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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03310/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani e in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, ha escluso le concesse circostanze attenuanti generiche e ha elevato la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa„ Ha confermato, nel resto, la condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere detenuto ai fini di spaccio 1 kg. circa di cocaina.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Pandolfini, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e al conseguente diritto di difesa.

La notifica del decreto di citazione in appello all'imputato presso il domicilio eletto era effettuata in data 18/02/2021 e non andava a buon fine; l'atto risulta, quindi, notificato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

In realtà, la notifica presso il difensore risulta effettuata il 16/02/2021 e cioè due giorni prima della notifica al domicilio eletto e un giorno prima che la Corte di appello formulasse richiesta all'UNEP di esecuzione della notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto.

Tale anticipazione determina una nullità di carattere assoluto e insanabile.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, concesse, invece, dal Tribunale di Trapani "per adeguare la pena al caso concreto".

La motivazione della sentenza non tiene conto del fatto che l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità, riconoscendo che sapeva che stava trasportando qualcosa di illegale, pensava hashish; offriva una descrizione dettagliata del soggetto che gli aveva formulato la proposta di trasporto e indicava il luogo frequentato dallo stesso, ma nessuna verifica è stata effettuata in ordine alle sue dichiarazioni; la sostanza era occultata in maniera grossolana; Pandolfini è incensurato e senza carichi pendenti.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibilgper le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Occorre osservare che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005-, Palumbo, Rv. 229539).

Nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso lo studio del difensore di fiducia, e tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore stesso e l'imputato, non può certo dirsi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

Il difensore, del resto, nulla ha eccepito nell'atto di appello e, quindi, va affermata l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen, e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (in termini, Sez. 5, n. 8826/05, Bozzetti, RV. 231588).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La concessione delle circostanze attenuanti generiche era motivata dal Tribunale di Trapani unicamente "per adeguare la pena al fatto".

Con motivazione congrua e logica, la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale era incorso in un palese difetto di motivazione, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificate connotazioni del fatto, non può mai essere data per presunta ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020 -dep. 10/02/2021-, P., Rv. 280639 - 01).Tali elementi non erano stati, invece, in alcun modo evidenziati dal Tribunale.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ren ammende. •= o Così deciso il 3 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani e in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, ha escluso le concesse circostanze attenuanti generiche e ha elevato la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa„ Ha confermato, nel resto, la condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere detenuto ai fini di spaccio 1 kg. circa di cocaina. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Pandolfini, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e al conseguente diritto di difesa. La notifica del decreto di citazione in appello all'imputato presso il domicilio eletto era effettuata in data 18/02/2021 e non andava a buon fine; l'atto risulta, quindi, notificato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In realtà, la notifica presso il difensore risulta effettuata il 16/02/2021 e cioè due giorni prima della notifica al domicilio eletto e un giorno prima che la Corte di appello formulasse richiesta all'UNEP di esecuzione della notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto. Tale anticipazione determina una nullità di carattere assoluto e insanabile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, concesse, invece, dal Tribunale di Trapani "per adeguare la pena al caso concreto". La motivazione della sentenza non tiene conto del fatto che l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità, riconoscendo che sapeva che stava trasportando qualcosa di illegale, pensava hashish; offriva una descrizione dettagliata del soggetto che gli aveva formulato la proposta di trasporto e indicava il luogo frequentato dallo stesso, ma nessuna verifica è stata effettuata in ordine alle sue dichiarazioni; la sostanza era occultata in maniera grossolana; Pandolfini è incensurato e senza carichi pendenti. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibilgper le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre osservare che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005-, Palumbo, Rv. 229539). Nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso lo studio del difensore di fiducia, e tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore stesso e l'imputato, non può certo dirsi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Il difensore, del resto, nulla ha eccepito nell'atto di appello e, quindi, va affermata l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen, e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (in termini, Sez. 5, n. 8826/05, Bozzetti, RV. 231588). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La concessione delle circostanze attenuanti generiche era motivata dal Tribunale di Trapani unicamente "per adeguare la pena al fatto". Con motivazione congrua e logica, la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale era incorso in un palese difetto di motivazione, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificate connotazioni del fatto, non può mai essere data per presunta ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020 -dep. 10/02/2021-, P., Rv. 280639 - 01).Tali elementi non erano stati, invece, in alcun modo evidenziati dal Tribunale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ren ammende. •= o Così deciso il 3 no
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