CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. ; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'annotazione di PG era pienamente utilizzabile e in essa si dava atto di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati, ivi compresa la presenza di una pluralità di persone che assistevano all'oltraggio; rilevato che il reato di cui all'art. 336 cod. pen. rientra tra quelli per i quali è esclusa l'applicabilità della particolare tenuità del fatto, sicchè la doglianza è manifestamente infondata; rilevato che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con argomentazioni che - non risultando manifestamente illogiche o contraddittorie - non sono suscettibili di valutazione in questa sede; rilevato che l'imputato non aveva richiesto l'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e, quindi, la Corte di appello non era tenuta a pronunciarsi sul punto, mentre, per quanto attiene al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la motivazione risulta immune da censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i , Così deciso il 14 g-