Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1977

Cassazione n. 22843/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1977 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 27 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), i giudici del merito hanno esercitato la discrezionalità valutativa attribuita con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità della ricettazione per il valore non esiguo dei beni ricettati, trattandosi di autovetture, così implicitamente escludendo l'attenuante del danno di speciale tenuità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1977 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 27 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), i giudici del merito hanno esercitato la discrezionalità valutativa attribuita con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità della ricettazione per il valore non esiguo dei beni ricettati, trattandosi di autovetture, così implicitamente escludendo l'attenuante del danno di speciale tenuità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023
Sentenza Cassazione n. 22843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris