CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 589 biscod. pen. commesso in Macerata il 2 aprile 2019. All’imputato si addebita di aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], per gravissime lesioni riportate nell’impatto del corpo contro la parte anteriore sinistra dell’autocarro, in quanto, per negligenza, imprudenza e inosservanza delle regole sulla circolazione stradale, alla guida dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA] lungo la [OSCURATO:PERSONA] 6 Montanello loc. Acquesalate, giunto all’altezza del civico n.4/a, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per entrare nell’area privata del suddetto civico senza dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dalla vittima, che transitava nel senso opposto di marcia, creando intralcio e pericolo per il motociclista. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. Secondo la difesa, la velocità del motociclo si sarebbe posta come fattore di rischio del tutto nuovo ed esorbitante rispetto a quello originato dalla condotta dell’imputato, trattandosi di condotta oggettivamente abnorme e imprevedibile stimata nella velocità di circa 63,5 km/h dal consulente tecnico del pubblico ministero e in 75 km/h dal consulente della difesa, a fronte di un limite di 40 km/h vigente su quel tratto stradale. Il rischio creato dalla posizione del furgone, invece, era quello di un ostacolo visibile e aggirabile, per cui l’evento non sisarebbe verificato se la vittima avesse tenuto una condotta di guida prudente. La posizione del furgone, si assume, è mera occasione materiale del sinistro, mentre la Corte territoriale ha dato per certa la dinamica della svolta improvvisa, che non è stata mai provata. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 43 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla causalità della colpa e la violazione del principio di affidamento. La difesa sostiene che la Corte di appello abbia confuso la causalità della condotta con la causalità della colpa, che richiede un accertamento più approfondito in quanto occorre verificare se l’evento rappresenti la concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire. La norma che impone prudenza nella manovra di svolta a sinistra, ossia l’art. 154 cod. strada, è finalizzata a prevenire il rischio di collisione con veicoli che sopraggiungono dalla posizione opposta e che procedono nel rispetto delle regole della circolazione, mentre non è finalizzata a prevenire il rischio che un veicolo, viaggiando a velocità abnorme e con 80 metri di visibilità, perda il controllo e si schianti contro un ostacolo statico. Il vizio logico della motivazione sarebbe evidenziato dal fatto che entrambi i consulenti tecnici hanno concordato sul punto che l’autocarro dello [OSCURATO:PERSONA] fosse fermo al momento dell’impatto, mentre la Corte continua a ragionare in termini di manovra di svolta. In tale contesto avrebbe dovuto operare pienamente il principio di affidamento in quanto l’imputato, fermo in attesa dell’apertura di un cancello, avrebbe potuto ragionevolmente confidare nel fatto che nessun veicolo sarebbe sopraggiunto a una velocità tale da rendere insufficienti 80 metri di visibilità per evitare l’impatto. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e carenza di motivazione rafforzata. Secondo la difesa, la motivazione della Corte, che ha ritenuto congetturali le ipotesi difensive del malore o dell’insidia stradale o dell’efficienza psicofisica compromessa da alcol o droghe con riguardo al conducente del motociclo, è doppiamente viziata, sia perché la tesi difensiva si basa su processi e su risultanze tecniche e testimoniali, sia perché la Corte, travisando la prova, ha confermato la ricostruzione del Tribunale secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato di spostarsi sul margine esterno destro della corsia, laddove le tracce di scarrocciamento sull’asfalto e la posizione finale del motociclo dimostrano inequivocabilmente una perdita di controllo con caduta e scivolamento verso il centro della carreggiata. A fronte di motivi di appello specifici che proponevano una diversa, plausibile ricostruzione dei fatti, il giudice avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ritiene la motivazione meramente apparente in quanto la Corte ha omesso di considerare elementi positivi pacificamente emersi, quali il comportamento processuale collaborativo e l’avvenuto integrale risarcimento del danno. La motivazione è manifestamente illogica in quanto entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto sia l’attenuante del risarcimento del danno sia quella del concorso di colpa della vittima, cosicché risulta illogico affermare che nulla di positivo è emerso ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quinto motivo, deduce vizio di motivazione e violazione del principio di proporzionalità in ordine alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La motivazione fornita a sostegno della durata della sospensione dellapatente di guida è, secondo la difesa, carente e manifestamente illogica, oltreché contrastante con il principio di proporzionalità. La manifesta illogicità risiede nella palese contraddizione rispetto alle statuizioni relative alla pena principale, che è stata drasticamente abbattuta in ragione della condotta della vittima. È del tutto irragionevole e sproporzionato che un concorso di colpa così significativo non abbia poi prodotto alcun effetto sulla sanzione accessoria. Inoltre, la Corte ha omesso di considerare l’assenza di una prova certa sulla dinamica e la plausibilità di ricostruzioni alternative, trascurando l’impatto della sanzione sulla vita dell’imputato, che svolge attività lavorativa che richiede necessariamente l’uso della patente di guida, con carattere eccessivamente afflittivo della sospensione disposta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso, in quanto inerenti alla dinamica del sinistro, possono essere esaminati congiuntamente. 2. Si premettono, in quanto logicamente antecedenti, le seguenti considerazioni. In primo luogo, nel terzo motivo di ricorso la difesa fa riferimento a un obbligo di motivazione «rafforzata» gravante sul giudice di appello,correlando tale obbligo a motivi di appello specifici che propongano una diversa e plausibile ricostruzione dei fatti basata su elementi probatori concreti. Si tratta di una deduzione inconferente nel caso concreto. L’obbligo di motivazione rafforzata è, infatti, tema di matrice giurisprudenziale che soccorre qualora il giudice di appello non intenda conformarsi all’esito del giudizio di primo grado ma intenda riformare la pronuncia emessa dal giudice che ha svolto direttamente l’istruttoria, non essendo conferente con riguardo a due sentenze di merito conformi. In secondo luogo, non corrisponde al vero che la ricostruzione della condotta di guida del motociclista sia frutto di mera congettura o di travisamento della prova in quanto è sufficiente esaminare quanto indicato a pag.2 della sentenza di primo grado per dedurne la coerenza del ragionamento probatorio con gli esiti dei rilievi eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Macerata, dai quali è emersa la presenza di segni di frenata e di scalfitture sull’asfalto indicativi del fatto che il conducente del motociclo ha effettuato una manovra di frenata tentando di spostarsi sul margine esterno destro della corsia di pertinenza per evitare l’urto con l’autocarro. Con riguardo, poi, alla causalità della colpa, non è condivisibile l’assunto di partenza del ragionamento difensivo secondo il quale l’art. 154 cod. strada mirerebbea prevenire «il rischio di collisione con veicoli che sopraggiungono dalla direzione opposta e che procedono nel rispetto delle regole della circolazione», dovendosi ritenere che il rischio che la norma mira a prevenire sia, più in generale, quello di evitare che il conducente che effettua la manovra di svolta a sinistra crei un ostacolo alla circolazione dei veicoli provenienti dall’opposta direzione di marcia con diritto di precedenza; rischio puntualmente concretizzatosi nel caso in esame. In un caso analogo (Sez. 4, n. 10134 del 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), questa Sezione ha già chiarito che l'obbligo derivante dal disposto di cui all'art. 154 cod. strada deve essere inteso nel senso che il conducente deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui (tenendo sotto controllo sia la porzione di strada posteriore sia quella anteriore) e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277 -01). Con riguardo al principio di affidamento, infatti, è consolidata la massima secondo la quale «in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità» (Sez. 4, n. 1929 del 22/11/2023, dep. 2024, Blushaj, Rv. 285635 – 01; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 –01). Per quanto concerne, quindi, l’imprevedibilità del comportamento altrui, idonea a elidere anche la responsabilità di chi abbia violato una regola cautelare, si deve trattare di una manovra repentina, anomala per cui il pericolo si sia manifestato in modo improvviso e non rilevabile in tempo utile, tenendo conto dei tempi di avvistamento e di reazione, così da rendere inesigibile una manovra elusiva (Sez. 4, n. 35424 del 30/09/2025, Reda, Rv. 288745 –01). L’invocato principio di affidamento, e la correlata valutazione dell’altrui condotta