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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21958/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento in relazione al delitto di ricettazione di oggetti preziosi.

A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione: con il primo, ha dedotto la violazione di legge per non essere stata riconosciuta la prescrizione.

La Corte di appello ha considerato sospesi termini di prescrizione in relazione a tutte le sospensioni disposte per rinvio delle udienze richieste dai difensori, anche quando (alle udienze del 23/10/2018, 13/11/2019, 18/12/2019 e 28/10/2020) le sospensioni erano state disposte espressamente solo in relazione ad alcuni imputati, perché solo i difensori di questi avevano avanzato le richieste di rinvio.

Considerato, pertanto, che le sospensioni della prescrizione per i reati contestati al Pinelli riguardavano esclusivamente rinvii disposti per complessivi cinque mesi e nove giorni, il reato contestato al ricorrente avrebbe dovuto ritenersi prescritto alla data del 10/1/2023.

Con il secondo motivo di ricorso il Pìnelli ha dedotto, invece, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come evidenziato dal ricorrente, alle udienze del 23/10/2018, 13/11/2019, 18/12/2019 e 28/10/2020 il Tribunale ha espressamente dichiarato la sospensione del termine di prescrizione dei soli reati ascritti agli imputati i cui difensori, in quelle diverse occasioni, avevano avanzato richiesta di rinvio.

Si tratta di affermazione irrituale, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Sez. 4 n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000).

La precisazione del Tribunale in relazione ai soggetti interessati alla sospensione della prescrizione, però, deve ritenersi fuorviante, così da determinare la rnera infondatezza - non manifesta - del corrispondente motivo di ricorso, con conseguente ammissibilità dello stesso.

E ciò sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (Sez. 7, Ordinanza n. 9466 del 25/11/2014, Rv. 262670, Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Rv. 246724).

Ne consegue che, pur riconoscendosi la sospensione della prescrizione per il periodo di un anno e diciannove giorni, la sentenza impugnata va annullata perché deve darsi atto dell'estinzione del reato ascritto al Pinelli per la prescrizione intanto intervenuta il 30/7/2013.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma 1'8 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento in relazione al delitto di ricettazione di oggetti preziosi. A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione: con il primo, ha dedotto la violazione di legge per non essere stata riconosciuta la prescrizione. La Corte di appello ha considerato sospesi termini di prescrizione in relazione a tutte le sospensioni disposte per rinvio delle udienze richieste dai difensori, anche quando (alle udienze del 23/10/2018, 13/11/2019, 18/12/2019 e 28/10/2020) le sospensioni erano state disposte espressamente solo in relazione ad alcuni imputati, perché solo i difensori di questi avevano avanzato le richieste di rinvio. Considerato, pertanto, che le sospensioni della prescrizione per i reati contestati al Pinelli riguardavano esclusivamente rinvii disposti per complessivi cinque mesi e nove giorni, il reato contestato al ricorrente avrebbe dovuto ritenersi prescritto alla data del 10/1/2023. Con il secondo motivo di ricorso il Pìnelli ha dedotto, invece, la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente. 2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come evidenziato dal ricorrente, alle udienze del 23/10/2018, 13/11/2019, 18/12/2019 e 28/10/2020 il Tribunale ha espressamente dichiarato la sospensione del termine di prescrizione dei soli reati ascritti agli imputati i cui difensori, in quelle diverse occasioni, avevano avanzato richiesta di rinvio. Si tratta di affermazione irrituale, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Sez. 4 n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000). La precisazione del Tribunale in relazione ai soggetti interessati alla sospensione della prescrizione, però, deve ritenersi fuorviante, così da determinare la rnera infondatezza - non manifesta - del corrispondente motivo di ricorso, con conseguente ammissibilità dello stesso. E ciò sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (Sez. 7, Ordinanza n. 9466 del 25/11/2014, Rv. 262670, Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Rv. 246724). Ne consegue che, pur riconoscendosi la sospensione della prescrizione per il periodo di un anno e diciannove giorni, la sentenza impugnata va annullata perché deve darsi atto dell'estinzione del reato ascritto al Pinelli per la prescrizione intanto intervenuta il 30/7/2013. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma 1'8 fe
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