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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 00457/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso, trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antimo avverso la sentenza emessa in data 7 giugno 2021 con la quale, all'esito di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 314 cod. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Pavia in data 8.11.2018.

2. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata postula un'applicazione della norma incriminatrice inficiata da errore, posto che, sulla scorta delle medesime conclusioni cui la Corte d'appello perviene in punto di fatto, non è dato di rinvenire gli elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa all'imputato.

La mancata osservanza, da parte di questi, nella qualità di Carabiniere in servizio presso la Stazione di Mortara, del protocollo afferente le modalità operative prescritte nelle ipotesi di consegna di oggetti smarriti non comporta la sussistenza, per effetto di un mero automatismo, della condotta materiale di appropriazione ipotizzata nell'editto accusatorio e comunque del coefficiente psicologico del reato.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione dell'esame dell'imputato e dell'economo del Comune di Mortara quale responsabile dell'ufficio oggetti smarriti.

Stanti le conclusioni cui la Corte d'appello è pervenuta, nel pretendere di dedurre il convincimento di colpevolezza dell'imputato unicamente dalla memoria ex art. 415 bis cod. proc. pen. e dall'affermata attendibilità della persona offesa, le richieste istruttorie non potevano non essere ritenute necessarie, in quanto vertenti su tali specifici temi di prova.

La sentenza impugnata è viziata anche da mancanza di motivazione, atteso che nulla risulta detto sul punto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce motivazione carente o apparente.

Il rilievo concerne i temi in relazione ai quali la Corte di cassazione, in sede di rinvio, già aveva rilevato la mancanza di un effettivo confronto critico con i motivi del gravame di merito interposto avverso la sentenza di primo grado ed una valutazione mancante di pregio logico- giuridico, da cui erano state fatte discendere conclusioni fondate su premesse inesatte e su sillogismi probatori privi di coerenza argomentativa e logico-giuridica.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata in ragione del raffronto con il contenuto informativo di specifici atti acquisiti al fascicolo del procedimento.

La decisione della Corte d'appello si fonda su criteri del tutto privi di tenuta logico- giuridica, con particolare riguardo al preteso irrealismo della discolpa dell'imputato, articolata in una memoria depositata ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen.

La motivazione della sentenza impugnata è inoltre priva di coerenza interna, facendo ricorso a criteri epistemologici arbitrari per addivenire all'affermazione di premesse maggiori soltanto assertivamente riconosciute per tali: premesse dalle quali la Corte d'appello pretende di far derivare che l'imputato si fosse indebitamente appropriato della res, omettendo però di specificare modalità realizzative, preteso impiego della stessa o sua concreta destinazione, fonti conoscitive dirette od indirette e criteri che avrebbero consentito di apprezzare l'univocità del portato probatorio.

Le proteste di innocenza dell'imputato sono tacciate di irrealismo, ma mai sono confutate sulla scorta di contenuti informativi di inoppugnabile segno contrario.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia travisamento della prova.

La sentenza impugnata è fondata sulla valutazione di prove in realtà inesistenti e sull'omessa valutazione di evidenze rilevanti in punto di attendibilità della persona offesa.

"Particolarmente precaria" è la tenuta della stessa quanto alla pretesa difformità tra la res rinvenuta come smarrita e consegnata dalla persona offesa e quella dalla medesima ricevuta in restituzione dall'economo del Comune di Mortara.

L'affermazione di attendibilità della persona offesa è meramente apodittica.

3. Con requisitoria scritta in data 14 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso.4.

Con conclusioni in data 24 novembre 2021, il difensore dell'imputato riprende ed illustra il ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò deve essere dichiarato inammissibile.

2. Nella sentenza rescindente n. 8531 del 05/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], la Sesta Sezione di questa Suprema Corte ha espresso l'avviso che la prima sentenza d'appello omettesse il confronto critico con i motivi proposti con l'impugnazione, atteso che, pur non smentendo le circostanze di fatto siccome ricostruite nell'atto d'appello in funzione della prospettazione di una mera negligenza dell'imputato, esprimeva "una valutazione perplessa sulla sussistenza della condotta di appropriazione e dei suoi elementi costitutivi", sul rilievo che la condotta stessa era stata dedotta, da un lato, dal mancato rinvenimento dell'orologio in origine consegnato all'imputato da CANNATA Sabrina e, dall'altro, dall'inosservanza, da parte dell'imputato, delle norme previste in caso di consegna di oggetti smarriti.

2.1. In conseguenza di ciò, la Sesta Sezione demandava al Giudice di rinvio di accertare ed esplicitare, rivalutato il materiale probatorio, in presenza delle predette circostanze "ove ritenute attendibili", la condotta appropriativa, l'interversio possessionis e l'elemento psicologico del reato.

2.2. La Corte d'appello milanese, quale Giudice di rinvio, ha ritenuto accertato, sulla base essenzialmente delle dichiarazioni di CANNATA Sabrina, che l'imputato, in qualità di Carabiniere addetto al [OSCURATO:PERSONA] di Mortara, si era appropriato, avendolo ricevuto dalla Cannata il 26 settembre 2011, di un orologio da donna, verosimilmente in oro, di marca Omega, dalla medesima rinvenuto il giorno precedente durante una festa di paese e consegnato presso la caserma all'imputato in quel momento in servizio.

2.2.1. Secondo la Cannata, trascorso il tempo di legge, le era stato restituito ex art. 927 cod. civ. - a cura del competente ufficiale del comune di Mortara - un orologio diverso e privo di valore rispetto a quello versato in caserma all'imputato.3.

A fronte di quanto precede, ritiene il Collegio che il Giudice di rinvio abbia assolto al proprio compito, dandone compiuta ed articolata motivazione nella sentenza impugnata, con la quale il ricorso omette alcun reale confronto critico. 4.

Prima di affrontare funditus le ragioni di tale affermazione, mette conto di rilevare sin da subito l'inammissibilità tout court del secondo motivo del ricorso.

4.1. Anzitutto, l'affermazione secondo cui sarebbe stata disattesa la richiesta difensiva di assunzione delle dichiarazioni dell'imputato (sub specie dell'esame o, in subordine, alla stregua del tenore letterale dell'istanza depositata dinanzi al Giudice di rinvio, di dichiarazioni spontanee) non trova conforto negli atti.

4.1.1. Nel processo verbale dell'udienza del 7 giugno 2021, "si dà atto che l'imputato, interrogato dal Presidente, dichiara: 'LA -.

Donde - contrariamente a quanto il ricorrente assume - l'imputato è stato messo nella condizione di offrire la propria versione dei fatti.

4.2. Ciò detto, in punto di diritto, rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità [da ultimo ribadita da Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017 (dep. 2018), Picone, Rv. 272197-01), nel giudizio abbreviato d'appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che - come nella specie (cfr. la sentenza di primo grado in atti) - abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti, cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria.

In difetto, dunque, di un diritto alla prova dell'imputato (finanche in relazione a prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente: Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913-02), al medesimo competendo soltanto la facoltà di paventare la ricorrenza degli estremi per l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è rimessa unicamente al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061- 01).4.3.

Sotto altro profilo, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo [Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 (dep. 2019), [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114-01].

4.3.1. Sicché, nel caso di specie, il Giudice di rinvio, tenuto conto delle complessive emergenze processuali attestanti l'evidente responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli (per le ragioni che saranno illustrate nella disamina degli altri motivi del ricorso), legittimamente ha ritenuto di non dover dar corso - viepiù soltanto nella parte relativa all'assunzione della testimonianza del funzionario dell'ufficio oggetti smarriti del comune di Mortara - alle istanze istruttorie della difesa.

Del resto, il ricorrente neppure indica su quale specifico tema detto funzionario avrebbe dovuto essere escusso e viepiù quale forza disarticolatrice la sua testimonianza avrebbe potuto spiegare rispetto al ragionamento seguito dal Giudice di rinvio, tenuto conto che questi, irreprensibilmente, alla stregua di quel che si dirà (cfr. in part. parr. 5.8.1 e 5.8.2), ha escluso, da un lato, che sul medesimo incombesse il dovere di formalizzare alcuna denuncia a fronte dell'affermazione della Cannata della diversità dell'orologio restituitole rispetto a quello originariamente consegnato all'imputato e, dall'altro, che comunque siffatta omissione sarebbe inidonea ad intaccare il giudizio di attendibilità riguardante la Cannata.

5. Il primo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente per l'obiettiva connessione dei temi involti, come del resto reso evidente dall'unitaria esposizione in ricorso delle argomentazioni a supporto, promiscuamente, di tutti i motivi - sono completamente vertiti in fatto, mirando inammissibilmente ad ottenere una diversa e, per l'imputato, più favorevole ricostruzione degli eventi, in difformità dal paradigma decisionale cui questa Suprema Corte è astretta, quale giudice della mera legittimità degli atti impugnati [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01].

5.1. Nel dettaglio, il Giudice di rinvio rileva come il non avere l'imputato - contestualmente alla ricezione dalla Cannata dell'orologio da donna di marca Omega - né redatto un verbale, né annotato nel registro la presa in consegna del bene, né identificato la donna, né consegnato alla stessa una ricevuta, non costituisca una "mera 'leggerezza - - alla stregua di quanto paventato dalla difesa, che ripropone tale tesi ancora nel primo motivo di ricorso - ma una condotta propriamente dolosa.

5.2. A supporto di tale conclusione, il Giudice di rinvio - riprendendo e sviluppando la conforme sentenza di primo grado - propone un ragionamento articolato in tre parti: nella prima adduce una serie di obiettivi ed incontestati dati fatto dimostrativi della tesi enunciata; nella seconda confuta la versione difensiva contraria offerta nella memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen.; nella terza dimostra l'attendibilità di quanto dichiarato dalla Cannata.

5.3. Il ragionamento seguito dal Giudice di rinvio è lineare e coerente con le risultanze fattuali e si lascia apprezzare, in ognuna delle suddette parti, per un incedere logico e serrato.

5.3.1. Nella prima parte del ragionamento, evidenzia, in punto di fatto, il Giudice di rinvio - che l'imputato aveva per certo preso in consegna dalla Cannata l'orologio, presumibilmente d'oro, di marca Omega; - che l'imputato, trascorsi appena venti giorni, interpellato dal Comandante (avendo nel frattempo la Cannata - come risulta dalla sentenza di primo grado - chiesto informazioni sulla possibilità di poter riavere indietro l'orologio, di modo che questo aveva per lei un obiettivo valore), non ricordava l'episodio, salvo, però, soltanto due giorni dopo, riacquistarne memoria, sì da ripresentarsi dal Comandante per dichiarare di aver effettivamente ricevuto l'orologio, senza nondimeno aver seguito le formalità di rito, e di averlo consegnato, quel medesimo giorno, parimenti nella totale inosservanza di protocolli e procedure, ad una donna non generalizzata e non identificabile neppure per nome e cognome che, presentatasi in caserma, aveva semplicemente affermato (senza dunque offrirne alcuna dimostrazione) di averlo smarrito; - che l'imputato, a distanza di due mesi dalla ricezione dell'orologio, si presentava un'altra volta dal Comandante, consegnandogli un orologio da donna solo "apparentemente" di marca Omega (come da successiva relazione di un esperto in atti, che accertava trattarsi, in realtà, di un falso di scarso valore) e dichiarandogli di averlo recuperato dalla medesima asserita proprietaria cui l'aveva restituito, dopo averla fortuitamente incontrata in un supermercato.

5.3.2. Nella seconda parte del ragionamento, relativamente alla tesi difensiva, osserva il Giudice di rinvio che la stessa è, non solo (e non tanto) implausibile, ma soprattutto destituita del benché "minimo riscontro probatorio", rilevando - che, se fosse vero l'incontro al supermercato con l'asserita proprietaria, per la terza volta l'imputato sarebbe incorso nella "leggerezza" - nonostante il "notevole imbarazzo nei confronti dei propri superiori" cagionato dalle pregresse negligenze - di non aver neppure chiesto il nome alla donna, la quale - a prescindere dal fatto che indossasse l'orologio benché rotto (sul punto rinviando a quanto si dirà nella disamina specificamente del quinto motivo) - si offriva seduta stante di riconsegnarglielo, omettendo però inspiegabilmente l'indomani di recarsi in caserma per compilare gli atti, alla stregua di un comportamento non giustificabile, come preteso dalla difesa, con l'infimo valore dell'orologio, che non le aveva impedito, secondo l'imputato stesso, di presentarsi in caserma il giorno dopo lo smarrimento per reclamarne l'ottenuta restituzione; - che il mancato ricordo della consegna dell'orologio da parte della Cannata non si concilia né con il successivo riaffiorare della memoria soltanto due giorni dopo né, soprattutto, a distanza di diversi mesi, con la conservazione, invece, di una vivida reminiscenza delle sembianze dell'asserita proprietaria cui l'orologio sarebbe stato restituito, viepiù, lo stesso giorno della ricezione dalla Cannata; - che il versamento dell'orologio, ricevuto dall'asserita proprietaria al supermercato, all'ufficio oggetti smarriti del comune di Mortara non trova giustificazione, alla luce della piena consapevolezza in capo all'imputato dell'appartenenza dello stesso giust'appunto alla medesima.

5.3.3. Nella terza parte del ragionamento, a conferma, di contro, dell'attendibilità della versione della Cannata, sottolinea il Giudice di rinvio come, da un lato, nessun elemento induca a dubitare della sua buona fede, in relazione alla dichiarazione di aver fatto previamente vedere l'orologio consegnato all'imputato ad un gioielliere, che le aveva confermato - secondo quanto dalla stessa riferito - trattarsi di un oggetto "presumibilmente", e dunque non certamente, di valore; mentre, dall'altro lato, la medesima abbia fornito una spiegazione congrua della ragione per cui abbia preferito non denunciare la difformità dell'orologio consegnatole dall'ufficiale comunale rispetto a quello ritrovato e portato in caserma, non volendo incolpare di una scorrettezza un Carabiniere, senza avere la prova certa della sua responsabilità.

5.4. Al cospetto d'una sì puntuale e completa motivazione, che ulteriormente si profonde nella disamina della ricorrenza in concreto degli elementi costitutivi del peculato, il ricorrente non prende alcuna posizione critica, riproponendo questioni già agitate dinanzi al Giudice di rinvio e da questi ineccepibilmente analizzate e risolte.

5.5. Più nel dettaglio - ferma la patente intrinseca inammissibilità delle censure, a più riprese riproposte, riguardanti la natura degli atti assunti a base della decisione pretesamente inidonei a costituire fonti di conoscenza siccome (peraltro solo taluni) meramente interni all'Arma, attesa l'utilizzabilità ex lege di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero in conseguenza del rito abbreviato prescelto dall'imputato - il primo ed il terzo motivo del ricorso non colgono minimamente nel segno.

5.5.1. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio - ben lungi dall'applicare alcun "automatismo" nel dedurre l'appropriazione penalmente rilevante dall'inosservanza delle regole relative alla ricezione di oggetti smarriti - s'è invece fatto carico di dimostrare la natura dolosa della condotta dell'imputato, rilevando come proprio la suddetta inosservanza, d'altronde ammessa, abbia rappresentato il mezzo attraverso il quale egli, ricevuto l'orologio di marca Omega dalla Cannata, è stato materialmente in grado di potersene appropriare, relazionandosi rispetto ad esso uti dominus, per averlo sottratto alle finalità di messa a disposizione dell'avente diritto.

5.5.2. Osserva correttamente detto Giudice che la dedotta "mera 'leggerezza — dell'imputato resta esclusa sia dalla ripetuta violazione delle regole, costituente indice del dolo, sia altresì dal comportamento successivo del medesimo, siccome risultante dagli atti, nel senso che questi, avendo compreso d'essere stato scoperto, ha tentato "di porre (maldestramente) rimedio" al proprio comportamento, dichiarando falsamente d'aver recuperato l'orologio (in un contesto viepiù estemporaneo qual è quello di un supermercato) dalla nuovamente non identificata proprietaria: un orologio, nondimeno, risultato diverso da quello portato in caserma dalla Cannata e da costei consegnato all'imputato, giusta le sue inequivoche dichiarazioni a sommarie informazioni, che non si espongono al minimo sospetto di prodursi in accuse calunniose, d'altronde neppure paventate in ricorso.

5.5.3. Talché, a differenza di quanto ritenuto in specie nel terzo motivo del ricorso, il Giudice di rinvio ha sciolto linearmente le perplessità motivazionali affliggenti - secondo la sentenza rescindente - la prima sentenza d'appello, che aveva ritenuto la sussistenza del reato pur senza contrastare la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa.

La linea invece seguita dal Giudice di rinvio nella sentenza impugnata è ben diversa, in quanto tale Giudice, con una motivazione scevra da incongruenze logiche ed argonnentative, ha ribaltato la tesi difensiva, ritenendo expressis verbis sia la falsità della dichiarazione dell'imputato al Comandante d'aver recuperato l'orologio consegnatogli dalla Cannata in quanto ricevuto dall'asserita proprietaria al supermercato, sia, e soprattutto, la diversità di siffatto orologio rispetto a quello consegnatogli dalla Cannata.

Talché, nella progressione del ragionamento seguito dal Giudice di rinvio, essendo l'orologio consegnato all'imputato dalla Cannata diverso da quello che questi avrebbe - in tesi difensiva - ricevuto dall'asserita proprietaria al supermercato, ai fini della verifica della sussistenza del reato, deve aversi riguardo soltanto al primo, costituente unico oggetto della condotta appropriativa, per coprire la quale l'imputato ha allegato una successiva falsa consegna (in quanto inerente ad un orologio risultato diverso) da parte di colei che egli riferisce essere la proprietaria, pur in difetto di alcuna evidenza in tal senso.

5.5.4. Focalizzato, dunque, l'oggetto della condotta appropriativa sul solo orologio consegnato all'imputato dalla Cannata, a suggellarne la rilevanza delittuosa è - secondo la conseguenziale esposizione del Giudice di rinvio - la circostanza della sua semplice mancata restituzione alla medesima quale avente diritto ex art. 927 cod. civ., senza necessità, come invece sostenuto dal ricorrente, altresì della prova positiva che l'imputato l'abbia occultato o trasferito.

La prova dell'occultamento e della sottrazione del bene alla pubblica custodia è evinta in via logica dal Giudice di rinvio, pervenendo ad una conclusione pienamente conforme al risalente, ma insuperato, insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il peculato è reato istantaneo, di guisa che irrilevanti sono le materiali destinazioni dall'agente impresse al bene di cui illegittimamente s'è appropriato [cfr. in part.

Sez. 6, n. 7179 del 07/04/1982, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 154697-01; Sez. 6, n. 8277 del 04/02/1980, Docimo, Rv. 145777-01; Sez. 6, n. 1988 del 29/10/1969 (dep. 1970), Pontoni, Rv. 113615-01; Sez. 3, n. 2144 del 24/06/1964, Tattoni, Rv. 099227-01].

5.6. A questo punto, vengono in linea di conto le censure che il ricorrente propone nel quarto e nel quinto motivo del ricorso.

5.7. Si duole egli, nel quarto, dell'avere il Giudice di rinvio utilizzato inappropriati indici valutativi della tesi difensiva, facendo riferimento all'inverosimiglianza ed all'irrealismo delle circostanze addotte a discolpa.

5.7.1. Sul punto osserva tuttavia il Collegio, in primo luogo, che il Giudice di rinvio ha bene evidenziato non possedere la tesi difensiva il conforto di alcun concreto ed obiettivo riscontro probatorio e, in secondo luogo, che la conseguente valutazione sul piano di coerenza logica di detta tesi evidenzia le insuperabili - ed insuperate in ricorso - incongruenze di cui dianzi s'è detto: pertanto gli accenni all'inverosimiglianza ed all'irrealismo delle singoli passaggi in cui la tesi difensiva si articola devono essere contestualizzati alla stregua di giudizi di incoerenza ed illogicità della tesi medesima, inducenti ad un'inattendibilità complessiva della ricostruzione alternativa in essa proposta, a fronte, invece, della ritenuta piena attendibilità del narrato della Cannata.

5.8. In linea di continuità rispetto a quanto precede, manifestamente insussistente è anche il vizio di travisamento della prova denunciato nel quinto motivo del ricorso.

5.8.1. Come visto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'attendibilità della Cannata è stata ponderatamente affermata dal Giudice di rinvio.

Questi, in particolare, ha congruamente spiegato perché la donna, comune cittadina del tutto indifferente ai fatti per cui è processo, che non è emerso avere alcun motivo di accusare falsamente l'imputato, abbia accettato la riconsegna dall'ufficiale comunale dell'orologio falso, visibilmente diverso da quello vero un anno prima portato in caserma, evidenziando l'estrema prudenza della stessa - la qual cosa ne avvalora ex se la credibilità - in guisa da evitare di formulare rilievi, nei confronti viepiù di un rappresentante delle forze dell'ordine operativo nella sua zona di residenza, in assenza di prove certe, ossia liquide ed immediatamente rappresentative.

5.8.2. Obiettivamente, ella, dal suo punto di vista, non disponeva di dette prove al momento dell'interlocuzione con l'ufficiale comunale - che anche per questo motivo, secondo il condivisibile avviso del Giudice di rinvio, non era tenuto a formalizzare denuncia - in quanto "a priori" non era entrata in possesso - per dolosa omissione, come visto, dell'imputato - di alcuna documentazione attestante l'avvenuta consegna al medesimo dell'orologio effettivamente di marca Omega e non di quello falso.

5.8.3. Tenuto conto di ciò, alla stregua di quanto perspicuamente rileva la Corte d'appello, è solo quando, certamente a distanza di anni, ma non per sua volontà, è stata assunta a sommarie informazioni, che la Cannata ha avuto la possibilità di raccontare i fatti nell'intera loro sequenza, avendo cura in tale sede di riferirsi, proprio al fine di palesare la diversità dell'orologio consegnato all'imputato rispetto a quello ricevuto dall'ufficiale comunale, ad un'immagine tratta da Internet del "modello" del primo, e non del primo in quanto tale, che differiva da quello nell'immagine raffigurato per taluni particolari.

5.8.4. Alla luce di ciò, la censura - peraltro sviluppata solo nelle pagine del ricorso promiscuamente dedicate all'illustrazione dei motivi - secondo cui il Giudice di rinvio sarebbe incorso in travisamento nell'affermare che la proprietaria incontrata al supermercato indossava un orologio non funzionante, essendo il mancato funzionamento stato accertato, a distanza di anni dai fatti, solo durante le indagini, non si dimostra idonea a scalfire la tenuta logica del ragionamento compiuto dal Giudice di rinvio.

5.8.4.1. In effetti, pur ad eliminare dallo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata il dettaglio sul non funzionamento dell'orologio pretesamente indossato da detta ignota proprietaria, l'impianto logico che lo sorregge non perde minimamente di conducenza, in quanto incentrato sul dato accertato della diversità dell'orologio consegnato dalla Cannata all'imputato rispetto all'orologio che la proprietaria al supermercato avrebbe consegnato al medesimo (con i seguiti del conferimento all'ufficio oggetti smarriti e della definitiva traditio alla Cannata ex art. 927 cod. civ.).5.8.5.

Nessun travisamento affligge la sentenza impugnata anche in ordine al non aver riferito la Cannata il nome del gioielliere cui aveva fatto vedere l'orologio prima di consegnarlo all'imputato.

5.8.5.1. Invero, nessuna rilevanza assume l'identificazione di tale gioielliere, né il ricorrente la esplicita in alcun modo, atteso che, nuovamente, il giudizio di diversità espresso dal Giudice di rinvio tra l'orologio che la Cannata aveva consegnato all'imputato e quello che la medesima ha poi ricevuto in riconsegna non riposa unicamente sul dato del valore, tanto più in quanto ella - da ciò emergendone la buona fede - ha riferito che il gioielliere le aveva detto trattarsi di un orologio solo "presumibilmente" d'oro; detto giudizio riposa invece sulle dichiarazioni in sé della donna, la quale, come detto, al fine di meglio descrivere alla polizia giudiziaria l'orologio consegnato all'imputato, s'è finanche avvalsa dell'immagine del relativo modello scaricata da Internet, così da illustrarne le differenze rispetto all'orologio ancora in suo possesso, sottoposto a sequestro ed in effetti risultato falso in sede di relazione valutativa.

6. Le superiori considerazioni rendono ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

6.1. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evi- dente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso, trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le note conclusive della difesa, volte all'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antimo avverso la sentenza emessa in data 7 giugno 2021 con la quale, all'esito di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 314 cod. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Pavia in data 8.11.2018. 2. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata postula un'applicazione della norma incriminatrice inficiata da errore, posto che, sulla scorta delle medesime conclusioni cui la Corte d'appello perviene in punto di fatto, non è dato di rinvenire gli elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa all'imputato. La mancata osservanza, da parte di questi, nella qualità di Carabiniere in servizio presso la Stazione di Mortara, del protocollo afferente le modalità operative prescritte nelle ipotesi di consegna di oggetti smarriti non comporta la sussistenza, per effetto di un mero automatismo, della condotta materiale di appropriazione ipotizzata nell'editto accusatorio e comunque del coefficiente psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva. La difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione dell'esame dell'imputato e dell'economo del Comune di Mortara quale responsabile dell'ufficio oggetti smarriti. Stanti le conclusioni cui la Corte d'appello è pervenuta, nel pretendere di dedurre il convincimento di colpevolezza dell'imputato unicamente dalla memoria ex art. 415 bis cod. proc. pen. e dall'affermata attendibilità della persona offesa, le richieste istruttorie non potevano non essere ritenute necessarie, in quanto vertenti su tali specifici temi di prova. La sentenza impugnata è viziata anche da mancanza di motivazione, atteso che nulla risulta detto sul punto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce motivazione carente o apparente. Il rilievo concerne i temi in relazione ai quali la Corte di cassazione, in sede di rinvio, già aveva rilevato la mancanza di un effettivo confronto critico con i motivi del gravame di merito interposto avverso la sentenza di primo grado ed una valutazione mancante di pregio logico- giuridico, da cui erano state fatte discendere conclusioni fondate su premesse inesatte e su sillogismi probatori privi di coerenza argomentativa e logico-giuridica. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata in ragione del raffronto con il contenuto informativo di specifici atti acquisiti al fascicolo del procedimento. La decisione della Corte d'appello si fonda su criteri del tutto privi di tenuta logico- giuridica, con particolare riguardo al preteso irrealismo della discolpa dell'imputato, articolata in una memoria depositata ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata è inoltre priva di coerenza interna, facendo ricorso a criteri epistemologici arbitrari per addivenire all'affermazione di premesse maggiori soltanto assertivamente riconosciute per tali: premesse dalle quali la Corte d'appello pretende di far derivare che l'imputato si fosse indebitamente appropriato della res, omettendo però di specificare modalità realizzative, preteso impiego della stessa o sua concreta destinazione, fonti conoscitive dirette od indirette e criteri che avrebbero consentito di apprezzare l'univocità del portato probatorio. Le proteste di innocenza dell'imputato sono tacciate di irrealismo, ma mai sono confutate sulla scorta di contenuti informativi di inoppugnabile segno contrario. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia travisamento della prova. La sentenza impugnata è fondata sulla valutazione di prove in realtà inesistenti e sull'omessa valutazione di evidenze rilevanti in punto di attendibilità della persona offesa. "Particolarmente precaria" è la tenuta della stessa quanto alla pretesa difformità tra la res rinvenuta come smarrita e consegnata dalla persona offesa e quella dalla medesima ricevuta in restituzione dall'economo del Comune di Mortara. L'affermazione di attendibilità della persona offesa è meramente apodittica. 3. Con requisitoria scritta in data 14 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso.4. Con conclusioni in data 24 novembre 2021, il difensore dell'imputato riprende ed illustra il ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò deve essere dichiarato inammissibile. 2. Nella sentenza rescindente n. 8531 del 05/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], la Sesta Sezione di questa Suprema Corte ha espresso l'avviso che la prima sentenza d'appello omettesse il confronto critico con i motivi proposti con l'impugnazione, atteso che, pur non smentendo le circostanze di fatto siccome ricostruite nell'atto d'appello in funzione della prospettazione di una mera negligenza dell'imputato, esprimeva "una valutazione perplessa sulla sussistenza della condotta di appropriazione e dei suoi elementi costitutivi", sul rilievo che la condotta stessa era stata dedotta, da un lato, dal mancato rinvenimento dell'orologio in origine consegnato all'imputato da CANNATA Sabrina e, dall'altro, dall'inosservanza, da parte dell'imputato, delle norme previste in caso di consegna di oggetti smarriti. 2.1. In conseguenza di ciò, la Sesta Sezione demandava al Giudice di rinvio di accertare ed esplicitare, rivalutato il materiale probatorio, in presenza delle predette circostanze "ove ritenute attendibili", la condotta appropriativa, l'interversio possessionis e l'elemento psicologico del reato. 2.2. La Corte d'appello milanese, quale Giudice di rinvio, ha ritenuto accertato, sulla base essenzialmente delle dichiarazioni di CANNATA Sabrina, che l'imputato, in qualità di Carabiniere addetto al [OSCURATO:PERSONA] di Mortara, si era appropriato, avendolo ricevuto dalla Cannata il 26 settembre 2011, di un orologio da donna, verosimilmente in oro, di marca Omega, dalla medesima rinvenuto il giorno precedente durante una festa di paese e consegnato presso la caserma all'imputato in quel momento in servizio. 2.2.1. Secondo la Cannata, trascorso il tempo di legge, le era stato restituito ex art. 927 cod. civ. - a cura del competente ufficiale del comune di Mortara - un orologio diverso e privo di valore rispetto a quello versato in caserma all'imputato.3. A fronte di quanto precede, ritiene il Collegio che il Giudice di rinvio abbia assolto al proprio compito, dandone compiuta ed articolata motivazione nella sentenza impugnata, con la quale il ricorso omette alcun reale confronto critico. 