Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37282/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Potenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 81 cpv. e art. 55, comma 9, del d.

Igs. 231/2007 (riciclaggio denaro e valori), alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 220 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della p.c., da liquidarsi in separata sede, e alle spese di refusione e rappresentanza della stessa, liquidati in euro 2.538, 00, perché «al fine di trarne profitto utilizzava non essendone titolare la carta carburanti rilasciata dalla società di cui era dipendente fino a un anno prima del fatto».

La Corte territoriale ha assolto l'imputato «dal reato ex art. 493-ter cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione, a eccezione dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quanto a quest'ultimo», ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione ed euro 206 di multa», confermando nel resto la sentenza di primo grado e condannando l'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla p.c. in appello, liquidate in euro 800.

2. Avverso la citata sentenza, ricorre l'imputato per mezzo del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione, stante l'evidente frattura tra la ritenuta permanenza del dubbio, in capo ai Giudici d'appello, circa l'utilizzo della carta di credito da parte dell'imputato e l'affermazione della penale responsabilità dello stesso.

Soprattutto in relazione all'episodio occorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (unico episodio ritenuto dalla Corte territoriale effettivamente provato, come si è anticipato, e oggetto di riprese video effettuate tramite telecamere di sicurezza), la difesa eccepisce l'incongruenza della motivazione, dal momento che le telecamere avevano registrato l'episodio del rifornimento di carburante 'abusivo' (cioè con carta di credito-carburante appartenente alla società presso cui il Frescura aveva lavorato fino a un anno prima dell'episodio contestato, e non autorizzato dalla ditta) in un orario incompatibile con la presenza dell'imputato presso quel distributore. 2.2 Col secondo motivo, eccepisce carenza della motivazione in relazione al rigetto dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex 131-bis cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare l'imputato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. sull'esclusiva base «delle peculiari modalità esecutive del reato contestato»; a tal proposito, la difesa contesta la vaghezza di tale affermazione, non seguita dell'illustrazione di dette peculiari «modalità esecutive».

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.n(le

2. In premessa, va osservato che il reato si è estinto per prescrizione in data 26.1.2021.

In difetto di cause evidenti di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, del codice di rito, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali.

3. La presenza della costituita parte civile impone tuttavia, ex art. 578 cod. proc. pen., di delibare i motivi di ricorso.

Il primo e assorbente motivo è fondato, perché l'impugnata sentenza è viziata da manifesta illogicità.

Coglie nel segno, la difesa, nell'eccepire una discrasia logica tra il dubbio espresso dalla Corte territoriale e l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Più precisamente, l'illogicità dell'iter motivazionale risulta dall'avere la Corte territoriale affermato che «la responsabilità del prevenuto deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto, pur non potendosi affermare con assoluta certezza che egli abbia pagato il prezzo del rifornimento alla sua autovettura con la carta di credito in questione, non è revocabile in dubbio che il Frescura, riconosciuto dal Pagano come l'uomo immortalato nei videogrannmi estrapolati dal sistema di sorveglianza della stazione di servizio, abbia effettuato il rifornimento alla sua Golf [...] senza ricorrere al pagamento per contanti ».

Un'incongruenza siffatta non soddisfa i criteri valutativi del giudizio, oltre che di accertamento del fatto, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha infatti chiarito che «il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 - 01) Anche con riferimento al passaggio motivazionale relativo all'episodio occorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ritenuto dalla Corte territoriale effettivamente provato), non pare che l'impugnata sentenza si conformi ai canoni di giudizio elaborati dalla Cassazione in tema di ragionevole dubbio, vista l'incertezza degli elementi probatori indicati.

L'obiezione della difesa a tal proposito è fondata, laddove si rimarca che le telecamere di sicurezza avevano registrato l'episodio del rifornimento in un orario incompatibile (sia pure con scarto temporale di soli 14 minuti) con la presenza dell'imputato presso quel distributore di carburante.

Anche in tal caso, la motivazione della Corte territoriale non ha tenuto in conto le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità (13 razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S. Rv. 280605 - 02).

In conclusione, questo Collegio ritiene che la motivazione dell'impugnata sentenza non sia conforme al fondamentale criterio per il quale «la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01). 3.1 Come anticipato, il primo motivo assorbe il secondo: non essendovi reato, non v'è questione di tenuità del fatto.

4. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Si annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Potenza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 81 cpv. e art. 55, comma 9, del d. Igs. 231/2007 (riciclaggio denaro e valori), alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 220 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della p.c., da liquidarsi in separata sede, e alle spese di refusione e rappresentanza della stessa, liquidati in euro 2.538, 00, perché «al fine di trarne profitto utilizzava non essendone titolare la carta carburanti rilasciata dalla società di cui era dipendente fino a un anno prima del fatto». La Corte territoriale ha assolto l'imputato «dal reato ex art. 493-ter cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione, a eccezione dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quanto a quest'ultimo», ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione ed euro 206 di multa», confermando nel resto la sentenza di primo grado e condannando l'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla p.c. in appello, liquidate in euro 800. 2. Avverso la citata sentenza, ricorre l'imputato per mezzo del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione, stante l'evidente frattura tra la ritenuta permanenza del dubbio, in capo ai Giudici d'appello, circa l'utilizzo della carta di credito da parte dell'imputato e l'affermazione della penale responsabilità dello stesso. Soprattutto in relazione all'episodio occorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (unico episodio ritenuto dalla Corte territoriale effettivamente provato, come si è anticipato, e oggetto di riprese video effettuate tramite telecamere di sicurezza), la difesa eccepisce l'incongruenza della motivazione, dal momento che le telecamere avevano registrato l'episodio del rifornimento di carburante 'abusivo' (cioè con carta di credito-carburante appartenente alla società presso cui il Frescura aveva lavorato fino a un anno prima dell'episodio contestato, e non autorizzato dalla ditta) in un orario incompatibile con la presenza dell'imputato presso quel distributore. 2.2 Col secondo motivo, eccepisce carenza della motivazione in relazione al rigetto dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare l'imputato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. sull'esclusiva base «delle peculiari modalità esecutive del reato contestato»; a tal proposito, la difesa contesta la vaghezza di tale affermazione, non seguita dell'illustrazione di dette peculiari «modalità esecutive». Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.n(le 2. In premessa, va osservato che il reato si è estinto per prescrizione in data 26.1.2021. In difetto di cause evidenti di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, del codice di rito, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali. 3. La presenza della costituita parte civile impone tuttavia, ex art. 578 cod. proc. pen., di delibare i motivi di ricorso. Il primo e assorbente motivo è fondato, perché l'impugnata sentenza è viziata da manifesta illogicità. Coglie nel segno, la difesa, nell'eccepire una discrasia logica tra il dubbio espresso dalla Corte territoriale e l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Più precisamente, l'illogicità dell'iter motivazionale risulta dall'avere la Corte territoriale affermato che «la responsabilità del prevenuto deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto, pur non potendosi affermare con assoluta certezza che egli abbia pagato il prezzo del rifornimento alla sua autovettura con la carta di credito in questione, non è revocabile in dubbio che il Frescura, riconosciuto dal Pagano come l'uomo immortalato nei videogrannmi estrapolati dal sistema di sorveglianza della stazione di servizio, abbia effettuato il rifornimento alla sua Golf [...] senza ricorrere al pagamento per contanti ». Un'incongruenza siffatta non soddisfa i criteri valutativi del giudizio, oltre che di accertamento del fatto, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha infatti chiarito che «il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 - 01) Anche con riferimento al passaggio motivazionale relativo all'episodio occorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ritenuto dalla Corte territoriale effettivamente provato), non pare che l'impugnata sentenza si conformi ai canoni di giudizio elaborati dalla Cassazione in tema di ragionevole dubbio, vista l'incertezza degli elementi probatori indicati. L'obiezione della difesa a tal proposito è fondata, laddove si rimarca che le telecamere di sicurezza avevano registrato l'episodio del rifornimento in un orario incompatibile (sia pure con scarto temporale di soli 14 minuti) con la presenza dell'imputato presso quel distributore di carburante. Anche in tal caso, la motivazione della Corte territoriale non ha tenuto in conto le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità (13 razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S. Rv. 280605 - 02). In conclusione, questo Collegio ritiene che la motivazione dell'impugnata sentenza non sia conforme al fondamentale criterio per il quale «la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote» (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01). 3.1 Come anticipato, il primo motivo assorbe il secondo: non essendovi reato, non v'è questione di tenuità del fatto. 4. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Si annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per v
Sentenza Cassazione n. 37282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris