CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 agosto 1964
Cassazione n. 07584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia il 23 settembre 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, Con cui il Tribunale di Brescia il 16 novembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di vendita di una dose di cocaina (capo A) e di detenzione a fine di cessione di cocaina (capo B), fatti - qualificati entrambi come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - commessi il 26 maggio 2020, e, senza circostanze attenuanti, ritenuto più grave il reato di cui al capo B (pena base: un anno e sei mesi di reclusione e 2.700,00 euro di multa), con l'aumento per la continuazione con l'ulteriore (tre mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, così sino ad un anno e nove mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa), con !a diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia (un anno e due mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa), condizionalmente sospesa 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di :egge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e delle norme processua!i e, nei conteMpo, vizio motivazionale quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ripercorsi gli accadimenti, si assume che l'acquirente della droga di cui al cappo A), Bonetti,‘ potrebbe avere detto il falso per non essere sottoposto a procedimento penale, che l'imputato ha comunque negato di avere ceduto alcunchè, che la polizia giudiziaria era apposta lontano e quindi potrebbe non avere visto bene (capo A); quanto alla perquisizione in casa, si afferma che manca la prova della destinazione alla cessione ad altri dello stupefacente rnvenuto, che, in realtà, l'imputato aveva solo provveduto ad una "scorta" per sé e che il denaro trovato è il frutto di leciti risparmi (capo B). 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura ulteriore violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Avrebbe errato la Corte di appello nell'escludere l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. nel caso di specie, poiché il fatto sub lett. A) non sarebbe grave, attesa la modesta quantità ceduta, il capo B) sarebbe insussistente, il precedente a p2ria "patteggiata" non sarebbe rilevante, per essersi ormai estinto l'illecito ex art. 445, comma 2, cod. pen.; ed escludere l'applicazione dell'istituto in ragione del tipo di droga (cocaina) sarebbe un'interpretazione che finirebbe per svuotare di contenuto la norma in questione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole di ulteriore violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e di vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui, invece, l'imputato avrebbe Muto beneficiare in considerazione sia del comportamento collaborativo sia della condotta di vita successiva sia della non ostatività dell'unico precedente definito ex art. 444 cod. proc. pen., essendosi nel frattempo tale reato estinto per effetto del meccanismo di cui all'art. 445, comma 2: cod. proc. pen. 2.4. Tramite il quarto motivo il ricorrente denunzia* inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della parte giustificativa in riferimento al mancato assorbimento della condotta di cui al capo A) dell'imputazione nel reato di cui al capo B): infatti la droga ceduta nell'episodio di cui al capo A) è quota- parte della sostanza di cui al capo B). 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente critica la ritenuta violazione dell'art.133 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sanzione così come in concreto inflitta, stimata dalla Difesa troppo severa. Nella forbice compresa tra sei mesi e quattro anni. d' reclusione decidenti sarebbero partiti da una quota tropo elevata. Avrebbero comunque, trascurato sia il comportamento processuale dell'imputato, che ha anche chiesto un rito alternativo, riducendo il dispendio di tempo per la Giustizia, sia l'avere lo stesso, che ha un unico precedente penale, cambiato radicalmente vita dopo i fatti. 2.6.Con l'ultimo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione delia pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Infatti, contrariamente a quanto si legge nella impugnata s,Entenza, della precedente applicazione di pena su richiesta con concessione della sospensione condizionale non si sarebbe dovuto tenere conto, essendosi verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Si richiama al riguardo il precedente di Sez. 1, n. 22872 del 22/05/2018; P.G. i proc. [OSCURATO:PERSONA], non mass. (nella cui motivazione si legge: «Osserva preliminarmente il Collegio, con rilievo assorbente rispetto agli aspetti della doglianza oggetto di ricorso, che, al momento della concessione del beneficio di cui si invoca la revoca e, cioè, al momento della decisione della sentenza della Corte di Appello di Milano del 25/9/2015, il reato oggetto della sentenza della Corte di Appello di Milano del l /3P 996, divenuta irrevocabile il 7/10[1997, costituente, secondo la Procura ricorrente, 73resupposto legittimarte la richiesta di revoca, era estinto ai sensi dell'art. 167, comma 1 cod, peri., come risulta dallo stesso casellario giudiziale in atti. Sulla base di tale rilievo, osserva il Collegio, che la sospensione condizionale della pena, intervenuta molto tempo dopo, con la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25/9/2015 ben poteva essere concessa dal giudice della cognizione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. e, pertanuo, la stessa non deve essere revocata come richiesto da/[OSCURATO:PERSONA] ricorrente», così ; testualmente ed integralmente, sub n. 2 del "considerato in diritto", p. 2). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 5 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato e deve ,essere rigettato, per le seguenti ragioni. Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono la mera riproduzione grafica - quasi testuale - di altrettanti motivi di appello (infatti vi è coincidenza tra i primi quattro, il quinto motivo di ricorso corrisponde al sesto motivo di appello, mentre il sesto motivo di ricorso corrisponde al settimo motivo di appello), con la conseguenza che i primi cinque si risolvono in censure meramente reiterative, in quanto costituenti pedissequa ripetizione di motivi già dedotti. in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che si devono, pertanto, considerare non specifiche ma solo apparenti, poiché Omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29;01/2014; Lavorato, Rv. 259425; 3ez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv, 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); l'ultimo motivo, invece, con il quale si pone una questione di diritto, risulta infondato, sia pure non manifestamente. 1.1. Quanto, in particolare, al primo motivo (sull'an della responsabilità dell'imputato), esso è costruito in fatto ed in parte basato su prospettazioni meramente ipotetiche (il teste potrebbe avere mentito e la polizia giudiziaria potrebbe non avere visto bene): si rinviene, comunque, adeguata risposta alle doglianze difensive alle pp. 9-10 della sentenza impugnata (da leggere insieme alle pp. 2-4 di quella di primo grado). 1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), vi è adeguata e non illocica risposta alla p. 10 della sentenza impugnata (da valutare insieme alla p. 5 della decisione impugnata), ove si evidenzia la 'gravità del fatto e l'abitualità della condotta.1.3. Il terzo motivo (in tema di mancata concessione all'imputato delle attenuanti generiche) è parzialmente costruito in fatto; inoltre, si rinviene anche in questo caso adeguata risposta alla p. 10 della Sentenza impugnata (da valutare unitamente alle pp. 5-6 della sentenza del Tribunale), ove si valorizza la gravità del fatto, il precedente specifico e l'assenza di elementi positivi. 1.4. Il quarto motivo (con cui si contesta il mancato assorbimento del reato di cui al capo A in quello di cui al capo B) trova adeguata risposta alla p. 11 della decisione impugnata, ove si sottolineano le ragioni per cui deve escludersi continuità tra le condotte illecite, con particolare riferimento allo iato temporale di ben cinque anni. 1.5. Il quinto motivo (con il quale si denuncia la eccessività della sanzione) è costruito in fatto; si rinviene anche in questo caso adeguata risposta alle pp. 11-12 della sentenza impugnata (da leggere anche le pp. 6-7 della sentenza di primo grado), che sottolinea tra l'altro, la dimostrata capacità a delinquere ed il grado di purezza della sostanza. • 1.6. Il sesto ed ultimo motivo ha ad oggetto la pretesa illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, La questione, già posta coh l'atto di appello (pp. 10-11), trova risposta, in diritto, da parte della Corte territoriale, che alla p. 12 richiama i precedenti di legittimità di Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Valenza, Rv. 258668 (secondo cui «L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.»), e di Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S, Rv. 280712 (secondo cui «La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio»). Peraltro, come puntualizzato da Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P, Rv. 276076, «In tema di sentenza di patteggiamento; l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale.„ ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità• di un secondo beneficio» (in linea con la risalente affermazione di Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529: «In' tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della Sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilita di un secondo beneficio»). Nel caso in 'esame la precedente sentenza del 20 febbraio 2015, irrevocabile il 6 aprile 2015, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sempre per fatti di droga, haapplicato pena detentiva: donde la infondatezza del motivo. 2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pa