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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12409/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla somma liquidata a titolo di provvisionale - la pronuncia con la quale il Tribunale di Lodi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di lodi, è manifestamente infondato, atteso che << la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Pulina, Rv. 249974); - che il secondo e il terzo motivo - con i quali il ricorrente invoca la scriminante del diritto di critica politica o dell'eccesso colposo dell'esercizio di un diritto - sono inammissibili, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte territoriale, con ampia e coerente motivazione, ha rilevato che, nel caso in esame, mancava completamente il requisito della veridicità dei fatti, atteso che nessun elemento emerso dall'istruttoria dibattimentale dimostrava la sussistenza degli specifici fatti assunti come certi nell'articolo oggetto di contestazione e che non risultava che l'imputato avesse effettuato un adeguato controllo delle fonti dalle quali aveva assunto i fatti attribuiti alla persona offesa; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla somma liquidata a titolo di provvisionale - la pronuncia con la quale il Tribunale di Lodi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; - che, avverso la sentenza di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha presentato anche una memoria scritta; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di lodi, è manifestamente infondato, atteso che << la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Pulina, Rv. 249974); - che il secondo e il terzo motivo - con i quali il ricorrente invoca la scriminante del diritto di critica politica o dell'eccesso colposo dell'esercizio di un diritto - sono inammissibili, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte territoriale, con ampia e coerente motivazione, ha rilevato che, nel caso in esame, mancava completamente il requisito della veridicità dei fatti, atteso che nessun elemento emerso dall'istruttoria dibattimentale dimostrava la sussistenza degli specifici fatti assunti come certi nell'articolo oggetto di contestazione e che non risultava che l'imputato avesse effettuato un adeguato controllo delle fonti dalle quali aveva assunto i fatti attribuiti alla persona offesa; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il P
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