4. Prima di affrontare funditus le ragioni di tale affermazione, mette conto di rilevare sin da subito l'inammissibilità tout court del secondo motivo del ricorso. 4.1. Anzitutto, l'affermazione secondo cui sarebbe stata disattesa la richiesta difensiva di assunzione delle dichiarazioni dell'imputato (sub specie dell'esame o, in subordine, alla stregua del tenore letterale dell'istanza depositata dinanzi al Giudice di rinvio, di dichiarazioni spontanee) non trova conforto negli atti. 4.1.1. Nel processo verbale dell'udienza del 7 giugno 2021, "si dà atto che l'imputato, interrogato dal Presidente, dichiara: 'LA -. Donde - contrariamente a quanto il ricorrente assume - l'imputato è stato messo nella condizione di offrire la propria versione dei fatti. 4.2. Ciò detto, in punto di diritto, rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità [da ultimo ribadita da Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017 (dep. 2018), Picone, Rv. 272197-01), nel giudizio abbreviato d'appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che - come nella specie (cfr. la sentenza di primo grado in atti) - abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti, cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria. In difetto, dunque, di un diritto alla prova dell'imputato (finanche in relazione a prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente: Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913-02), al medesimo competendo soltanto la facoltà di paventare la ricorrenza degli estremi per l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è rimessa unicamente al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061- 01).4.3. Sotto altro profilo, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo [Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 (dep. 2019), [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114-01]. 4.3.1. Sicché, nel caso di specie, il Giudice di rinvio, tenuto conto delle complessive emergenze processuali attestanti l'evidente responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli (per le ragioni che saranno illustrate nella disamina degli altri motivi del ricorso), legittimamente ha ritenuto di non dover dar corso - viepiù soltanto nella parte relativa all'assunzione della testimonianza del funzionario dell'ufficio oggetti smarriti del comune di Mortara - alle istanze istruttorie della difesa. Del resto, il ricorrente neppure indica su quale specifico tema detto funzionario avrebbe dovuto essere escusso e viepiù quale forza disarticolatrice la sua testimonianza avrebbe potuto spiegare rispetto al ragionamento seguito dal Giudice di rinvio, tenuto conto che questi, irreprensibilmente, alla stregua di quel che si dirà (cfr. in part. parr. 5.8.1 e 5.8.2), ha escluso, da un lato, che sul medesimo incombesse il dovere di formalizzare alcuna denuncia a fronte dell'affermazione della Cannata della diversità dell'orologio restituitole rispetto a quello originariamente consegnato all'imputato e, dall'altro, che comunque siffatta omissione sarebbe inidonea ad intaccare il giudizio di attendibilità riguardante la Cannata. 5. Il primo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente per l'obiettiva connessione dei temi involti, come del resto reso evidente dall'unitaria esposizione in ricorso delle argomentazioni a supporto, promiscuamente, di tutti i motivi - sono completamente vertiti in fatto, mirando inammissibilmente ad ottenere una diversa e, per l'imputato, più favorevole ricostruzione degli eventi, in difformità dal paradigma decisionale cui questa Suprema Corte è astretta, quale giudice della mera legittimità degli atti impugnati [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01]. 5.1. Nel dettaglio, il Giudice di rinvio rileva come il non avere l'imputato - contestualmente alla ricezione dalla Cannata dell'orologio da donna di marca Omega - né redatto un verbale, né annotato nel registro la presa in consegna del bene, né identificato la donna, né consegnato alla stessa una ricevuta, non costituisca una "mera 'leggerezza - - alla stregua di quanto paventato dalla difesa, che ripropone tale tesi ancora nel primo motivo di ricorso - ma una condotta propriamente dolosa. 5.2. A supporto di tale conclusione, il Giudice di rinvio - riprendendo e sviluppando la conforme sentenza di primo grado - propone un ragionamento articolato in tre parti: nella prima adduce una serie di obiettivi ed incontestati dati fatto dimostrativi della tesi enunciata; nella seconda confuta la versione difensiva contraria offerta nella memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen.; nella terza dimostra l'attendibilità di quanto dichiarato dalla Cannata. 5.3. Il ragionamento seguito dal Giudice di rinvio è lineare e coerente con le risultanze fattuali e si lascia apprezzare, in ognuna delle suddette parti, per un incedere logico e serrato. 5.3.1. Nella prima parte del ragionamento, evidenzia, in punto di fatto, il Giudice di rinvio - che l'imputato aveva per certo preso in consegna dalla Cannata l'orologio, presumibilmente d'oro, di marca Omega; - che l'imputato, trascorsi appena venti giorni, interpellato dal Comandante (avendo nel frattempo la Cannata - come risulta dalla sentenza di primo grado - chiesto informazioni sulla possibilità di poter riavere indietro l'orologio, di modo che questo aveva per lei un obiettivo valore), non ricordava l'episodio, salvo, però, soltanto due giorni dopo, riacquistarne memoria, sì da ripresentarsi dal Comandante per dichiarare di aver effettivamente ricevuto l'orologio, senza nondimeno aver seguito le formalità di rito, e di averlo consegnato, quel medesimo giorno, parimenti nella totale inosservanza di protocolli e procedure, ad una donna non generalizzata e non identificabile neppure per nome e cognome che, presentatasi in caserma, aveva semplicemente affermato (senza dunque offrirne alcuna dimostrazione) di averlo smarrito; - che l'imputato, a distanza di due mesi dalla ricezione dell'orologio, si presentava un'altra volta dal Comandante, consegnandogli un orologio da donna solo "apparentemente" di marca Omega (come da successiva relazione di un esperto in atti, che accertava trattarsi, in realtà, di un falso di scarso valore) e dichiarandogli di averlo recuperato dalla medesima asserita proprietaria cui l'aveva restituito, dopo averla fortuitamente incontrata in un supermercato. 