CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nellé:i legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e per l'inammissibilità nel resto del ricorso e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 11/02/2020, il Tribunale di Modena - prosciolto l'imputato dalle ulteriori imputazioni per mancanza di querela - dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale maresciallo dei Carabinieri comandante dell'[OSCURATO:PERSONA] della Compagnia di Carpi, responsabile dei seguenti reati: capo D): falsità materiale in atto pubblico aggravata, perché al fine di occultare la commissione del reato sub C) (truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), aveva contraffatto la copia di un verbale di contraffazione barrando l'indicazione "comma 1 bis e 7 bis" e indicando "comma 9" (il 25/02/2019); capo F): falsità materiale in atto pubblico aggravata, perché al fine di occultare la commissione del reato sub E) (truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]), aveva contraffatto la copia di un verbale di contraffazione barrando l'indicazione "comma 1 bis e 7 bis" e indicando "180 comma 1 e 7" (il 02/03/2019); capo H): truffa aggravata e continuata, perché attraverso gli artifizi e raggiri di cui ai capi precedenti e seguenti, inducendo in errore i privati contravventori, si procurava un ingiusto profitto ai danni dello Stato, che non incassava il provento delle contravvenzioni (tra il 30/09/2018 e 16/03/2019); capo 3): falsità materiale in atto pubblico aggravata, perché, dopo aver fatto firmare al comandante del [OSCURATO:PERSONA] e radiomobile dei Carabinieri, la seconda e ultima pagina della missiva del 13/09/2019 di comunicazione alla Prefettura e alla Motorizzazione civile delle contravvenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], contraffaceva la prima pagina, mediante l'aggiunta "e contestuale annullamento in autotutela" e simulava l'invio alla Prefettura mediante PEC predisponendo una comunicazione priva di data e orario di invio (in epoca prossima al 16/03/2019); con la continuazione e la diminuente per il rito, l'imputato veniva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata in data 02/03/2021, ha applicato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante e ha ricleterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento alle imputazioni sub D) ed F), inosservanza dell'art. 49 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della grossolanità del falso, in quanto le falsificazioni operate sui verbali di contravvenzione apparivano in maniera lampante, in quanto operate con sovrascrittura a penna, non collegate con un doveroso raccordo tra norma di legge citata e descrizione della condotta sanzionata e richiamate da altrettanto visibile correzione con bianchetto operata sul registro delle contravvenzioni. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla contestata aggravante e alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e per l'inammissibilità nel resto del ricorso. Per il ricorrente, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ()culi, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276639; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302). La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, rilevando che la falsificazione dei due documenti non era facilmente individuabile, in quanto, a un rapido esame, poteva sembrare una qualsiasi correzione di errore materiale; del resto, osserva ancora il giudice di appello, i colleghi di Maculotti, pur abituati a redigere i medesimi verbali e a verificarne la regolarità, per avvedersi del falso avevano dovuto effettuare un'accurata indagine, che, peraltro, era scaturita non già dal documento, ma dalle dichiarazioni di una delle persone raggirate (Tabarn3ni). Il ricorso insiste sulla caratteristiche grafiche delle falsificazioni, trascurando il puntuale rilievo della sentenza impugnata, lì dove sottolinea che i verbali di contravvenzione sono un tipo di atto che ammette la correzione di errori materiali attraverso la barratura o la cancellazione del dato errato e la sua sostituzione con quello corretto. D'altra parte, il ricorso fa leva sulla dedotta - peraltro genericamente - discordanza tra il contenuto del verbale e le annotazioni false, ma, sul punto, la Corte distrettuale ha escluso la grossolanità dei falsi, con motivazione in linea con i dati probatori ed esente da vizi logici, richiamando non solo le accurate indagini che furono necessarie per accertare la falsificazione materiale, ma anche l'origine dei sospetti, nati dalla segnalazione di un privato truffato. 3. Il secondo motivo è inammissibile, 3.1. Il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato dalla sentenza impugnata richiamando la callidità e l'ostinazione dimostrate dall'imputato nel portare avanti, nel tempo, le condotte delittuose. La motivazione è del tutto in linea con il principio di diritto in forza del quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), laddove il ricorso, in buona sostanza, omette di confrontarsi con la valutazione della Corte distrettuale. 3.2. Anche la censura relativa al diniego di applicazione della circostanza attenuante del danno lieve è inammissibile, avendo sul punto la sentenza impugnata rimarcato l'ammontare della somma sottratta allo stato, consistente nell'ordine delle migliaia di euro. Il ricorso deduce che tale somma corrisponde a "soli" 3.500 euro, ma, all'evidenza, non si è in presenza di un pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza. 4. Il terzo motivo è invece fondato. La sentenza impugnata ha dato conto della prognosi negativa in ordine al pericolo di recidiva, rilevando che, dopo i fatti oggetto del presente procedimento, il ricorrente ha commesso un furto collegato a un disturbo psicologico, che evidenzia una personalità fragile e instabile, tale da condurre l'imputato, nei momenti di crisi, a violare le regole dell'ordinamento, il che, appunto, impedirebbe una prognosi favorevole circa la commissione di altri reati. Come rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, il diniego è correlato a un disturbo psicologico, di cui non è indicata la durata né la sintomatologia diagnosticate, e a un furto (un «piccolo furto»), di cui non è accertato l'esito processuale. Nei termini indicati, la statuizione relativa al diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena non risulta sorretta su elementi oggetto di completo accertamento e adeguata valutazione, sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere limitatamente al diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo