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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 27941/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3750/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima anche qualelegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (già VI.MA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentati e difesi dagli avv.ti NICOLA ROCCOe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 209/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 24/6/2021, la Corte d’appello di Lecce, Sezionedistaccata di Taranto, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo originariamenteottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha condannato questi ultimi al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (in amministrazione giudiziaria ), di somme a titolo di canoni di affitto d’azienda non corrisposti e di rimborso per spese di manutenzione straordinaria,oltre agli accessori e al rimborso della metà delle spese delgiudizio (compensate nel resto); afondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo averrilevato l’erroneità della decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui aveva rilevato l’improcedibilità della domanda principale originariamenteproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., e della domanda riconvenzionale proposta da questi ultimi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,sul presupposto che le parti avevano originariamente concordato di devolvere alla competenza arbitrale ogni controversia riferibile al contratto d’affitto d’azienda tra le stesse intercorso – ha ritenuto inammissibile la riproposizione in appello delle domande originariamente avanzate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal la [OSCURATO:SOCIETA]. (per essersi tali parti costituite tardivamente in appello), e ha viceversa accertato la parziale fondatezza della rivendicazionicreditorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (segnatamente in relazione alle causali in precedenza indicate), dop o aver rilevato Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’avvenuta sostanziale rinuncia, da parte della stessa (attraverso il proprio comportamento processuale) a far valere la competenza arbitralein luogo di quella del giudice ordinario; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione sulla basedi un unico motivo d’impugnazione; laExcelsior s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto , i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 , co. 1 - bis del d. lgs. n. 28/2010, dolendosi altresì della nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o erronea applicazione degliartt. 819 - ter e 42 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale (non solo illegittimamente ritenuto come validamente rinunciata dalle parti la competenza arbitrale, ma soprattutto) erroneamente ritenuto ammissibile l’appello prop osto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante il giudice di primo grado si fosse limitato a dichiarare l’improcedibilità delle domande proposte dalle partinei loro reciproci confronti in ragione della rilevata competenza arbitrale; presupposto dal quale sarebbe dovuto discendere il riconoscimentodell’inammissibilità dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]in considerazione della necessaria ed esclusiva impugnabilità della decisionedi primo grado attraverso il solo strumento del regolamento dicompetenza; ilmotivo è infondato; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come , diversamente da quanto affermato dagli odierni ricorrenti (nella parte in cui, sostene ndo l’impugna bilità della decisionedel primo giudice unicamente con regolamento necessario di competenza,ne hanno individuato il contenuto come relativo alla sola competenza),il giudice di primo grado non si limitò affatto a decidere unicamente sulla propria competenza, avendo piuttosto esteso i contenutidella propria decisione anche a questioni ‘ di merito ’ (inteso come decisum diverso dalla comp et enz a ) , così come reso evidente dallalettura della relativa decisione (prodotta dalla parte ricorrente) ; in particolare, il giudice di primo grado, sul presupposto che la clausola compromissoria convenuta tra le parti (nell’alludere alla necessità del previo esperimento della mediazione prima di adire il giudiziodegli arbitri) attribuisse alla propria compet enza la potestà di decidere sulle questioni connesse alla correttezza dell’introduzione dell’azione(in rapporto a l previo esperimento della mediazione prima di adire gli arbitri ), h a implicitamente affermato il ricorso di tale specifica competenza propria e , nel contempo , una volta ravvisata la propria co mpetenza a decidere sul mancata esperimento della mediazione, ha dichiarato l’improcedibilità dell e domand e propost e dalleparti per il mancato esperimento della mediazione ; ciòposto, detta ( per vero singolare ) decisione , in quanto recante una preliminare affermazione della competenza a decidere sul la procedibilitàdell’azione sulla base della clausola arbitrale e, di seguito, sulla base di tale ritenuta competenza, una successiva decisione di dichiarazione di improcedibilità della domanda, si connotava come decisione non solo sulla competenza, ma anche su altra questione, Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sebbene di rito, esaminabile ed esaminata successivamente nel presuppostodella ritenuta competenza; conseguentemente, tale decisione avrebbe potuto essere impugnata con il regolamento facoltativo di competenza in caso di contestazione de l l’affermazione positiva su lla competenza ; mentre avrebbepotuto essere impugnata con l’appello l à dove l’impugnazione avesse inteso contestare, tanto tale affermazione (ossia, tale capo dellasentenza), quanto la declaratoria di improcedibilità; datanto consegue che l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non fu, dunque, inammissibile , poiché riguardò, tanto il problema della competenza, quanto quello dell’improcedibilità delle domande; questionientrambe di rito, ma non riducibili alla sola competenza; la seconda parte del motivo, logicamente preliminare, non può dunque essere accolta, non senza stigmatizzare la già affermata singolarità della decisione del primo giudice, il quale, a fronte de lla clausolaarbitrale e alla previsione dell’obbligo di mediazione prima di adire gli arbitri, non avrebbe dovuto ritenersi competente sull’inosservanzadi tale obbligo, spetta ndo agli arbitri ( eventualmente aditi) il compito di rilevare tale inosservanza, nell’àmbito della loro competenzasulle condizioni di attivazione della clausola arbitrale; quanto,infine, alla prima parte dell’illustrazione del motivo ( riferita allapretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 1 - bis del d. lgs.n. 28/2010 ) , la stessa deve ritenersi inammissibile per genericità, non contenendo , l’esposizione dei ricorrenti, alcunché che possa rendere,in modo chiaro e percepibile, i termini della censura avanzata , non potendo d’altronde a tal fine valorizzarsi quanto contenuto nella secondamemoria depositata da parte ricorrente, attesa l’ inidoneità di Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tale atto a consentire l’enunciazione o l’integrazione di censure non precedentemente proposte nei termini previsti dalla disciplina processuale; sul punto è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essereaffidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con lequali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censureesaminabili dal giudice di legit timità sulle singole conclusioni trattedal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso cheil ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenutinella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosidel tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 1479 del 22/ 01/2018, Rv. 646999 – 01; Sez. 1, Sentenza n.10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 - 01); in particolare, la spiegazione della censura sembrerebbe voler attingere l’affermazione della sentenza , evocata in carattere corsivo , attraversola terza proposizione della pag . 13 : ma ciò che si argomenta successivamente si incentra sulla questione della competenza e non Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giàsu quella della procedibilità, di cui la corte di merito avrebbe dovuto occuparsi a proposito della domande evocate nella detta terza proposizione; ciò che , come detto , risulta del tutto incomprensibile e inidoneoa rendere intelligibile il contenuto della censura; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine regolazione delle spese processuali, non avendo la parte intimata svoltodifese in questa sede ; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3750/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima anche qualelegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (già VI.MA. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentati e difesi dagli avv.ti NICOLA ROCCOe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 209/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 24/6/2021, la Corte d’appello di Lecce, Sezionedistaccata di Taranto, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo originariamenteottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha condannato questi ultimi al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (in amministrazione giudiziaria ), di somme a titolo di canoni di affitto d’azienda non corrisposti e di rimborso per spese di manutenzione straordinaria,oltre agli accessori e al rimborso della metà delle spese delgiudizio (compensate nel resto); afondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo averrilevato l’erroneità della decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui aveva rilevato l’improcedibilità della domanda principale originariamenteproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., e della domanda riconvenzionale proposta da questi ultimi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,sul presupposto che le parti avevano originariamente concordato di devolvere alla competenza arbitrale ogni controversia riferibile al contratto d’affitto d’azienda tra le stesse intercorso – ha ritenuto inammissibile la riproposizione in appello delle domande originariamente avanzate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dal la [OSCURATO:SOCIETA]. (per essersi tali parti costituite tardivamente in appello), e ha viceversa accertato la parziale fondatezza della rivendicazionicreditorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (segnatamente in relazione alle causali in precedenza indicate), dop o aver rilevato Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’avvenuta sostanziale rinuncia, da parte della stessa (attraverso il proprio comportamento processuale) a far valere la competenza arbitralein luogo di quella del giudice ordinario; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione sulla basedi un unico motivo d’impugnazione; laExcelsior s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto , i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 , co. 1 - bis del d. lgs. n. 28/2010, dolendosi altresì della nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o erronea applicazione degliartt. 