CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lucca, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanzaavanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere la declaratoriadi non eseguibilità della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, inflitta, inrelazione al reato di cui all’art. 187 cod. strada, con sentenza ex art. 444 cod.proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca il25/11/2025.2. Propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato i motivi di ricorso di seguitoriassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 187 cod.strada nell’interpretazione costituzionalmente vincolata di cui alla sentenza dellaCorte costituzionale n. 10 del 2026.[OSCURATO:PERSONA], con la citata pronuncia, ha ritenuto che, ai f inidell’integrazione del reato di cui all’art. 187 cod. strada, sia necessario accertareche la condotta di guida abbia concretamente determinato un pericolo per lasicurezza della circolazione. L’ordinanza impugnata, nel rigettare il propostoincidente di esecuzione, ha invece ritenuto la sussistenza di tale pericolo intermini sostanzialmente presuntivi, così mantenendo in esecuzione un titolofondato su uno schema applicativo non conforme alla pronuncia della [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con gli ulteriori motivi lamenta violazione di legge per motivazioneapparente, in relazione a diversi aspetti posti a fondamento dell’affermazione diresponsabilità: la concentrazione di sostanze nei liquidi corporei e la tempisticadel prelievo (motivo secondo); errata applicazione del parametro di offensività,e mancata considerazione degli indici negativi di pericolo (assenza d manovreirregolari/sinistro), sostituiti da elementi aspecifici (motivo terzo); erroneoricorso a dichiarazioni verbalizzate ed a connotazioni aspecifiche (agitazione delcondannato) senza la verifica di attendibilità/precisione, e senza pertinenza althema probandum costituzionale (motivo quarto); irrilevanza e contradditorietàdel richiamo alla “carrozzeria” come elemento di pericolosità (motivo quinto);mancanza di motivazione sulla cronologia e sulla mancata adozione di misureinibitorie immediate, quale indice rilevante ai fini del requisito del pericolo(motivo sesto).3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenirerequisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che contiene anche tratti di inammissibilità, è nel complessoinfondato.2. La questione posta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso deveessere esaminata muovendo dalla natura della decisione costituzionale invocata.Con la sentenza n. 10 del 2026, la Corte costituzionale ha ricondotto l’art.187 cod. strada ad una lettura costituzionalmente orientata, affermando che laresponsabilità penale per la guida successiva all’assunzione di sostanzestupefacenti o psicotrope richiede l’accertamento non soltanto del datotossicologico, ma anche della concreta idoneità della condotta a porre in pericolola sicurezza della circolazione stradale. In tale prospettiva, la [OSCURATO:PERSONA] haprecisato che la prova del reato ordinariamente esige che, in un momentocronologicamente prossimo alla guida, sia accertata nei liquidi corporeidell’agente la presenza di sostanze che, per qualità e quantità, in relazione allematrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, secondole attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medioun’alterazione delle condizioni psicofisiche e, conseguentemente, delle normalicapacità di controllo del veicolo; ciò all’esito, tuttavia, di una pronuncia di nonfondatezza delle questioni sollevate, e non di una declaratoria di illegittimitàcostituzionale della disposizione incriminatrice.Si tratta, dunque, di una pronuncia interpretativa di rigetto, o di rigetto coninterpretazione, che non ha prodotto l’effetto ablativo proprio delle sentenze diaccoglimento e non ha eliminato dall’ordinamento la norma incriminatriceapplicata con il titolo irrevocabile. Essa costituisce un criterio ermeneuticoparticolarmente autorevole, al quale il giudice deve uniformarsi nei giudizi ancorapendenti, salvo che ritenga di sollevare nuovamente questione di legittimitàcostituzionale; ma non determina, di per sé, la caducazione dei giudicati giàformatisi, né attribuisce al giudice dell’esecuzione un potere di nuova verificadella responsabilità.In questa prospettiva conserva piena attualità il principio affermato dalleSezioni Unite, secondo cui, «sebbene la sentenza interpretativa di rigetto dellaCorte costituzionale non sia munita di efficacia “erga omnes”, facendo essasorgere un vincolo solo nel giudizio “a quo”, il giudice che, in un diverso giudizio,intenda discostarsi dall’interpretazione proposta nella sentenza costituzionale nonha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione dilegittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significatoritenuto incompatibile con la Costituzione» (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998,Gallieri, Rv. 211195 - 01).Il vincolo che deriva dalla pronuncia interpretativa, dunque, opera sul pianodell’interpretazione della legge nei giudizi nei quali la regiudicanda non siaancora esaurita; non opera, invece, come causa di revoca del titolo ormaiirrevocabile.Sul punto assume rilievo decisivo il dato testuale dell’art. 30, quartocomma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale consente la cessazionedell’esecuzione e degli effetti penali della condanna soltanto quando la normaapplicata sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima. La disposizionepostula, dunque, una pronuncia di accoglimento, dotata di efficacia caducatoria,e non è estensibile alle decisioni interpretative di rigetto, con le quali il Giudicedelle leggi, lungi dall’eliminare la norma dall’ordinamento, ne individui ilsignificato costituzionalmente conforme.In tal senso è stato già affermato il principio, cui va data continuità, per cui«le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l’infondatezzadella questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il viziodi incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi,tenuto conto che l’art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1957, n. 87, prevede ilsuperamento del giudicato solo nel caso di sentenza che dichiaril’incostituzionalità di una norma penale o processuale che incida sul trattamentosanzionatorio» (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 - 02).3. Non conduce a diversa conclusione il richiamo alla giurisprudenzaformatasi in materia di cedevolezza del giudicato penale a seguito di pronunce diillegittimità costituzionale incidenti sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] hanno, infatti, riconosciuto il potere del giudicedell’esecuzione di incidere sul giudicato quando la pena in esecuzione risultifondata su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e il condannatoabbia diritto all’applicazione del trattamento più favorevole, affermando che ilgiudice dell’esecuzione, investito della richiesta di sostituzione della penadell’ergastolo inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell’art. 7, commaprimo, d.l. n. 341 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo, con quellatemporanea di anni trenta di reclusione, deve provvedere alla sostituzione,avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen. (Sez. U,n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258651 - 01).Il principio, tuttavia, è costruito sul presupposto, qui mancante,dell’intervento demolitorio della Corte costituzionale su una norma penale o suuna norma incidente sulla pena. Esso non autorizza una generale riapertura delgiudizio irrevocabile, né consente di trasformare l’incidente di esecuzione in unrimedio di revisione extra ordinem del titolo, finalizzato a verificare se, alla lucedi un successivo arresto interpretativo, l’accertamento di responsabilità avrebbepotuto essere diversamente condotto.In termini generali, del resto, le Sezioni Unite hanno rimarcato la naturaeccezionale delle ipotesi in cui il giudicato penale può essere inciso in executivis,quale deroga al principio della sua tendenziale immodificabilità (Sez. U, n. 42858del 29/05/2014, P.m. in proc. Gatto, Rv. 260698 - 01; Sez. U, n. 18821 del24/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258650 - 01).4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Giudice dell’esecuzione hacorrettamente escluso che l’incidente proposto nell’interesse di XXXXXX potessecondurre alla declaratoria di ineseguibilità del titolo.Il ricorrente non ha dedotto una causa legale di ineseguibilità del titolo, néha indicato una sopravvenienza normativa o costituzionale idonea a travolgere lasentenza di applicazione della pena. Ha, piuttosto, sollecitato il giudicedell’esecuzione a verificare nuovamente se, alla luce delle indicazioniinterpretative contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2026,la condotta di guida oggetto dell’imputazione elevata nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX, e definita con la sentenza irrevocabile di applicazione dellapena emessa a suo carico, fosse concretamente pericolosa e se gli elementivalorizzati nel giudizio di cognizione fossero sufficienti a fondare l’affermazione diresponsabilità.Una simile prospettazione eccede i limiti dell’incidente di esecuzione.L’art. 673 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere direvocare il titolo irrevocabile esclusivamente quando venga meno, perabrogazione o per declaratoria di illegittimità costituzionale della normaincriminatrice, la previsione legale del fatto come reato. La norma non abilita,invece, ad una rinnovata delibazione del fatto storico, né consente di sottoporrea riesame il percorso valutativo attraverso il quale il giudice della cognizioneabbia ritenuto integrato, nel caso concreto, il requisito dell’offensività dellacondotta, trattandosi di profili ormai coperti dal giudicato e non riconducibili aduna causa legale di ineseguibilità del titolo.5. Sono, quindi, manifestamente infondate, e come tali inammissibili, ledoglianze articolate con i motivi dal secondo al sesto, nella parte in cuipretendono di rimettere in discussione, in sede esecutiva, profili attinenti allaricostruzione del fatto e alla valutazione del compendio probatorio, quali laconcentrazione delle sostanze nei liquidi corporei, la scansione temporale delprelievo, l’assenza di manovre irregolari o di sinistri, lo stato di agitazione delcondannato, il richiamo alle condizioni della carrozzeria e la mancata adozione dimisure inibitorie immediate.Tutti tali profili attengono al merito dell’accertamento e alla lettura delcompendio probatorio, non alla esistenza di una causa legale di ineseguibilitàdella pena.6. Per completezza deve, in ogni caso, osservarsi che il Giudicedell’esecuzione non si è sottratto al confronto con il parametro di offensivitàconcreta delineato dalla Corte costituzionale, né ha fondato la decisione su unautomatismo desunto dalla sola positività del condannato agli stupefacenti.L’ordinanza impugnata ha, invece, richiamato una pluralità di dati fattuali,ritenuti tra loro convergenti, dai quali ha desunto la concreta riconoscibilità, nellavicenda oggetto del titolo irrevocabile, di una situazione di pericolo per lasicurezza della circolazione stradale.Il richiamo a tali elementi, ferma l’impossibilità di una loro rivalutazione nelmerito in questa sede, conferma che le censure si collocano sul piano delladiversa lettura del compendio fattuale e probatorio, e non su quello delladeduzione di una causa legale di ineseguibilità del titolo.7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.Deve, infine, ri levarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.