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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07771/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 29/06/2023 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Nuoro, che, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di minacce, ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussiste; rilevato che il primo motivo, che denuncia i vizi di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. - mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen., dal momento che il ricorso per cassazione, avverso le sentenze in grado in appello per i reati di competenza del giudice di pace, è ammesso soltanto per violazione di legge e, più esattamente, per le ragioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo esposto - quand'anche fondato - sia privo di portata disarticolante rispetto alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile e dello zio [OSCURATO:PERSONA], esposta in modo articolato, dal tribunale dell'appello e solleciti una rivalutazione complessiva dei materiale probatorio, non consentita in questa sede, ove sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, la cui esaltazione, come detto, non può essere fatta valere in questa sede - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 29/06/2023 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Nuoro, che, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di minacce, ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussiste; rilevato che il primo motivo, che denuncia i vizi di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. - mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen., dal momento che il ricorso per cassazione, avverso le sentenze in grado in appello per i reati di competenza del giudice di pace, è ammesso soltanto per violazione di legge e, più esattamente, per le ragioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo esposto - quand'anche fondato - sia privo di portata disarticolante rispetto alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della parte civile e dello zio [OSCURATO:PERSONA], esposta in modo articolato, dal tribunale dell'appello e solleciti una rivalutazione complessiva dei materiale probatorio, non consentita in questa sede, ove sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, la cui esaltazione, come detto, non può essere fatta valere in questa sede - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amm
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