819 - ter e 42 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), peravere la corte territoriale (non solo illegittimamente ritenuto come validamente rinunciata dalle parti la competenza arbitrale, ma soprattutto) erroneamente ritenuto ammissibile l’appello prop osto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante il giudice di primo grado si fosse limitato a dichiarare l’improcedibilità delle domande proposte dalle partinei loro reciproci confronti in ragione della rilevata competenza arbitrale; presupposto dal quale sarebbe dovuto discendere il riconoscimentodell’inammissibilità dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]in considerazione della necessaria ed esclusiva impugnabilità della decisionedi primo grado attraverso il solo strumento del regolamento dicompetenza; ilmotivo è infondato; Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come , diversamente da quanto affermato dagli odierni ricorrenti (nella parte in cui, sostene ndo l’impugna bilità della decisionedel primo giudice unicamente con regolamento necessario di competenza,ne hanno individuato il contenuto come relativo alla sola competenza),il giudice di primo grado non si limitò affatto a decidere unicamente sulla propria competenza, avendo piuttosto esteso i contenutidella propria decisione anche a questioni ‘ di merito ’ (inteso come decisum diverso dalla comp et enz a ) , così come reso evidente dallalettura della relativa decisione (prodotta dalla parte ricorrente) ; in particolare, il giudice di primo grado, sul presupposto che la clausola compromissoria convenuta tra le parti (nell’alludere alla necessità del previo esperimento della mediazione prima di adire il giudiziodegli arbitri) attribuisse alla propria compet enza la potestà di decidere sulle questioni connesse alla correttezza dell’introduzione dell’azione(in rapporto a l previo esperimento della mediazione prima di adire gli arbitri ), h a implicitamente affermato il ricorso di tale specifica competenza propria e , nel contempo , una volta ravvisata la propria co mpetenza a decidere sul mancata esperimento della mediazione, ha dichiarato l’improcedibilità dell e domand e propost e dalleparti per il mancato esperimento della mediazione ; ciòposto, detta ( per vero singolare ) decisione , in quanto recante una preliminare affermazione della competenza a decidere sul la procedibilitàdell’azione sulla base della clausola arbitrale e, di seguito, sulla base di tale ritenuta competenza, una successiva decisione di dichiarazione di improcedibilità della domanda, si connotava come decisione non solo sulla competenza, ma anche su altra questione, Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sebbene di rito, esaminabile ed esaminata successivamente nel presuppostodella ritenuta competenza; conseguentemente, tale decisione avrebbe potuto essere impugnata con il regolamento facoltativo di competenza in caso di contestazione de l l’affermazione positiva su lla competenza ; mentre avrebbepotuto essere impugnata con l’appello l à dove l’impugnazione avesse inteso contestare, tanto tale affermazione (ossia, tale capo dellasentenza), quanto la declaratoria di improcedibilità; datanto consegue che l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non fu, dunque, inammissibile , poiché riguardò, tanto il problema della competenza, quanto quello dell’improcedibilità delle domande; questionientrambe di rito, ma non riducibili alla sola competenza; la seconda parte del motivo, logicamente preliminare, non può dunque essere accolta, non senza stigmatizzare la già affermata singolarità della decisione del primo giudice, il quale, a fronte de lla clausolaarbitrale e alla previsione dell’obbligo di mediazione prima di adire gli arbitri, non avrebbe dovuto ritenersi competente sull’inosservanzadi tale obbligo, spetta ndo agli arbitri ( eventualmente aditi) il compito di rilevare tale inosservanza, nell’àmbito della loro competenzasulle condizioni di attivazione della clausola arbitrale; quanto,infine, alla prima parte dell’illustrazione del motivo ( riferita allapretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 1 - bis del d. lgs.n. 28/2010 ) , la stessa deve ritenersi inammissibile per genericità, non contenendo , l’esposizione dei ricorrenti, alcunché che possa rendere,in modo chiaro e percepibile, i termini della censura avanzata , non potendo d’altronde a tal fine valorizzarsi quanto contenuto nella secondamemoria depositata da parte ricorrente, attesa l’ inidoneità di Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tale atto a consentire l’enunciazione o l’integrazione di censure non precedentemente proposte nei termini previsti dalla disciplina processuale; sul punto è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essereaffidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con lequali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censureesaminabili dal giudice di legit timità sulle singole conclusioni trattedal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso cheil ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenutinella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosidel tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 1479 del 22/ 01/2018, Rv. 646999 – 01; Sez. 1, Sentenza n.10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 - 01); in particolare, la spiegazione della censura sembrerebbe voler attingere l’affermazione della sentenza , evocata in carattere corsivo , attraversola terza proposizione della pag . 13 : ma ciò che si argomenta successivamente si incentra sulla questione della competenza e non Adunanzadel 18 settembre 2025 - R.G. n. 3750/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giàsu quella della procedibilità, di cui la corte di merito avrebbe dovuto occuparsi a proposito della domande evocate nella detta terza proposizione; ciò che , come detto , risulta del tutto incomprensibile e inidoneoa rendere intelligibile il contenuto della censura; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine regolazione delle spese processuali, non avendo la parte intimata svoltodifese in questa sede ; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti pr
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