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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16086/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), correntein [OSCURATO:PERSONA]Angelo (PE), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42, in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76A54 G482V) del Foro di Pescara, ed elet-tivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore presso il Dott.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, in vir-tù di procura speciale in calce al ricorso; ai fini delle comunicazioni e dellenotificazioni l'avv. [OSCURATO:PERSONA] indica i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettro-nica certificata [OSCURATO:EMAIL] e tele[OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), cor-rente in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, in persona del DirettoreGenerale e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rap-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026presentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67H20L273O) del Foro di Lanciano (CH) con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 25 - [OSCURATO:TELEFONO], giusta procura speciale in calce al controricorso e giusta de-libera di incarico legale del Direttore Generale dell'A.S.L. di Pescara n.1066/2024 e domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il domiciliodigitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: pec vincenzoantonucci@ pec.giuffre.it.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] comunica che intende ricevere ogni comuni-cazione e notifica al numero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero tramite posta elet-tronica certificata [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n° 449 depositata il 2aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La casa di cura [OSCURATO:PERSONA] – premesso di aver erogato per gli anni2014 e 2015 prestazioni sanitarie in favore dell'Azienda sanitaria di Pesca-ra per complessivi euro 61.637.048,09, in virtù di contratto del 30 giugno2015 e che l'Azienda sanitaria le aveva pagato solo euro 57.353.467,70 –tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di Pescara l'Aziendapubblica, chiedendone in via principale la condanna a pagare la differenza,pari ad euro 4.283,580,69, e in subordine a corrisponderle un indennizzoai sensi dell'art. 2041 cod. civ.L'Asl replicava che la differenza non era stata pagata in ragione del supe-ramento del tetto di spesa assegnato alla struttura e che, comunque, euro456.028,60 non erano dovuti in ragione delle decurtazioni per quota fissa,ticket, verifiche ispettive del Nucleo operativo di controllo (NOC) e di altreNumero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026decurtazioni operate in base al Decreto del Commissario ad acta (DCA) n°50 del 2011.2.- Il Tribunale respingeva tutte le domande attoree, ma la Corte d'appel-lo di L'Aquila, adita dalla struttura privata, con la sentenza indicata in epi-grafe riformava parzialmente la decisione.In particolare, la Corte disattendeva il primo motivo, col quale [OSCURATO:PERSONA] che, qualora il Tribunale avesse correttamente interpretato leclausole del contratto 30 giugno 2015, avrebbe dovuto concludere che iltetto di spesa del 2014 poteva oscillare per un 30%, mentre quello del2015 era riferibile alle sole prestazioni successive al contratto e non aquelle pregresse.Accoglieva però parzialmente il secondo mezzo, col quale [OSCURATO:PERSONA] dedotto la mancata dimostrazione dei presupposti legittimanti ledecurtazioni operate.Infatti – mentre era dimostrato documentalmente il controcredito dell'Asldi euro 51.698,96 (di cui euro 29.569,45 per il 2014 ed euro 22.129,51per il 2015), relativo alle detrazioni operate sulla base dei rilievi operatidal NOC, i cui verbali ispettivi risultavano prodotti in giudizio, trattandosidi importi la cui detraibilità risultava provata e comunque non contestata –ad analoga conclusione non poteva pervenirsi quanto agli importi riguar-danti la quote fisse, i ticket e le decurtazioni derivanti dall'applicazione delDecreto del Commissario ad acta n° 50 del 2011.Con riferimento a queste ultime detrazioni, rilevava la Corte che l'ASL siera limitata a produrre una nota datata 31 luglio 2020, contenente un ge-nerico riferimento ad importi non dovuti ed una richiesta di emissione dinote di credito, nonché un riepilogo contabile del 21 dicembre 2020, masenza produrre gli atti relativi alle verifiche che avevano condotto all'ac-certamento dei presupposti per ritenere operanti le detrazioni.Sicché, se era vero che l'Asl aveva sollevato eccezione di inadempimentoex art. 1460 cod. civ., con conseguente onere della controparte dimostra-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026re l'appropriatezza e congruità delle prestazioni eseguite, era anche veroche prima ancora era a carico dell'Asl allegare in modo specifico quali fos-sero le prestazioni inappropriate in ordine a quote fisse e tickets e qualiquelle inappropriate secondo il Decreto del Commissario ad acta n° 50/2011.Ne derivava che l'Asl doveva essere condannata a pagare a Villa Serena404.329,64 – pari alla cifra indebitamente detratta dai complessivi corri-spettivi dovuti per il 2014 e per il 2015 – oltre agli interessi legali al sag-gio previsto dall'art. 1284, primo comma, cod. civ. dalla data della do-manda, “stante l'impossibilità di individuare specifiche fatture alle qualiancorare il credito”.Da ultimo, il Giudice del merito respingeva il terzo motivo di appello, colquale [OSCURATO:PERSONA] si doleva del rigetto della domanda di ingiustificato ar-ricchimento, per mancanza dei presupposti.3.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], af-fidando il gravame a tre motivi illustrati da memoria.Resiste l'Asl con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'i-nammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.La causa, dopo un rinvio in pendenza di trattative richiesto dalle parti, èstata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art.380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo mezzo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa appli-cazione, ai sensi dell'art. 360, n° 3, del cod. proc. civ., degli artt. 1362,1363, 1366 e 1346 del cod. civ., in relazione al contratto concluso il 30giugno 2015, nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erronea in-terpretazione del contratto menzionato.Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte non avrebbe tenuto conto dell'art. 15, quattordicesimo comma,del d.l. 6 luglio 2012 n° 95, come modificato dal d.l. 21 giugno 2013 n°69, il quale prevedeva che le percentuali di riduzione della spesa previstedal citato comma potevano tenere conto della inoperatività di talune strut-ture a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza.[OSCURATO:PERSONA] ad acta dapprima, col Decreto n° 148/2014, aveva appro-vato lo schema contrattuale tra Aziende ed erogatori, assegnando a VillaSerena il tetto di euro 27.188.052,89, ma [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderitoal modello di accordo negoziale.Successivamente, col Decreto n° 59 del 24 giugno 2015, il Commissarioaveva assegnato alla struttura un nuovo tetto ed era stato quindi conclusoil contratto del 30 giugno 2015, regolante le prestazioni del 2014 e del2015.La Corte avrebbe erroneamente interpretato tale regolamento negoziale,non accorgendosi che, in base al testo degli artt. 3 e 5, per il 2014 il limitedi spesa di euro 28.904.748,00 era incrementabile del 30%, mentre il tet-to fissato per il 2015, di pari importo, si riferiva necessariamente alle pre-stazioni rese dopo la stipula (30 giugno 2015).5.- Il motivo è inammissibile.Com'è noto (ex multis: Cass., sez.

I, 12 ottobre 2018, n° 25554), l'inter-pretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosinella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagi-ne riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di le-gittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrat-tuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulticontraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo delprocedimento logico seguito per giungere alla decisione.Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'a-stratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, inossequio al principio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rima-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026sti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considera-zioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato.La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazionedelle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito,ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione aglielementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancoradei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assolutaincompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emerga-no appunto dalla sentenza.In ogni caso, le predette censure devono essere accompagnate dalla tra-scrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto odella parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di veri-ficare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa porta-ta che il ricorrente pretende di attribuire alla clausola in questione, ancorprima di valutare la sussistenza dei vizi lamentati.Tanto premesso in diritto, si può notare, innanzi tutto, che il riferimentoalla violazione o alla falsa applicazione dell'art. 1346 del cod. civ. (“L'og-getto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determina-bile”) appare del tutto eccentrico, non avendo alcuna attinenza con la pre-sente causa.D'altro lato, nonostante il motivo enunci la violazione delle norme erme-neutiche previste dagli artt. 1362, 1363 e 1366 del cod. civ., esso con-trappone l'interpretazione degli accordi contrattuali favorita dalla ricorren-te alla diversa e del tutto plausibile interpretazione fatta propria dal Giudi-ce del merito.Quest'ultimo, infatti, ha fatto ben osservare, in estrema sintesi, che gliartt. 