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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02517/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21719-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 647/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2019 R.G.N. 692/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agricoli R.G.N.21719/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.647/19, la Corte d’appello di Messina rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti dell’Inps e volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento dell’ente di r ipetizione dell’importo pagat o asseritamente in modo indebito per indennità di disoccupazione relativa all’anno 2011, s tante la sopravvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.

Sosteneva la lavoratrice di non aver mai ricevuto notifica del provvedimento di cancellazione e chiedeva la reiscrizione per l’anno 2011.

La Corte riteneva la decadenza dell’azione ex art.22 d.l. n.7/70, in quanto la cancellazione era stata publicata sul sito dell’Inps mediante variazione dell’elenco annuale, a decorrere dal 15.12.2014 (terza variazione dell’anno 2014).

La pubblicazione risultava dalla documentazione prodotta in primo grado dall’Inps, debitamente sottoscritta, e non contestata in giudizio.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo.

L’Inps resiste con controricorso.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATOCHE Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.22, co.1 d.l. n.7/70, conv. in l. n.83/70 e 38, co.6 d.l. n.98/11 conv. in l. n.111/11.

La Corte avrebbe ritenuto la pubblicazione da parte dell’Inps dell’elenco di variazione sulla base di un documento prodotto in appello e non sottoscritto dall’ente, come tale irrilevante a fini probatori.

Il motivo risultainammissibile.Esso non sottopone a specifica censura la valutazione in fatto compiuta dalla Corte d’appello, secondo cui la prova della cancellazione a mezzo della pubblicazione telematica della terza variazione degli elenchi anno 2014 sarebbe contenuta in un documento prodotto dall’Inps in primo grado, con attestazione della pubblicazione debitamente sottoscritta, e non contestata dalla ricorrente.

A fronte di tali specifici assunti, il motivo non procede ad una analitica confutazione, ma argomenta in modo generico su un documento invece prodotto in secondo grado dall’Inps, non sottoscritto e da subito contestato.

Il motivo però non spiega se si tratti del medesimo documento invocato nella sentenza o meno, né riporta in modo specifico le prove documentali versate dall’Inps in primo grado al fine di confutare l’assunto della sentenza e affermare che l’Inps, in primo grado , non aveva prodotto alcun documento di pubblicazione dell’elenco con attestazione sottoscritta.

Il motivo, nella sua genericità, si presenta così estraneo alla ratio decidendiesposta in sentenza.

Si aggiunge che il motivo risulta altresì generico laddove si limita a stigmatizzare la mancanza di sottoscrizione del documento, senza però specificare perché tale mancanza priverebbe di efficacia probatoria il documento.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese di lite.

Non può essere tenuta in considerazione la dichiarazione di esenzione ex art.152 c.p.c., in quanto non sottoscritta dalla parte (v.

Cass.30594/22, Cass.22952/16) ma riportata nel corpo del ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore.

P.Q.M. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21719-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 647/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2019 R.G.N. 692/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agricoli R.G.N.21719/2020 Cron. Rep. Ud.12/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.647/19, la Corte d’appello di Messina rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti dell’Inps e volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento dell’ente di r ipetizione dell’importo pagat o asseritamente in modo indebito per indennità di disoccupazione relativa all’anno 2011, s tante la sopravvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Sosteneva la lavoratrice di non aver mai ricevuto notifica del provvedimento di cancellazione e chiedeva la reiscrizione per l’anno 2011. La Corte riteneva la decadenza dell’azione ex art.22 d.l. n.7/70, in quanto la cancellazione era stata publicata sul sito dell’Inps mediante variazione dell’elenco annuale, a decorrere dal 15.12.2014 (terza variazione dell’anno 2014). La pubblicazione risultava dalla documentazione prodotta in primo grado dall’Inps, debitamente sottoscritta, e non contestata in giudizio. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATOCHE Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.22, co.1 d.l. n.7/70, conv. in l. n.83/70 e 38, co.6 d.l. n.98/11 conv. in l. n.111/11. La Corte avrebbe ritenuto la pubblicazione da parte dell’Inps dell’elenco di variazione sulla base di un documento prodotto in appello e non sottoscritto dall’ente, come tale irrilevante a fini probatori. Il motivo risultainammissibile.Esso non sottopone a specifica censura la valutazione in fatto compiuta dalla Corte d’appello, secondo cui la prova della cancellazione a mezzo della pubblicazione telematica della terza variazione degli elenchi anno 2014 sarebbe contenuta in un documento prodotto dall’Inps in primo grado, con attestazione della pubblicazione debitamente sottoscritta, e non contestata dalla ricorrente. A fronte di tali specifici assunti, il motivo non procede ad una analitica confutazione, ma argomenta in modo generico su un documento invece prodotto in secondo grado dall’Inps, non sottoscritto e da subito contestato. Il motivo però non spiega se si tratti del medesimo documento invocato nella sentenza o meno, né riporta in modo specifico le prove documentali versate dall’Inps in primo grado al fine di confutare l’assunto della sentenza e affermare che l’Inps, in primo grado , non aveva prodotto alcun documento di pubblicazione dell’elenco con attestazione sottoscritta. Il motivo, nella sua genericità, si presenta così estraneo alla ratio decidendiesposta in sentenza. Si aggiunge che il motivo risulta altresì generico laddove si limita a stigmatizzare la mancanza di sottoscrizione del documento, senza però specificare perché tale mancanza priverebbe di efficacia probatoria il documento. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese di lite. Non può essere tenuta in considerazione la dichiarazione di esenzione ex art.152 c.p.c., in quanto non sottoscritta dalla parte (v. Cass.30594/22, Cass.22952/16) ma riportata nel corpo del ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore. P.Q.M. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterio
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