CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46192/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2021, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con sentenza del 23 novembre 1999, divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per aver il giudice erroneamente ritenuto intempestiva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fondata su motivi nuovi derivanti dall'esperimento del ricorso al T.A.R. avverso i provvedimenti amministrativi, emessi in autotutela, con cui erano stati annullati il permesso di costruire in sanatoria delle opere abusive in questione e il conforme parere favorevole della Soprintendenza. 3. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata per aver la stessa meramente recepito le valutazioni e conclusioni del CTU nominato dalla Procura Generale, senza tener conto delle controdeduzioni del consulente tecnico di parte, il quale aveva argomentato come i provvedimenti di sanatoria fossero stati legittimamente rilasciati in base ad una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi e delle difformità condonabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, prima ancora che per manifesta infondatezza. 1.1. A quest'ultimo proposito ci si limita qui ad osserv-are come il giudice dell'esecuzione abbia correttamente ritenuto intempestivo il motivo nuovo argomentato soltanto in sede di udienza di discussione, posto che l'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., che disciplina la procedura camerale di esecuzione, fa rinvio alle disposizioni di cui al 611 cod. proc. pen., il quale espressamente statuisce che solo «fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare motivi di replica». Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che tale disposizione è finalizzata a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio ed a consentire al giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate (Sez. 3, n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Faldini e aa., Rv. 272553). 1.2. In ogni caso, è assorbente il rilievo della genericità della doglianza, posto che, come di seguito immediatamente si dirà, l'ordinanza ha comunque preso in esame la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione tenendo pure conto della pendenza di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi sfavorevoli al ricorrente da ultimo adottati dalle competenti autorità, ritenendo detti provvedimenti nel merito fondati e condivisibili e non illogicamente rilevando l'inutilità di attendere l'esito del giudizio amministrativo, essendo in questa sede rilevante, peraltro, anche un mero difetto di motivazione. 2. Venendo, dunque, al secondo motivo di ricorso, pure questo è inammissibile per manifesta infondatezza e per assoluta genericità. 2.1. In diritto va premesso che, con riguardo alla necessità di raccordare l'esercizio delle competenze attribuite al giudice penale dell'esecuzione con quelle dell'autorità amministrativa, il Collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui in tema di rèati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31, comma 9, T.U.E., in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). 2.2. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi, specificamente argomentando, sulla scorta delle considerazioni della consulenza tecnica effettuata dalla Procura generale e confermate dai successivi sviluppi in sede amministrativa - che hanno condotto all'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi in sanatoria n. 33/2016 e n. 61/2018, originariamente rilasciati - come gli abusi edilizi oggetto della sentenza di condanna non potevano essere condonati, né sanati ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380 del 2001. Sotto il primo profilo, con articolata disamina degli accadimenti e della loro cronologica successione, si è chiarito come le opere abusive sul medesimo immobile fossero reiteratamente proseguite dopo la scadenza dei termini fissati dalle tre leggi di condono sopravvenute (la I. 47/1985; la I. 724/1994; il d.l. 269/2003, con conseguente impossibilità di ottenere la sanatoria straordinaria. Quanto alla sanatoria ordinaria disciplinata dall'art. 36 d.P.R. 380/2001, si è del pari posto in luce come correttamente ne fosse stata da ultimo ritenuta - da parte delle stesse autorità amministrative, che avevano negato la sanabilità - l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge, per plurime ed argomentate ragioni. 2.3. Con queste articolate argomentazioni, che sorreggono la decisione sul piano logico, il ricorso non si confronta e muove contestazioni del tutto generiche ed inidonee a dimostrare la sussistenza del denunciato vizio motivazionale. Ed invero, il ricorrente si limita a sostenere che l'ordinanza non avrebbe considerato le valutazioni del proprio consulente tecnico di parte, che smentirebbero quelle del c.t. della Procura generale recepite nell'ordinanza, senza specificamente indicare quali esse fossero, su quali basi poggiassero e quali assunti, recepiti nell'ordinanza, esse varrebbero ad inficiare, così non consentendo a questa Corte di svolgere sul punto alcun tipo di sindacato. Mutuando principi affermati con riguardo all'analoga situazione che si verifica nel caso della doglianza di mancata disamina dei motivi di gravame (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962), va dunque affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione delle censure articolate con l'istanza, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.• Così deciso il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nau [OSCURATO:PERSONA]