3 e 5 della convenzione fissavano un ben definito tetto di spesa pergli anni 2014 e 2015; che lo scostamento del 30% era previsto solo al finedi consentire una oscillazione mensile della produzione; e che, in conside-razione del chiaro testo dell'art. 3, non era condivisibile la tesi della strut-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026tura, secondo cui quell'importo si riferiva alle prestazioni ancora da eroga-re alla data della sottoscrizione dell'accordo, con esclusione di quelle giàerogate dal 1° gennaio al 30 giugno 2015.A fronte di tale interpretazione dei documenti negoziali, [OSCURATO:PERSONA] addu-ce argomenti interpretativi che non privano di plausibilità la ricostruzioneermeneutica fatta dalla Corte territoriale, la quale, anzi, appare del tuttoconforme al testo ed allo spirito degli articoli contrattuali trascritti nellostesso ricorso per cassazione.In conclusione, il motivo va dichiarato inammissibile.6.- Col secondo mezzo la struttura lamenta la violazione o la falsa appli-cazione degli artt. 1193, 1219, 1284 del cod. civ., nonché dell'art. 5 delD.lgs. n° 231/2002, in relazione al contratto concluso il 30 giugno 2015,nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. in rela-zione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erronea interpretazionedell'art. 13, comma 10, del contratto menzionato.Con un primo profilo la ricorrente si duole che la Corte abbia liquidato gliinteressi al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, cod. civ., anzichéa quello previsto dal d.lgs. n° 231/2002, sull'erroneo rilievo che la richie-sta di interessi sarebbe stata genericamente formulata e richiamando, al-trettanto erroneamente, i principi di Cass. n° 22457/2017 e di Cass. n°23846/2023, concernenti il processo esecutivo e non quello di cognizione.Con un secondo profilo, lamenta che, in modo altrettanto sbagliato, sa-rebbe stata fissata la data di decorrenza degli interessi, ancorata alla do-manda e non alla scadenza delle fatture o, almeno, alla data della primadiffida di pagamento.7.- Il primo profilo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi dellasentenza gravata.È vero che gli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 sono applicabili an-che alle transazioni commerciali tra Aziende sanitarie ed erogatori privati(Cass., SezU un., 14 dicembre 2023, n° 35092) e che le decisioni di legit-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026timità riportate a pagina 16 della sentenza si riferiscono alla diversa ipote-si in cui il precetto enunci interessi non specificamente indicati dal titoloesecutivo.Nondimeno, è anche vero che, nella presente fattispecie, la Corte ha rico-nosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] gli interessi dell'art. 1284, primo comma,cod. civ. in base al tenore dell'art. 13, decimo comma, del contratto, se-condo il quale “gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella mi-sura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data diprotocollazione della fattura” (sentenza pagina 16).Tale previsione contrattuale è perfettamente aderente al disposto norma-tivo, il quale, infatti, prevede che “[n]elle transazioni commerciali tra im-prese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso,nei limiti previsti dall'articolo 7” (art. 5, primo comma, del d.lgs. n° 231/2002).La Corte ha, dunque, interpretato l'accordo tra le parti e ha ritenuto che lapattuizione (“A tenore dell'art. 13 comma 10 del contratto …”: sentenzapagina 16) fosse nel senso di attribuire al creditore gli interessi ex art.1284 cod. civ. e non quelli previsti dal d.lgs. n° 231/2002.Ora, la ricorrente non censura il malgoverno delle regole ermeneutichepreviste dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., né lamenta che l'inter-pretazione data dalla Corte territoriale all'art. 13, decimo comma, dellaConvenzione sia logicamente incompatibile col testo della stessa.[OSCURATO:PERSONA], invece, denuncia solo la violazione degli articoli di leggemenzionati nella rubrica e nel corpo del mezzo: inosservanza, tuttavia, in-sussistente, dato che la fonte dell'obbligazione degli accessori è stata rav-visata, come detto, nell'accordo negoziale come interpretato dal giudicedel merito.Il secondo profilo è, invece, infondato.Come già detto sopra, il titolo degli interessi è stato individuato dalla Cor-te d'appello nel contratto tra le parti, nel quale sarebbero stati pattuiti in-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026teressi al saggio legale di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ. (sen-tenza pagina 16).Ora, è noto che i debiti pecuniari della PA sono obbligazioni che vannoestinte al domicilio del debitore (Cass., sez.

I, 12 febbraio 2020 n° 3505)e tale principio trova applicazione anche alle obbligazioni delle Aziende sa-nitarie, per effetto dell'art. 5, primo comma, del d.l. 25 novembre 1989 n°382, che rende applicabili alle Asl (tenute ad affidare il servizio di tesoreriaad una banca: art. 35 della legge 30 marzo 1981 n° 119) le norme sullacontabilità di Stato (Cass., sez.