5.3.2. Nella seconda parte del ragionamento, relativamente alla tesi difensiva, osserva il Giudice di rinvio che la stessa è, non solo (e non tanto) implausibile, ma soprattutto destituita del benché "minimo riscontro probatorio", rilevando - che, se fosse vero l'incontro al supermercato con l'asserita proprietaria, per la terza volta l'imputato sarebbe incorso nella "leggerezza" - nonostante il "notevole imbarazzo nei confronti dei propri superiori" cagionato dalle pregresse negligenze - di non aver neppure chiesto il nome alla donna, la quale - a prescindere dal fatto che indossasse l'orologio benché rotto (sul punto rinviando a quanto si dirà nella disamina specificamente del quinto motivo) - si offriva seduta stante di riconsegnarglielo, omettendo però inspiegabilmente l'indomani di recarsi in caserma per compilare gli atti, alla stregua di un comportamento non giustificabile, come preteso dalla difesa, con l'infimo valore dell'orologio, che non le aveva impedito, secondo l'imputato stesso, di presentarsi in caserma il giorno dopo lo smarrimento per reclamarne l'ottenuta restituzione; - che il mancato ricordo della consegna dell'orologio da parte della Cannata non si concilia né con il successivo riaffiorare della memoria soltanto due giorni dopo né, soprattutto, a distanza di diversi mesi, con la conservazione, invece, di una vivida reminiscenza delle sembianze dell'asserita proprietaria cui l'orologio sarebbe stato restituito, viepiù, lo stesso giorno della ricezione dalla Cannata; - che il versamento dell'orologio, ricevuto dall'asserita proprietaria al supermercato, all'ufficio oggetti smarriti del comune di Mortara non trova giustificazione, alla luce della piena consapevolezza in capo all'imputato dell'appartenenza dello stesso giust'appunto alla medesima. 5.3.3. Nella terza parte del ragionamento, a conferma, di contro, dell'attendibilità della versione della Cannata, sottolinea il Giudice di rinvio come, da un lato, nessun elemento induca a dubitare della sua buona fede, in relazione alla dichiarazione di aver fatto previamente vedere l'orologio consegnato all'imputato ad un gioielliere, che le aveva confermato - secondo quanto dalla stessa riferito - trattarsi di un oggetto "presumibilmente", e dunque non certamente, di valore; mentre, dall'altro lato, la medesima abbia fornito una spiegazione congrua della ragione per cui abbia preferito non denunciare la difformità dell'orologio consegnatole dall'ufficiale comunale rispetto a quello ritrovato e portato in caserma, non volendo incolpare di una scorrettezza un Carabiniere, senza avere la prova certa della sua responsabilità. 5.4. Al cospetto d'una sì puntuale e completa motivazione, che ulteriormente si profonde nella disamina della ricorrenza in concreto degli elementi costitutivi del peculato, il ricorrente non prende alcuna posizione critica, riproponendo questioni già agitate dinanzi al Giudice di rinvio e da questi ineccepibilmente analizzate e risolte. 5.5. Più nel dettaglio - ferma la patente intrinseca inammissibilità delle censure, a più riprese riproposte, riguardanti la natura degli atti assunti a base della decisione pretesamente inidonei a costituire fonti di conoscenza siccome (peraltro solo taluni) meramente interni all'Arma, attesa l'utilizzabilità ex lege di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero in conseguenza del rito abbreviato prescelto dall'imputato - il primo ed il terzo motivo del ricorso non colgono minimamente nel segno. 5.5.1. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio - ben lungi dall'applicare alcun "automatismo" nel dedurre l'appropriazione penalmente rilevante dall'inosservanza delle regole relative alla ricezione di oggetti smarriti - s'è invece fatto carico di dimostrare la natura dolosa della condotta dell'imputato, rilevando come proprio la suddetta inosservanza, d'altronde ammessa, abbia rappresentato il mezzo attraverso il quale egli, ricevuto l'orologio di marca Omega dalla Cannata, è stato materialmente in grado di potersene appropriare, relazionandosi rispetto ad esso uti dominus, per averlo sottratto alle finalità di messa a disposizione dell'avente diritto. 5.5.2. Osserva correttamente detto Giudice che la dedotta "mera 'leggerezza — dell'imputato resta esclusa sia dalla ripetuta violazione delle regole, costituente indice del dolo, sia altresì dal comportamento successivo del medesimo, siccome risultante dagli atti, nel senso che questi, avendo compreso d'essere stato scoperto, ha tentato "di porre (maldestramente) rimedio" al proprio comportamento, dichiarando falsamente d'aver recuperato l'orologio (in un contesto viepiù estemporaneo qual è quello di un supermercato) dalla nuovamente non identificata proprietaria: un orologio, nondimeno, risultato diverso da quello portato in caserma dalla Cannata e da costei consegnato all'imputato, giusta le sue inequivoche dichiarazioni a sommarie informazioni, che non si espongono al minimo sospetto di prodursi in accuse calunniose, d'altronde neppure paventate in ricorso. 5.5.3. Talché, a differenza di quanto ritenuto in specie nel terzo motivo del ricorso, il Giudice di rinvio ha sciolto linearmente le perplessità motivazionali affliggenti - secondo la sentenza rescindente - la prima sentenza d'appello, che aveva ritenuto la sussistenza del reato pur senza contrastare la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa. La linea invece seguita dal Giudice di rinvio nella sentenza impugnata è ben diversa, in quanto tale Giudice, con una motivazione scevra da incongruenze logiche ed argonnentative, ha ribaltato la tesi difensiva, ritenendo expressis verbis sia la falsità della dichiarazione dell'imputato al Comandante d'aver recuperato l'orologio consegnatogli dalla Cannata in quanto ricevuto dall'asserita proprietaria al supermercato, sia, e soprattutto, la diversità di siffatto orologio rispetto a quello consegnatogli dalla Cannata. Talché, nella progressione del ragionamento seguito dal Giudice di rinvio, essendo l'orologio consegnato all'imputato dalla Cannata diverso da quello che questi avrebbe - in tesi difensiva - ricevuto dall'asserita proprietaria al supermercato, ai fini della verifica della sussistenza del reato, deve aversi riguardo soltanto al primo, costituente unico oggetto della condotta appropriativa, per coprire la quale l'imputato ha allegato una successiva falsa consegna (in quanto inerente ad un orologio risultato diverso) da parte di colei che egli riferisce essere la proprietaria, pur in difetto di alcuna evidenza in tal senso. 