di guida, devono quindi confrontarsi con la regola secondo la quale il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, proprio in ragione del citato art. 154, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra ma anche durante la sua esecuzione (ex plurimis, Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271291 –01). La verifica del conducente di non recare pericolo o intralcio durante il cambio di direzione deve perdurare dall'inizio alla fine della manovra, trattandosi di una manovra idonea a creare un rischio che esige, da parte del conducente, la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente deve quindi accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli, con ispezione perdurante in tutte le fasi della manovra (Sez. 4, n. 48266/2017, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 6967 del 16/12/2011, G.M., non mass.), non venendo meno tale obbligo una volta iniziato il cambio di direzione. Non risulta, pertanto, sussumibile nel paradigma della condotta imprevedibile, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, la condotta di colui che violi il limite di velocità di 40 km/h marciando alla velocità di 63,5 km/h in quanto si tratta di comportamento non anomalo e, in ogni caso, rientrante nel rischio che chi esegue la manovra di svolta è tenuto a gestire. 3. Tanto premesso, è bene precisare che nel caso concreto i giudici dei due gradi di merito hanno concordemente ricostruito la dinamica evidenziando come l’imputato avesse iniziato la manovra di svolta a sinistra occupando parte della corsia di marcia opposta e lasciando a chi sopraggiungeva uno spazio angusto, pari a circa 1 metro. In tale descrizione non si ravvisa, contrariamente a quanto opina ladifesa, alcun rimprovero relativo a una manovra di svolta improvvisa, essendo pacifico, sulla base della ricostruzione operata dai consulenti delle parti, che l’autocarro condotto dall’imputato fosse fermo ma, comunque, in una posizione errata che invadeva parzialmente la corsia di pertinenza del motociclo, a cavallo della mezzeria virtuale, lasciando un ridotto spazio residuo. La regola cautelare violata è, dunque, quella di aver effettuato la manovra di svolta a sinistra creando pericolo e intralcio al motociclo proveniente dal senso di marcia opposto, così ponendosi come antecedente causale dell’evento idoneo a creare un elevato grado di pericolo e tale da rendere inoperante il principio di affidamento, potendosi nell’eccesso di velocità del motociclista al più ravvisare una condotta colposa concorrente, come in effetti riconosciuto dai giudici di merito. La pronuncia impugnata risulta, in altre parole, conforme al principio, che può ritenersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione» (Sez. 4, n. 42493 del 03/10/2012, Pezzoli, Rv. 254612 – 01; Sez. 4, n. 12739 del 23/01/1980. Mucci, Rv. 146908 -01). 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. è quella di consentire al giudice di adeguare la pena al reale disvalore del fatto laddove non sussistano circostanze attenuanti specifiche che possano essere riconosciute. Del tutto errata è, dunque, la prospettazione difensiva secondo la quale sarebbe illogico riconoscere due circostanze attenuanti tipiche e, al contempo, sostenere l’insussistenza di elementi positivi valutabili ai fini dell’art. 62 biscod. pen., considerato che per riconoscere le attenuanti generiche il giudice avrebbe dovuto individuare ulteriori elementi positivi rispetto a quelli già valutati nell’applicazione delle circostanze tipiche. 5. Il quinto motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito hanno ritenuto congrua la sospensione della patente di guida per un periodo di mesi otto, motivando tale misura con il grado della colpa ascrivibile all’imputato. Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2, cod. strada fino a quattro anni in caso di omicidio colposo, la determinazione della durata di tale sospensione deve essereeffettuata in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis, Sez. 4, n. 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 -01, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 -01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 -01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490 -01, non mass. sul punto). La valutazione di tali criteri può anche essere operata complessivamente, così ribadendosi, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01, non mass. sul punto). Nel caso concreto, dunque, il giudice di merito non ha disatteso i principi di cui innanzi, emergendo dalla sentenza l'iter logico - giuridico sotteso alla determinazione della sanzione. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.