VI-2, 10 giugno 2019 n° 15579).Ne deriva che, non essendo applicabile nella fattispecie il d.lgs. n° 231/2002 (per espressa statuizione della Corte di merito non adeguatamentecensurata dalla ricorrente), onde far decorrere gli interessi su tali creditioccorreva un atto di costituzione in mora (art. 1219, secondo comma, n°3 cod. civ.), che è mancato o, almeno, non è stato allegato dall'impresacreditrice.8.- Con la terza doglianza [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa appli-cazione degli artt. 24 e 111 della Cost; violazione e falsa applicazione delcontratto sottoscritto il 30 giugno 2015 e dell'art. 1362 cod. civ.; violazio-ne e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. e degli artt. 61 e seguenti,116 e 191 e seguenti cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n° 3 e n° 5, del codice dirito.In sostanza, la ricorrente deduce che la Corte abbia erroneamente ritenu-to infondata l'azione ex art. 2041 cod. civ., sia perché non vi sarebbe sta-to alcun rifiuto delle prestazioni eccedenti il limite da parte dell'Aziendasanitaria, sia perché il depauperamento era ricavabile dai bilanci societaridel 2014 e del 2015, tramite la nomina di un c.t.u.9.- Il motivo è inammissibile, in quanto la decisione della Corte è confor-me all'orientamento di legittimità ed il motivo non offre alcun elementoper mutarlo (art. 360-bis n° 1 cod. proc. civ.).Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026Infatti, l'Azienda sanitaria, pattuendo con la struttura accreditata il tettoper l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ha implicitamente ma inequi-vocamente manifestato il suo diniego ad una spesa superiore, ovvero lasua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corri-spettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa: ciò che conferisce all'arric-chimento quel carattere "imposto" che preclude l'azione ex art. 2041 cod.civ. nei confronti della Pubblica amministrazione (ex multis: Cass., sez.III, 6 luglio 2020, n° 13884).La decisione assunta dalla Corte è pienamente conforme a tale indirizzo eil mezzo va, dunque, respinto.10.- Al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese infavore della resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55del 2014 ed al valore della lite (euro 3,7 milioni) – si rimanda al dispositi-vo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese in favore della resistente, che liquida in euro 20.000,00 per com-pensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesein ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti.

Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteNumero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026Guido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), correntein [OSCURATO:PERSONA]Angelo (PE), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 42, in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76A54 G482V) del Foro di Pescara, ed elet-tivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore presso il Dott.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30, in vir-tù di procura speciale in calce al ricorso; ai fini delle comunicazioni e dellenotificazioni l'avv. [OSCURATO:PERSONA] indica i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettro-nica certificata [OSCURATO:EMAIL] e tele[OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), cor-rente in Pescara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, in persona del DirettoreGenerale e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], rap-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026presentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67H20L273O) del Foro di Lanciano (CH) con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 25 - [OSCURATO:TELEFONO], giusta procura speciale in calce al controricorso e giusta de-libera di incarico legale del Direttore Generale dell'A.S.L. di Pescara n.1066/2024 e domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso il domiciliodigitale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: pec vincenzoantonucci@ pec.giuffre.it. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] comunica che intende ricevere ogni comuni-cazione e notifica al numero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero tramite posta elet-tronica certificata [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n° 449 depositata il 2aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La casa di cura [OSCURATO:PERSONA] – premesso di aver erogato per gli anni2014 e 2015 prestazioni sanitarie in favore dell'Azienda sanitaria di Pesca-ra per complessivi euro 61.637.048,09, in virtù di contratto del 30 giugno2015 e che l'Azienda sanitaria le aveva pagato solo euro 57.353.467,70 –tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di Pescara l'Aziendapubblica, chiedendone in via principale la condanna a pagare la differenza,pari ad euro 4.283,580,69, e in subordine a corrisponderle un indennizzoai sensi dell'art. 2041 cod. civ.L'Asl replicava che la differenza non era stata pagata in ragione del supe-ramento del tetto di spesa assegnato alla struttura e che, comunque, euro456.028,60 non erano dovuti in ragione delle decurtazioni per quota fissa,ticket, verifiche ispettive del Nucleo operativo di controllo (NOC) e di altreNumero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026decurtazioni operate in base al Decreto del Commissario ad acta (DCA) n°50 del 2011.2.