5.5.4. Focalizzato, dunque, l'oggetto della condotta appropriativa sul solo orologio consegnato all'imputato dalla Cannata, a suggellarne la rilevanza delittuosa è - secondo la conseguenziale esposizione del Giudice di rinvio - la circostanza della sua semplice mancata restituzione alla medesima quale avente diritto ex art. 927 cod. civ., senza necessità, come invece sostenuto dal ricorrente, altresì della prova positiva che l'imputato l'abbia occultato o trasferito. La prova dell'occultamento e della sottrazione del bene alla pubblica custodia è evinta in via logica dal Giudice di rinvio, pervenendo ad una conclusione pienamente conforme al risalente, ma insuperato, insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il peculato è reato istantaneo, di guisa che irrilevanti sono le materiali destinazioni dall'agente impresse al bene di cui illegittimamente s'è appropriato [cfr. in part. Sez. 6, n. 7179 del 07/04/1982, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 154697-01; Sez. 6, n. 8277 del 04/02/1980, Docimo, Rv. 145777-01; Sez. 6, n. 1988 del 29/10/1969 (dep. 1970), Pontoni, Rv. 113615-01; Sez. 3, n. 2144 del 24/06/1964, Tattoni, Rv. 099227-01]. 5.6. A questo punto, vengono in linea di conto le censure che il ricorrente propone nel quarto e nel quinto motivo del ricorso. 5.7. Si duole egli, nel quarto, dell'avere il Giudice di rinvio utilizzato inappropriati indici valutativi della tesi difensiva, facendo riferimento all'inverosimiglianza ed all'irrealismo delle circostanze addotte a discolpa. 5.7.1. Sul punto osserva tuttavia il Collegio, in primo luogo, che il Giudice di rinvio ha bene evidenziato non possedere la tesi difensiva il conforto di alcun concreto ed obiettivo riscontro probatorio e, in secondo luogo, che la conseguente valutazione sul piano di coerenza logica di detta tesi evidenzia le insuperabili - ed insuperate in ricorso - incongruenze di cui dianzi s'è detto: pertanto gli accenni all'inverosimiglianza ed all'irrealismo delle singoli passaggi in cui la tesi difensiva si articola devono essere contestualizzati alla stregua di giudizi di incoerenza ed illogicità della tesi medesima, inducenti ad un'inattendibilità complessiva della ricostruzione alternativa in essa proposta, a fronte, invece, della ritenuta piena attendibilità del narrato della Cannata. 5.8. In linea di continuità rispetto a quanto precede, manifestamente insussistente è anche il vizio di travisamento della prova denunciato nel quinto motivo del ricorso. 5.8.1. Come visto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'attendibilità della Cannata è stata ponderatamente affermata dal Giudice di rinvio. Questi, in particolare, ha congruamente spiegato perché la donna, comune cittadina del tutto indifferente ai fatti per cui è processo, che non è emerso avere alcun motivo di accusare falsamente l'imputato, abbia accettato la riconsegna dall'ufficiale comunale dell'orologio falso, visibilmente diverso da quello vero un anno prima portato in caserma, evidenziando l'estrema prudenza della stessa - la qual cosa ne avvalora ex se la credibilità - in guisa da evitare di formulare rilievi, nei confronti viepiù di un rappresentante delle forze dell'ordine operativo nella sua zona di residenza, in assenza di prove certe, ossia liquide ed immediatamente rappresentative. 5.8.2. Obiettivamente, ella, dal suo punto di vista, non disponeva di dette prove al momento dell'interlocuzione con l'ufficiale comunale - che anche per questo motivo, secondo il condivisibile avviso del Giudice di rinvio, non era tenuto a formalizzare denuncia - in quanto "a priori" non era entrata in possesso - per dolosa omissione, come visto, dell'imputato - di alcuna documentazione attestante l'avvenuta consegna al medesimo dell'orologio effettivamente di marca Omega e non di quello falso. 5.8.3. Tenuto conto di ciò, alla stregua di quanto perspicuamente rileva la Corte d'appello, è solo quando, certamente a distanza di anni, ma non per sua volontà, è stata assunta a sommarie informazioni, che la Cannata ha avuto la possibilità di raccontare i fatti nell'intera loro sequenza, avendo cura in tale sede di riferirsi, proprio al fine di palesare la diversità dell'orologio consegnato all'imputato rispetto a quello ricevuto dall'ufficiale comunale, ad un'immagine tratta da Internet del "modello" del primo, e non del primo in quanto tale, che differiva da quello nell'immagine raffigurato per taluni particolari. 5.8.4. Alla luce di ciò, la censura - peraltro sviluppata solo nelle pagine del ricorso promiscuamente dedicate all'illustrazione dei motivi - secondo cui il Giudice di rinvio sarebbe incorso in travisamento nell'affermare che la proprietaria incontrata al supermercato indossava un orologio non funzionante, essendo il mancato funzionamento stato accertato, a distanza di anni dai fatti, solo durante le indagini, non si dimostra idonea a scalfire la tenuta logica del ragionamento compiuto dal Giudice di rinvio. 5.8.4.1. In effetti, pur ad eliminare dallo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata il dettaglio sul non funzionamento dell'orologio pretesamente indossato da detta ignota proprietaria, l'impianto logico che lo sorregge non perde minimamente di conducenza, in quanto incentrato sul dato accertato della diversità dell'orologio consegnato dalla Cannata all'imputato rispetto all'orologio che la proprietaria al supermercato avrebbe consegnato al medesimo (con i seguiti del conferimento all'ufficio oggetti smarriti e della definitiva traditio alla Cannata ex art. 927 cod. civ.).5.8.5. Nessun travisamento affligge la sentenza impugnata anche in ordine al non aver riferito la Cannata il nome del gioielliere cui aveva fatto vedere l'orologio prima di consegnarlo all'imputato. 5.8.5.1. Invero, nessuna rilevanza assume l'identificazione di tale gioielliere, né il ricorrente la esplicita in alcun modo, atteso che, nuovamente, il giudizio di diversità espresso dal Giudice di rinvio tra l'orologio che la Cannata aveva consegnato all'imputato e quello che la medesima ha poi ricevuto in riconsegna non riposa unicamente sul dato del valore, tanto più in quanto ella - da ciò emergendone la buona fede - ha riferito che il gioielliere le aveva detto trattarsi di un orologio solo "presumibilmente" d'oro; detto giudizio riposa invece sulle dichiarazioni in sé della donna, la quale, come detto, al fine di meglio descrivere alla polizia giudiziaria l'orologio consegnato all'imputato, s'è finanche avvalsa dell'immagine del relativo modello scaricata da Internet, così da illustrarne le differenze rispetto all'orologio ancora in suo possesso, sottoposto a sequestro ed in effetti risultato falso in sede di relazione valutativa. 6. Le superiori considerazioni rendono ragione della manifesta infondatezza del ricorso. 6.1. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evi- dente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 00457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris