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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 13086/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23933-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2019 R.G.N. 920/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] art.49 l. n.88/89 R.G.N.23933/2019 Cron.

Rep.

Ud.28/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate nell’anno 2012 alle dipendenze dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Riteneva la Corte che la riclassificazione operata dall’Inps con verbale di accertamento con cui si ascriveva la [OSCURATO:SOCIETA]. al settore industriale e non più a quello agricolo, non potesseavere effetto retroattivo, e quindi non pregiudicasse la posizione previdenziale della lavoratrice per le giornate effettuate prima della riclassificazione.

Specificava la Corte che la riclassificazione poteva avere effetto retroattivo nel solo caso di inveritiere dichiarazioni del datore di lavoro al momento dell’avvio dell’attività, e non a seguito di accertamenti successivi dell’Inps non determinati da false comunicazioni datoriali.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.8 l. n.335/95, degli artt.1, 2, 3, 4 l. n.352/78 e 44-bis d.l. n.269/03, conv. con mod. dalla l. n.326/03, per avere la Corte d’appello negato effetto retroattivo all’inquadramento nel settore industriale, a fronte dell’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostanze attinenti alla prevalenza dell’attività aziendale, non agricola, ma industriale.

Sostiene l’Inps che anche tale ipotesi andava ricondotta alla retroattività voluta dall’art.3, co.8 l. n.335/95.

Il motivo è infondato.

L’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

L’orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell’art.3, co.8 l. n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.

La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa anon essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.

La Corte d’appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha affermato che nessuna inveritiera dichiarazione fu comunicata all’Inps dall’azienda, sia in ordine all’attività industriale sia in ordine a quella agricola.

Se così è, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, la variazione operata dall’Inps ha effetto ex nunc, secondo corretta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23933-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 59/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2019 R.G.N. 920/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] art.49 l. n.88/89 R.G.N.23933/2019 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate nell’anno 2012 alle dipendenze dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna al pagamento dell’indennità di disoccupazione. Riteneva la Corte che la riclassificazione operata dall’Inps con verbale di accertamento con cui si ascriveva la [OSCURATO:SOCIETA]. al settore industriale e non più a quello agricolo, non potesseavere effetto retroattivo, e quindi non pregiudicasse la posizione previdenziale della lavoratrice per le giornate effettuate prima della riclassificazione. Specificava la Corte che la riclassificazione poteva avere effetto retroattivo nel solo caso di inveritiere dichiarazioni del datore di lavoro al momento dell’avvio dell’attività, e non a seguito di accertamenti successivi dell’Inps non determinati da false comunicazioni datoriali. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.8 l. n.335/95, degli artt.1, 2, 3, 4 l. n.352/78 e 44-bis d.l. n.269/03, conv. con mod. dalla l. n.326/03, per avere la Corte d’appello negato effetto retroattivo all’inquadramento nel settore industriale, a fronte dell’accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostanze attinenti alla prevalenza dell’attività aziendale, non agricola, ma industriale. Sostiene l’Inps che anche tale ipotesi andava ricondotta alla retroattività voluta dall’art.3, co.8 l. n.335/95. Il motivo è infondato. L’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. L’orientamento appena citato resiste alle critiche avanzate col motivo di ricorso, poiché, come già rilevato da Cass.568/22, la predetta lettura dell’art.3, co.8 l. n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa anon essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati. La Corte d’appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha affermato che nessuna inveritiera dichiarazione fu comunicata all’Inps dall’azienda, sia in ordine all’attività industriale sia in ordine a quella agricola. Se così è, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, la variazione operata dall’Inps ha effetto ex nunc, secondo corretta
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