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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 30375/2026

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o l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con lasentenza emessa in data 18 settembre 2008 (irrevocabile il 7.2.2016).2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione GiovanniArcati, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di seguito indicati.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delladisposizione di cui all’art. 168, secondo comma, cod. pen., in quanto ilGiudice dell’esecuzione avrebbe disposto la revoca della sospensionecondizionale della pena concessa con la sentenza sopra indicata, peravere il ricorrente riportato un’altra sentenza di condanna in data 11settembre 2017 (irrevocabile il 14 marzo 2024) per un fatto di evasionecommesso il 31 ottobre 2016, in mancanza, dunque, del requisitodell’anteriorità del fatto commesso.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delladisposizione di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., in relazione allaparte della motivazione che nulla dispone in relazione alla continuazione,richiesta soltanto all’udienza del 14 gennaio 2026, indicando di doverprocedere a incidente di esecuzione autonomo.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 167 e 168 cod. pen. in quanto il Giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione della pena irrogatacon la sentenza divenuta definitiva il 7 febbraio 2016, essendo decorso iltermine di cinque anni; la pena, ad avviso della difesa, si sarebbe estintaalla data 7 febbraio 2021.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2.La doglianza oggetto del primo motivo, concernente l’erroneitàdella revoca della sospensione condizionale della pena, non è fondata.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha correttamente disposto la revoca dellasospensione condizionale della pena, venendo in rilievo una ipotesi direvoca di diritto ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., enon piuttosto, ai sensi del n. 2) della disposizione citata come dedotto daldifensore, attraverso il riferimento all’anteriorità dei reati commessi.Rispetto al beneficio concesso con la sentenza del Giudicedell’Udienza preliminare in data 18 settembre 2008 (irrevocabile il 7febbraio 2016) il fattore revocante è costituito dal reato di evasionecommesso il 31 ottobre 2016, quindi esattamente nel quinquennio dallairrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione.3.

Il secondo motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha erroneamente pronunciato un non liquetsulla richiesta di continuazione proposta dall’interessato sul rilievo dellatardività della stessa perché formulata all’udienza del 14 gennaio 2026 che,invece, avrebbe dovuto essere veicolata mediante un nuovo incidente diesecuzione.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il procedimento diesecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiaceal principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenutodell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice didecidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privatasolo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, asalvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla partepubblica un termine per controdedurre (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 271457 – 01).Questo principio – che va qui ribadito - è stato specificamenteaffermato in relazione alla richiesta di continuazione da Sez. 3, n. 47266del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 – 01, secondo cui ilprocedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, maè un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo,diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione.

Pertanto, anchenel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parteprivata può introdurre una domanda di applicazione della disciplina delreato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 cod. proc. pen.,sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, vengagarantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art.666 comma quarto cod. proc. pen. - un termine per controdedurre.Di conseguenza, alla luce dei principi ricordati, i l Giudicedell’esecuzione una volta accertato che il Pubblico Ministero era in udienzaavrebbe dovuto invitarlo a esprimere il proprio parere sulla richiesta,seppure avanzata soltanto all’udienza del 14 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si è attenuto a tali principi e, pertanto,l’ordinanza sul punto deve essere annullata.4.Il terzo motivo è manifestamente infondatoVa rilevato che l’art. 167 cod. pen. fa scaturire l’estinzione del reatodalla non avvenuta commissione, nei termini stabiliti, di un delitto o di unacontravvenzione della stessa indole, ciò che nel caso di specie, alla luce diquanto esposto in relazione al primo motivo, non è successo essendo statocommesso il delitto di evasione nel quinquennio; fatto commesso il 31ottobre 2016, accertato con sentenza di condanna dell’11 settembre 2017,divenuta irrevocabile il 14 marzo 2024.A tal riguardo va rilevato che ai fini dell'accoglimento dell'istanza diestinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è statocondannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsiostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cuiè sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancatacommissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissioneche deve essere accertata con sentenza irrevocabile. (Sez. 1, n. 17878 del30/01/2017, Manno, Rv. 269824 - 01).Ciò che si è verificato nel caso di specie e che, pertanto, precludel’effetto estintivo, di cui all’art. 167 cod. pen.5.

Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’istanza dicontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA].

Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza dicontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di ReggioCalabria.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con lasentenza emessa in data 18 settembre 2008 (irrevocabile il 7.2.2016).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione GiovanniArcati, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delladisposizione di cui all’art. 168, secondo comma, cod. pen., in quanto ilGiudice dell’esecuzione avrebbe disposto la revoca della sospensionecondizionale della pena concessa con la sentenza sopra indicata, peravere il ricorrente riportato un’altra sentenza di condanna in data 11settembre 2017 (irrevocabile il 14 marzo 2024) per un fatto di evasionecommesso il 31 ottobre 2016, in mancanza, dunque, del requisitodell’anteriorità del fatto commesso.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delladisposizione di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., in relazione allaparte della motivazione che nulla dispone in relazione alla continuazione,richiesta soltanto all’udienza del 14 gennaio 2026, indicando di doverprocedere a incidente di esecuzione autonomo.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 167 e 168 cod. pen. in quanto il Giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione della pena irrogatacon la sentenza divenuta definitiva il 7 febbraio 2016, essendo decorso iltermine di cinque anni; la pena, ad avviso della difesa, si sarebbe estintaalla data 7 febbraio 2021.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2.La doglianza oggetto del primo motivo, concernente l’erroneitàdella revoca della sospensione condizionale della pena, non è fondata.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha correttamente disposto la revoca dellasospensione condizionale della pena, venendo in rilievo una ipotesi direvoca di diritto ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., enon piuttosto, ai sensi del n. 2) della disposizione citata come dedotto daldifensore, attraverso il riferimento all’anteriorità dei reati commessi.Rispetto al beneficio concesso con la sentenza del Giudicedell’Udienza preliminare in data 18 settembre 2008 (irrevocabile il 7febbraio 2016) il fattore revocante è costituito dal reato di evasionecommesso il 31 ottobre 2016, quindi esattamente nel quinquennio dallairrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione.3. Il secondo motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha erroneamente pronunciato un non liquetsulla richiesta di continuazione proposta dall’interessato sul rilievo dellatardività della stessa perché formulata all’udienza del 14 gennaio 2026 che,invece, avrebbe dovuto essere veicolata mediante un nuovo incidente diesecuzione.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il procedimento diesecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiaceal principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenutodell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice didecidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privatasolo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, asalvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla partepubblica un termine per controdedurre (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 271457 – 01).Questo principio – che va qui ribadito - è stato specificamenteaffermato in relazione alla richiesta di continuazione da Sez. 3, n. 47266del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 – 01, secondo cui ilprocedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, maè un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo,diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Pertanto, anchenel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parteprivata può introdurre una domanda di applicazione della disciplina delreato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 cod. proc. pen.,sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, vengagarantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art.666 comma quarto cod. proc. pen. - un termine per controdedurre.Di conseguenza, alla luce dei principi ricordati, i l Giudicedell’esecuzione una volta accertato che il Pubblico Ministero era in udienzaavrebbe dovuto invitarlo a esprimere il proprio parere sulla richiesta,seppure avanzata soltanto all’udienza del 14 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si è attenuto a tali principi e, pertanto,l’ordinanza sul punto deve essere annullata.4.Il terzo motivo è manifestamente infondatoVa rilevato che l’art. 167 cod. pen. fa scaturire l’estinzione del reatodalla non avvenuta commissione, nei termini stabiliti, di un delitto o di unacontravvenzione della stessa indole, ciò che nel caso di specie, alla luce diquanto esposto in relazione al primo motivo, non è successo essendo statocommesso il delitto di evasione nel quinquennio; fatto commesso il 31ottobre 2016, accertato con sentenza di condanna dell’11 settembre 2017,divenuta irrevocabile il 14 marzo 2024.A tal riguardo va rilevato che ai fini dell'accoglimento dell'istanza diestinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per il quale l'imputato è statocondannato a pena condizionalmente sospesa, non possono considerarsiostative le pendenze giudiziarie non definitive, in quanto la condizione, cuiè sottoposta in tali casi l'estinzione del reato, è unicamente la mancatacommissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissioneche deve essere accertata con sentenza irrevocabile. (Sez. 1, n. 17878 del30/01/2017, Manno, Rv. 269824 - 01).Ciò che si è verificato nel caso di specie e che, pertanto, precludel’effetto estintivo, di cui all’art. 167 cod. pen.5. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’istanza dicontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza dicontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di ReggioCalabria. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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