CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza di liberazione anticipata cd. speciale, per il periodo dal giorno 6 marzo 2010 al 6 marzo 2011, nonché dal 21 gennaio 2014 al 21 gennaio 2015, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena anche per reati compresi nella elencazione di cui all'art. 4- bis Ord. pen. 1.1. Considerato che avverso il descritto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. E. Zecca, denunciando, con un unico motivo, erronea applicazione dell 'art. 25 Cost., 4 d.l. n. 146 del 2013 convertito dalla legge n. 10 del 2014. 1.2. Rilevato che si tratta di censura manifestamente ini'ondata, in quanto afferente a enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di liberazione anticipata cd. speciale (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879; Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Rv. 260848) la disposizione di cui all'art. 4 del d. I. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della successione ch leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione. 2.1.Considerato, infatti, che risulta dalla motivazione censurata che il ricorrente ha fatto richiesta di liberazione condizionale rispetto a condanna che riguarda delitto ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 4-bis Ord. pen., reato per il quale è esclusa la liberazione condizionale di cui all'art. 4 legge n. 10 del 2014 per periodo superiore a 75 giorni. 3. Ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere esten