CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13631/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gitto, in virtù di procura speciale in atti;- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania n. cronol. 5086/2025, pubblicata il09/05/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 12571/2025Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 13631/2026Data pubblicazione 11/05/2026In accoglimento della domanda monitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Catania emetteva il 29/11/2022, il decreto n. 5509/2022, notificatonella stessa data, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €5.000,00, oltre interessi e spese legali, ad [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa Edilizia (di seguito, la Cooperativa), quale rimborso dellapartecipazione versata alla Cooperativa, a seguito del recesso dalla qualità di socia.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, nell’atto dicitazione, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore del Tribunale diCatania, in favore del Giudice di Pace di Mascalucia, stante la residenza delricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e la sede della Cooperativa a Sant’[OSCURATO:PERSONA],ciò in virtù dell’art. 7 c.p.c., ai sensi del quale, per le cause aventi ad oggetto benimobili fino ad € 5.000,00, è competente il Giudice di pace. Nel merito, eccepival’infondatezza della domanda volta alla restituzione delle quote versate.Si costituiva in giudizio la parte opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione.All’esito della prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione aldecreto ingiuntivo opposto e, assegnati alle parti termini per le memorie ex art.183 c.p.c., veniva fissata nuova udienza, ove il giudizio veniva rinviato per laprecisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale udienza, la causaveniva posta in decisione con i termini di legge.Con l’ordinanza in questa sede impugnata il Tribunale di Catania adottava laseguente decisione: « -Revoca il decreto ingiuntivo n. 5509/2022, emesso dalTribunale Civile di Catania il 29.11.2022, all’interno del procedimento R.G. n.14909/2022 e notificato nella stessa data; -Dichiara l’incompetenza del [OSCURATO:PERSONA], in favore del giudice di pace di Mascalucia; -Condanna parte opposta arimborsare all’opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.270,00per competenze di avvocato, oltre IVA e CPA. -Termine di legge per la riassunzionedel giudizio davanti al giudice di pace di Mascalucia.»In motivazione, il menzionato Tribunale spiegava quanto segue: «In viapreliminare, costituendosi in giudizio, l’opponente ha eccepito l’incompetenza perNumero registro generale 12571/2025Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 13631/2026Data pubblicazione 11/05/2026valore del Tribunale di Catania, ritenendo competente il giudice di pace diMascalucia. Orbene, ai sensi dell’art. 10 c.p.c.: “il valore della causa, ai fini dellacompetenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. Atale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima personasi sommano tra loro , e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori allaproposizione si sommano col capitale”. Secondo tale disposizione, dunque, soltantogli interessi, spese e danni maturati precedentemente alla proposizione delladomanda vanno calcolati ai fini del valore, sempre che gli accessori siano richiestinella domanda, non computandosi, ai fini della valutazione della competenza pervalore del giudice adito, gli accessori che maturano nel corso del processo. Difatti,come espresso dalla Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17860/2017: “Ai finidella determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativaa somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gliinteressi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma nonquelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelligenericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data dinotifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire inmora il debitore”. Il principio risultante dal secondo comma dell'art. 10 c.p.c.,secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommanoal capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori allaproposizione della domanda, e non anche quelli posteriori, che sono l'effettodell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza. Sempre secondo la Corte diCassazione: “Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla sommacapitale sia stata formulata dall'attore con riferimento ai soli interessi successivialla notificazione dell'atto di citazione, non essendo questi ultimi computabili, anorma dell'art. 10 secondo comma c.p.c. per la determinazione del valore dellacausa ai fini della competenza, questa si determina con riferimento alla sola sommarichiesta a titolo di capitale” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10379 del 20ottobre 1998).»Numero registro generale 12571/2025Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 13631/2026Data pubblicazione 11/05/2026Con ricorso notificato il 06/06/2025, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamentodi competenza contro tale decisione, affidato a due motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie scritture difensive ai sensi dell’art. 47c.p.c.Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] SerraoD’Aquino, ha chiesto con memoria il rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’errata determinazione del valoredella causa ai fini della statuizione sulla competenza, dal momento che il Tribunaleha ritenuto che, poiché l’importo richiesto con il decreto ingiuntivo era pari ad €5.000,00, la competenza spettasse al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c.,senza dare rilevanza agli interessi, alle spese e agli accessori richiesti nelladomanda.Ad opinione della ricorrente, la soluzione è stata adottata in contrasto con ildisposto dell’art. 10, comma 2, c.p.c. - il quale stabilisce che, ai fini delladeterminazione della competenza, devono essere sommati al capitale richiestoanche gli interessi e le spese maturate anteriormente alla proposizione delladomanda, sempreché siano stati espressamente richiesti – poiché, nella specie,come risultava dalla domanda monitoria e dalla comparsa di costituzione e rispostadell’attuale ricorrente, l’importo capitale richiesto era pari a € 5.000,00, ma adesso dovevano essere aggiunti gli interessi legali già maturati alla data del ricorso,presentato il 17/11/2022, pari ad € 3,94 (detti interessi, considerato il tasso del1,25%, dovevano essere calcolati dal 25/10/2022, data in cui si perfezionava ilrecesso della Truglio), le spese legali per € 350,00, gli esborsi per € 76,00, oltreagli accessori fiscali (IVA e CPA).Numero registro generale 12571/2025Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 13631/2026Data pubblicazione 11/05/2026La parte ha, quindi, dedotto che l’importo complessivo richiesto superava illimite di € 5.000,00 previsto per la competenza del Giudice di Pace, rendendocompetente il Tribunale.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione delle preclusioniprocessuali in materia di competenza, poiché nella specie, l’eccezione diincompetenza era stata già sollevata in via preliminare da parte opponente ed ilGiudice nulla aveva disposto in proposito, sicché lo stesso Giudice non poteva piùrilevare d’ufficio tale eccezione, né poteva essere riesaminata salvo nuove erilevanti circostanze, che non erano mai state né dedotte né sopravvenute, per cuila declaratoria di incompetenza, emessa dopo la trattazione e la precisazione delleconclusioni, oltre a confliggere con il principio del giusto processo, era violativadella regola processuale che preclude il rilievo ufficioso della incompetenza pervalore oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. Com’è noto, in tema di regolamento di competenza, avendo la relativaistanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuaredefinitivamente il giudice competente, per evitare che la sua designazione siaulteriormente posta in discussione nel corso dello stesso processo, i poteri diindagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazionead ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza esserelimitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti (Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 32276 del 11/12/2025; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 17312del 03/07/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016).2.2. Nel caso di specie assume rilievo quanto riportato nel ricorso per decretoingiuntivo che, com’è noto, costituisce, nel procedimento monitorio, l’atto con cuiè formulata la domanda giudiziale di pagamento.Nel menzionato ricorso, depositato il 17/11/2022, [OSCURATO:PERSONA] ha formulatola richiesta del pagamento della somma capitale «… oltre interessi ex art. 1284,comma 4, c.c. dalla domanda sino all’effettivo soddisfo nonché spese e compensoNumero registro generale 12571/2025Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 13631/2026Data pubblicazione 11/05/2026professionale del presente procedimento come da allegata nota spese, oltre alrimborso forfettario del 15 % e accessori come per legge, il tutto senza dilazioneIl decreto ingiuntivo opposto ha, poi, conformemente ingiunto alla Cooperativa«di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giornidalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 5000,00; 2. gli interessi comedeterminati in domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidatein € 350,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.»Risulta pertanto evidente che la domanda monitoria ha ad oggetto la sommacapitale di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda e le spese di procedura.2.3. Ai sensi dell’art. 10 c.p.c., «1. Il valore della causa, ai fini dellacompetenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. 2. Atale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima personasi sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori allaproposizione si sommano col capitale.»È chiaramente precisato che, ai fini della determinazione del valore della causa,vanno conteggiati gli interessi già scaduti al momento della presentazione delladomanda ed anche le spese e i danni anteriori alla proposizione, non, dunque, gliinteressi, le spese e i danni successivi alla proposizione della domanda.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della determinazione dellacompetenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vannosommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturatiante litem ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che nonformano oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò daintendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudizialeintroduttivo, che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (Cass.,Sez. 6-2, Ordinanza n. 17860 del 19/07/2017).Pertanto, quando, come nel caso di specie, la domanda di pagamento degliinteressi legali sulla somma capitale sia stata formulata dall'attore con riferimentoNumero registro generale 12571/2025Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 13631/2026Data pubblicazione 11/05/2026ai soli interessi successivi alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, nonessendo questi ultimi computabili, a norma dell'art. 10, comma 2, c.p.c., per ladeterminazione del valore della causa ai fini della competenza, questa si determinacon riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 10379 del 20/10/1998; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9366 del21/04/2006).Lo stesso principio vale per le spese, le quali contribuiscono alla determinazionedel valore della causa solo se sono state sostenute prima della proposizione delladomanda (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024), non rilevando,pertanto, a tal fine le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato ildecreto oggetto di opposizione (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 10188 del16/04/2021).2.4. Considerato che, nella specie, la ricorrente ha inequivocamente chiesto ilpagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda espese di procedura, come successivamente liquidate, correttamente il Tribunale haritenuto che il valore della causa corrispondesse all’importo capitale sopra indicato,la cui cognizione è conseguentemente riservata al Giudice di pace, in applicazionedell’art. 7 c.p.c.3. Anche il secondo motivo è infondato.Com’è noto, l’art. 38, comma 1, c.p.c. prevede che «L'incompetenza permateria, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena didecadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.»Nessuna decadenza si è pertanto verificata, perché l’opponente hatempestivamente eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito con l’atto dicitazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce il primo atto con cuil’ingiunto, formalmente attore ma sostanzialmente convenuto, si difende contro illa domanda proposta in via monitoria (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21672 del23/10/2015).Numero registro generale 12571/2025Numero sezionale 644/2026Numero di raccolta generale 13631/2026Data pubblicazione 11/05/2026La decadenza attiene alla proposizione dell’eccezione di incompetenza pervalore, e non alla decisione sulla stessa, ben potendo il Giudice decidere di statuiresulla stessa all’esito della fase istruttoria.4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e deve essere dichiarata lacompetenza per valore del Giudice di pace di Mascalucia.5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.6. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;dichiara la competenza per valore del Giudice di pace di Mascalucia;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente, che liquida in € 1.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto perl’impugnazione proposta, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Cortesuprema di Cassazione, il 9 febbraio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti