità trattenuta oltre interessi e al pagamento al predetto della differenza tra quanto corrispostogli a titolo di diaria e quella regolata dall’art. 167 CCNL Commercio, in relazione al periodo dal 14 maggio 2012 al 4 febbraio 2015: in accoglimento dell’appello del lavoratore e rigetto dell’incidentale della società datrice avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del primo; 2. con atto notificato il 20 dicembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; 3. nelle more del giudizio le parti hanno conciliato la controversia in sede sindacale con verbale in data 21 novembre 2022 e instato congiuntamente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti; 2. non sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del gi