- Il Tribunale respingeva tutte le domande attoree, ma la Corte d'appel-lo di L'Aquila, adita dalla struttura privata, con la sentenza indicata in epi-grafe riformava parzialmente la decisione.In particolare, la Corte disattendeva il primo motivo, col quale [OSCURATO:PERSONA] che, qualora il Tribunale avesse correttamente interpretato leclausole del contratto 30 giugno 2015, avrebbe dovuto concludere che iltetto di spesa del 2014 poteva oscillare per un 30%, mentre quello del2015 era riferibile alle sole prestazioni successive al contratto e non aquelle pregresse.Accoglieva però parzialmente il secondo mezzo, col quale [OSCURATO:PERSONA] dedotto la mancata dimostrazione dei presupposti legittimanti ledecurtazioni operate.Infatti – mentre era dimostrato documentalmente il controcredito dell'Asldi euro 51.698,96 (di cui euro 29.569,45 per il 2014 ed euro 22.129,51per il 2015), relativo alle detrazioni operate sulla base dei rilievi operatidal NOC, i cui verbali ispettivi risultavano prodotti in giudizio, trattandosidi importi la cui detraibilità risultava provata e comunque non contestata –ad analoga conclusione non poteva pervenirsi quanto agli importi riguar-danti la quote fisse, i ticket e le decurtazioni derivanti dall'applicazione delDecreto del Commissario ad acta n° 50 del 2011.Con riferimento a queste ultime detrazioni, rilevava la Corte che l'ASL siera limitata a produrre una nota datata 31 luglio 2020, contenente un ge-nerico riferimento ad importi non dovuti ed una richiesta di emissione dinote di credito, nonché un riepilogo contabile del 21 dicembre 2020, masenza produrre gli atti relativi alle verifiche che avevano condotto all'ac-certamento dei presupposti per ritenere operanti le detrazioni.Sicché, se era vero che l'Asl aveva sollevato eccezione di inadempimentoex art. 1460 cod. civ., con conseguente onere della controparte dimostra-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026re l'appropriatezza e congruità delle prestazioni eseguite, era anche veroche prima ancora era a carico dell'Asl allegare in modo specifico quali fos-sero le prestazioni inappropriate in ordine a quote fisse e tickets e qualiquelle inappropriate secondo il Decreto del Commissario ad acta n° 50/2011.Ne derivava che l'Asl doveva essere condannata a pagare a Villa Serena404.329,64 – pari alla cifra indebitamente detratta dai complessivi corri-spettivi dovuti per il 2014 e per il 2015 – oltre agli interessi legali al sag-gio previsto dall'art. 1284, primo comma, cod. civ. dalla data della do-manda, “stante l'impossibilità di individuare specifiche fatture alle qualiancorare il credito”.Da ultimo, il Giudice del merito respingeva il terzo motivo di appello, colquale [OSCURATO:PERSONA] si doleva del rigetto della domanda di ingiustificato ar-ricchimento, per mancanza dei presupposti.3.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], af-fidando il gravame a tre motivi illustrati da memoria.Resiste l'Asl con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'i-nammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.La causa, dopo un rinvio in pendenza di trattative richiesto dalle parti, èstata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art.380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo mezzo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa appli-cazione, ai sensi dell'art. 360, n° 3, del cod. proc. civ., degli artt. 1362,1363, 1366 e 1346 del cod. civ., in relazione al contratto concluso il 30giugno 2015, nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erronea in-terpretazione del contratto menzionato.Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte non avrebbe tenuto conto dell'art. 15, quattordicesimo comma,del d.l. 6 luglio 2012 n° 95, come modificato dal d.l. 21 giugno 2013 n°69, il quale prevedeva che le percentuali di riduzione della spesa previstedal citato comma potevano tenere conto della inoperatività di talune strut-ture a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza.[OSCURATO:PERSONA] ad acta dapprima, col Decreto n° 148/2014, aveva appro-vato lo schema contrattuale tra Aziende ed erogatori, assegnando a VillaSerena il tetto di euro 27.188.052,89, ma [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderitoal modello di accordo negoziale.Successivamente, col Decreto n° 59 del 24 giugno 2015, il Commissarioaveva assegnato alla struttura un nuovo tetto ed era stato quindi conclusoil contratto del 30 giugno 2015, regolante le prestazioni del 2014 e del2015.La Corte avrebbe erroneamente interpretato tale regolamento negoziale,non accorgendosi che, in base al testo degli artt. 3 e 5, per il 2014 il limitedi spesa di euro 28.904.748,00 era incrementabile del 30%, mentre il tet-to fissato per il 2015, di pari importo, si riferiva necessariamente alle pre-stazioni rese dopo la stipula (30 giugno 2015).5.- Il motivo è inammissibile.Com'è noto (ex multis: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554), l'inter-pretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosinella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagi-ne riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di le-gittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrat-tuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulticontraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo delprocedimento logico seguito per giungere alla decisione.Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l'a-stratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, inossequio al principio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canoni rima-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026sti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considera-zioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato.La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazionedelle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito,ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione aglielementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancoradei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assolutaincompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emerga-no appunto dalla sentenza.In ogni caso, le predette censure devono essere accompagnate dalla tra-scrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto odella parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di veri-ficare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa porta-ta che il ricorrente pretende di attribuire alla clausola in questione, ancorprima di valutare la sussistenza dei vizi lamentati.Tanto premesso in diritto, si può notare, innanzi tutto, che il riferimentoalla violazione o alla falsa applicazione dell'art. 1346 del cod. civ. (“L'og-getto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determina-bile”) appare del tutto eccentrico, non avendo alcuna attinenza con la pre-sente causa.D'altro lato, nonostante il motivo enunci la violazione delle norme erme-neutiche previste dagli artt. 1362, 1363 e 1366 del cod. civ., esso con-trappone l'interpretazione degli accordi contrattuali favorita dalla ricorren-te alla diversa e del tutto plausibile interpretazione fatta propria dal Giudi-ce del merito.Quest'ultimo, infatti, ha fatto ben osservare, in estrema sintesi, che gliartt. 3 e 5 della convenzione fissavano un ben definito tetto di spesa pergli anni 2014 e 2015; che lo scostamento del 30% era previsto solo al finedi consentire una oscillazione mensile della produzione; e che, in conside-razione del chiaro testo dell'art. 3, non era condivisibile la tesi della strut-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026tura, secondo cui quell'importo si riferiva alle prestazioni ancora da eroga-re alla data della sottoscrizione dell'accordo, con esclusione di quelle giàerogate dal 1° gennaio al 30 giugno 2015.A fronte di tale interpretazione dei documenti negoziali, [OSCURATO:PERSONA] addu-ce argomenti interpretativi che non privano di plausibilità la ricostruzioneermeneutica fatta dalla Corte territoriale, la quale, anzi, appare del tuttoconforme al testo ed allo spirito degli articoli contrattuali trascritti nellostesso ricorso per cassazione.In conclusione, il motivo va dichiarato inammissibile.6.- Col secondo mezzo la struttura lamenta la violazione o la falsa appli-cazione degli artt. 1193, 1219, 1284 del cod. civ., nonché dell'art. 5 delD.lgs. n° 231/2002, in relazione al contratto concluso il 30 giugno 2015,nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. in rela-zione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erronea interpretazionedell'art. 13, comma 10, del contratto menzionato.Con un primo profilo la ricorrente si duole che la Corte abbia liquidato gliinteressi al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, cod. civ., anzichéa quello previsto dal d.lgs. n° 231/2002, sull'erroneo rilievo che la richie-sta di interessi sarebbe stata genericamente formulata e richiamando, al-trettanto erroneamente, i principi di Cass. n° 22457/2017 e di Cass. n°23846/2023, concernenti il processo esecutivo e non quello di cognizione.Con un secondo profilo, lamenta che, in modo altrettanto sbagliato, sa-rebbe stata fissata la data di decorrenza degli interessi, ancorata alla do-manda e non alla scadenza delle fatture o, almeno, alla data della primadiffida di pagamento.7.- Il primo profilo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi dellasentenza gravata.È vero che gli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 sono applicabili an-che alle transazioni commerciali tra Aziende sanitarie ed erogatori privati(Cass., SezU un., 14 dicembre 2023, n° 35092) e che le decisioni di legit-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026timità riportate a pagina 16 della sentenza si riferiscono alla diversa ipote-si in cui il precetto enunci interessi non specificamente indicati dal titoloesecutivo.Nondimeno, è anche vero che, nella presente fattispecie, la Corte ha rico-nosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] gli interessi dell'art. 1284, primo comma,cod. civ. in base al tenore dell'art. 13, decimo comma, del contratto, se-condo il quale “gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella mi-sura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data diprotocollazione della fattura” (sentenza pagina 16).Tale previsione contrattuale è perfettamente aderente al disposto norma-tivo, il quale, infatti, prevede che “[n]elle transazioni commerciali tra im-prese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso,nei limiti previsti dall'articolo 7” (art. 5, primo comma, del d.lgs. n° 231/2002).La Corte ha, dunque, interpretato l'accordo tra le parti e ha ritenuto che lapattuizione (“A tenore dell'art. 13 comma 10 del contratto …”: sentenzapagina 16) fosse nel senso di attribuire al creditore gli interessi ex art.1284 cod. civ. e non quelli previsti dal d.lgs. n° 231/2002.Ora, la ricorrente non censura il malgoverno delle regole ermeneutichepreviste dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., né lamenta che l'inter-pretazione data dalla Corte territoriale all'art. 13, decimo comma, dellaConvenzione sia logicamente incompatibile col testo della stessa.[OSCURATO:PERSONA], invece, denuncia solo la violazione degli articoli di leggemenzionati nella rubrica e nel corpo del mezzo: inosservanza, tuttavia, in-sussistente, dato che la fonte dell'obbligazione degli accessori è stata rav-visata, come detto, nell'accordo negoziale come interpretato dal giudicedel merito.Il secondo profilo è, invece, infondato.Come già detto sopra, il titolo degli interessi è stato individuato dalla Cor-te d'appello nel contratto tra le parti, nel quale sarebbero stati pattuiti in-Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026teressi al saggio legale di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ. (sen-tenza pagina 16).Ora, è noto che i debiti pecuniari della PA sono obbligazioni che vannoestinte al domicilio del debitore (Cass., sez. I, 12 febbraio 2020 n° 3505)e tale principio trova applicazione anche alle obbligazioni delle Aziende sa-nitarie, per effetto dell'art. 5, primo comma, del d.l. 25 novembre 1989 n°382, che rende applicabili alle Asl (tenute ad affidare il servizio di tesoreriaad una banca: art. 35 della legge 30 marzo 1981 n° 119) le norme sullacontabilità di Stato (Cass., sez. VI-2, 10 giugno 2019 n° 15579).Ne deriva che, non essendo applicabile nella fattispecie il d.lgs. n° 231/2002 (per espressa statuizione della Corte di merito non adeguatamentecensurata dalla ricorrente), onde far decorrere gli interessi su tali creditioccorreva un atto di costituzione in mora (art. 1219, secondo comma, n°3 cod. civ.), che è mancato o, almeno, non è stato allegato dall'impresacreditrice.8.- Con la terza doglianza [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa appli-cazione degli artt. 24 e 111 della Cost; violazione e falsa applicazione delcontratto sottoscritto il 30 giugno 2015 e dell'art. 1362 cod. civ.; violazio-ne e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. e degli artt. 61 e seguenti,116 e 191 e seguenti cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n° 3 e n° 5, del codice dirito.In sostanza, la ricorrente deduce che la Corte abbia erroneamente ritenu-to infondata l'azione ex art. 2041 cod. civ., sia perché non vi sarebbe sta-to alcun rifiuto delle prestazioni eccedenti il limite da parte dell'Aziendasanitaria, sia perché il depauperamento era ricavabile dai bilanci societaridel 2014 e del 2015, tramite la nomina di un c.t.u.9.- Il motivo è inammissibile, in quanto la decisione della Corte è confor-me all'orientamento di legittimità ed il motivo non offre alcun elementoper mutarlo (art. 360-bis n° 1 cod. proc. civ.).Numero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026Infatti, l'Azienda sanitaria, pattuendo con la struttura accreditata il tettoper l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ha implicitamente ma inequi-vocamente manifestato il suo diniego ad una spesa superiore, ovvero lasua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corri-spettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa: ciò che conferisce all'arric-chimento quel carattere "imposto" che preclude l'azione ex art. 2041 cod.civ. nei confronti della Pubblica amministrazione (ex multis: Cass., sez.III, 6 luglio 2020, n° 13884).La decisione assunta dalla Corte è pienamente conforme a tale indirizzo eil mezzo va, dunque, respinto.10.- Al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese infavore della resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55del 2014 ed al valore della lite (euro 3,7 milioni) – si rimanda al dispositi-vo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricor-rente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dellespese in favore della resistente, che liquida in euro 20.000,00 per com-pensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesein ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussi-stenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio delcontributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteNumero registro generale 14158/2024Numero sezionale 468/2026Numero di raccolta generale 16086/2026Data pubblicazione 25/05/2026Guido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 16086/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris