CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 81, secondo comma, 133 e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, quanto al primo motivo, nel quale la difesa dell'imputato contesta la ritenuta continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. tra i fatti di danneggiamento contestati con conseguente incidenza sul trattamento sanzionatorio si prospettano elementi in palese contrasto con le risultanze probatorie atteso che i danneggiamenti sono comunque avvenuti in luoghi diversi ed in momenti storici differenti ancorché prossimi come precisato nella sentenza impugnata con argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che, in relazione alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, infine, con riguardo all'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 no