CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 37894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di detenzione di stupefacenti, con il quale era stata rigettata la richiesta di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora a Napoli nonostante la sua violazione e applicato l'obbligo di dimora nel comune di Castellammare di Stabia con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria due volte al giorno. in 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando tre motivi concernenti le sole esigenze cautelari. 2.1. Con il primo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione per inammissibilità dell'atto di appello del Pubblico ministero privo delle ragioni specifiche su cui fondava la critica della decisione impugnata e non rispettoso delle norme che regolano le impugnazioni. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione non avendo il provvedimento impugnato indicato le circostanze oggettive tali da comprovare la sussistenza di una concreta occasione che rendesse prossima la reiterazione del reato nei termini indicati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rispetto dei criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità delle misure applicate anche in considerazione dell'essere [OSCURATO:PERSONA] padre di sette figli e bastando il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 3. Con nota del 13 ottobre 2025, trasmessa via PEC, il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Nelle more della trattazione, infatti, è pervenuta rinuncia al ricorso non sorretta da alcuna motivazione, ne consegue che, con la declaratoria di inammissibilità, il proponente è tenuto a sostenere le spese del procedimento oltreché al versamento della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle ammende in quanto sussiste la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen. Così deciso il 14 ottobre 2025 La Consigliera este