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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02955/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grad9 l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99 comma 4, 624 bis e 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, rompendo la catena con la quale era assicurata.

Formula due motivi.

Con il primo cui lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sottolineando che i giudici di merito non hanno motivato le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità.

Rileva che la Suprema Corte ha ritenuto l'applicabilità della disposizione anche in sede di legittimità, rientrando la particolare tenuità del fatto fra le ragioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo si duole dell'immotivato giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo è sufficiente osservare che la doglianza non è stata proposta con l'appello e che anche aderendo alla tesi propugnata -su cui peraltro si registrano orientamenti difformi- mancano nel ricorso, né sono rinvenibili nella sentenza, elementi idonei a far ritenere la lieve entità dell'offesa arrecata.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, posto che la doglianza - per come riportata dalla sentenza, sul punto non contraidetta dal ricorrente- non è stata proposta con l'appello, con il quale ci si doleva unicamente dell'assenza della prova dell'aggravante della violenza sulle cose.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grad9 l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 99 comma 4, 624 bis e 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, rompendo la catena con la quale era assicurata. Formula due motivi. Con il primo cui lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sottolineando che i giudici di merito non hanno motivato le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità. Rileva che la Suprema Corte ha ritenuto l'applicabilità della disposizione anche in sede di legittimità, rientrando la particolare tenuità del fatto fra le ragioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo si duole dell'immotivato giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo è sufficiente osservare che la doglianza non è stata proposta con l'appello e che anche aderendo alla tesi propugnata -su cui peraltro si registrano orientamenti difformi- mancano nel ricorso, né sono rinvenibili nella sentenza, elementi idonei a far ritenere la lieve entità dell'offesa arrecata. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, posto che la doglianza - per come riportata dalla sentenza, sul punto non contraidetta dal ricorrente- non è stata proposta con l'appello, con il quale ci si doleva unicamente dell'assenza della prova dell'aggravante della violenza sulle cose. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il
Sentenza Cassazione n. 02955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris