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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18033/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13706/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale allegata al ricorso e domiciliata in Roma, via Satrico n. 16, presso lo studio del secondo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 591 pubblicata il 14 febbraio 2017. (ti(7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società quest'ultima riferibile a Mario e [OSCURATO:PERSONA]), per favorire il pagamento del debito di FMA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (società anch'essa riferibile a Mario e [OSCURATO:PERSONA]) accumulato nello svolgimento delle proprie attività nei confronti della prima società, si accordavano per iniziare un'operazione editoriale consistente nel riassemblaggio e nella vendita di alcuni prodotti della FMA rimasti invenduti, la cui distribuzione avveniva per mezzo di una società terza ([OSCURATO:SOCIETA].) e i proventi derivanti da siffatta operazione venivano ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in adempimento del debito di FMA, in forza di un accordo di cessione del credito concluso tra [OSCURATO:SOCIETA] (cedente) e [OSCURATO:PERSONA] (cessionario) e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, accettata la cessione, precisava che prima della stipula e notifica dell'accordo erano stati versati a [OSCURATO:PERSONA] euro 22.000,00 a titolo di acconto.

Inoltre, al fine di garantire maggiore appetibilità dei prodotti della FMA, [OSCURATO:PERSONA] vendeva alla [OSCURATO:PERSONA] "ventilatorini" in sua disposizione da inserire come gadget nelle riviste al prezzo di 21.580,00 euro.

Durante l'esecuzione del rapporto, [OSCURATO:PERSONA] evocava dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al pagamento di complessivi euro 43.580,00, di cui euro 21.580 a titolo di corrispettivo derivante dalla vendita dei gadget (nella specie "ventilatorini) da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla Tornado ed euro 22.000,00 a titolo di acconto della cessione del credito intercorsa tra le parti; - si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di euro 17.620,53 a titolo di saldo della fattura n. 5/2011 per l'utilizzo delle testate di sua proprietà da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché di euro 53.757,87 a titolo di risarcimento del danno subito in seguito alla ritenzione e mancata spedizione di tali prodotti da parte attrice, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 97/2015, rigettava tutte le domande e compensava le spese di lite; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sull'appello incidentale formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 591/2017, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, riformava la sentenza di primo grado, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 43.580,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], rigettato l'appello incidentale.

In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale affermava che la dichiarazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestante l'avvenuto pagamento di un acconto pari ad euro 26.800,00 con conseguente riduzione della pretesa creditoria, non aveva alcun valore confessorio non provenendo personalmente dalla parte o dal difensore espressamente autorizzato; sicché la predetta dichiarazione doveva essere esaminata e valutata in relazione al contenuto della domanda originaria e delle successive memorie ex art. 183 c.p.c., con le quali risultavano complessivamente domandati 78.557,54 euro.

Ciò posto, la Corte di merito riteneva fondata la domanda attorea di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del prezzo di vendita dei "ventilatorini", essendo provato l'acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di 21.580,00 euro di gadget dall'insieme dei documenti prodotti dall'attrice, con particolare riguardo allo scambio di mail, ai documenti di trasporto attestanti la consegna delle riviste contenenti gadget in omaggio ed alla plancia delle stesse riviste sulle quali si leggeva chiaramente la presenza del prodotto in omaggio.Riteneva, altresì, fondata la domanda attorea di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 22.000,00 corrisposti a quest'ultima dalla SODIP prima della cessione del credito intercorsa tra le parti di causa, avendo quest'ultima società dichiarato, al momento dell'accettazione della cessione, di aver già corrisposto alla cedente un acconto del credito oggetto della cessione e non essendo stata fornita dalla convenuta alcuna prova contraria.

La Corte rigettava poi la domanda proposta con appello incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il pagamento del credito derivante dallo sfruttamento delle testate da parte della [OSCURATO:PERSONA], per essere la fattura n. 5/2011 un documento a formazione unilaterale e come tale inidoneo a dimostrare l'esistenza del titolo.

Peraltro, affermava la Corte distrettuale che nelle riviste oggetto della vendita rientravano anche le testate "top charts" e "top chart supp", essendo più ragionevole ricondurre la predetta circostanza (lo sfruttamento delle testate da parte di [OSCURATO:PERSONA]) nell'ambito del meccanismo concordato dalle parti che vedeva in siffatte testate il "veicolo" utilizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per ridurre la complessiva esposizione debitoria di FMA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come a tal fine venivano impiegati per il riassemblaggio i CD invenduti riconducibili comunque all'originaria debitrice; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 228 c.p.c., nonché dell'art. 2733 c.c., con conseguente nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.112 e 116 c.p.c. per aver la Corte distrettuale ritenuto non speciale la procura rilasciata in calce all'atto di citazione di controparte.

Secondo la ricorrente detta valutazione sarebbe smentita dallo stesso esame della procura apposta in calce all'atto di citazione avversario del 20.11.2012 ("Io sottoscritta [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delego l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e le conferisco tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c.'9, che confermerebbe la pienezza dei poteri del difensore della [OSCURATO:PERSONA] di disporre del diritto conteso della parte assistita.

In questa prospettiva, la ricorrente afferma che la dichiarazione resa a verbale in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal difensore della controparte circa l'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 26.800,00, così come la successiva dichiarazione resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa all'intervenuto pagamento di ulteriori euro 3.581,40 sarebbero determinanti ai fini della determinazione del petitum sostanziale di parte attrice.

Ad ogni modo, la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere l'assenza di poteri dispositivi in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di secondo grado sarebbe comunque errata non trattandosi di atto dispositivo ma, al più, di mero esercizio dello jus postulandi del difensore.

In conclusione, ad avviso di parte ricorrente le dichiarazioni rese dal legale di controparte avrebbero pieno valore confessorio ex art.228 c.p.c. e/o comunque sarebbero espressione dell'esercizio tecnico di difesa, tali da incidere in ogni caso sul petitum della controversia, con conseguente riduzione dello stesso alla minor somma di euro 17.998,60.

Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che l'art. 84 c.p.c. attribuisce al procuratore (comma 1) il potere di compiere (e ricevere), nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, ma non gli consente (comma 2) di compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

In altri termini, la procura alle liti abilita il procuratore - per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite - a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale (Cass. n. 5905 del 2006, Cass. n. 4356 del 2000).

In particolare, la rinuncia all'azione o alla pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al difensore un mandato ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine quello ad litem (Cass. n. 4837 del 2019).

Orbene, seppure per la rinuncia all'azione sia richieda in capo al difensore un mandato ad hoc, si tratta di ipotesi che si differenzia dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra - di converso - fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 28146 del 2013).

Infatti qualora la rinuncia si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr Cass. n. 1439 del 2002; Cass. n. 140 del 2002; Cass. n. 2572 del 1998).

I principi innanzi enunciati si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, nella quale - come si evince dalla stessa sentenza impugnata laddove riferisce di dichiarazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestante l'avvenuto pagamento di un acconto pari ad euro 26.800,00 con conseguente riduzione della pretesa creditoria - si è in presenza di una mera rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, come tale ammissibilmente resa dal difensore, dandosi atto dell'avvenuto parziale pagamento del credito.

È palese, quindi, l'errore nel quale la Corte di merito è incorsa là dove ha affermato che non doveva tenersi conto della dichiarazione fatta dal difensore di avvenuto versamento di parte del credito preteso; - il secondo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326 e 1362 c.c. e 116 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte di appello tenuto conto di alcuni documenti prodotti in giudizio.

In particolare, secondo la società ricorrente le comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbero idonee a far desumere l'esistenza di un contratto di compravendita di gadget con la [OSCURATO:PERSONA], per essere quest'ultima completamente estranea alle stesse.

In altri termini, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto di obbligare un soggetto terzo, la Tornado, ad una vendita che - al massimo - sarebbe intercorsa tra altri soggetti obbligati, quali la FMA e [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, ad avviso della ricorrente le risultanze probatorie non farebbero alcuna menzione del prezzo della presunta compravendita, prezzo preteso in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e immotivamente accordato dalla Corte di appello.

Quanto detto avrebbe altresì determinato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non essendosi il giudice di appello pronunciato sulla questione dedotta da parte ricorrente, concernente la mancata prova in ordine alla pretesa pattuizione del valore della vendita.

Ebbene, l'omesso esame sulla circostanza della mancata pattuizione del prezzo di compravendita e la dedotta conclusione di un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] (anziché FMA) e [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbero sia una violazione della norma di cui all'art.1326 c.c. non essendosi concluso alcun contratto tra le predette parti, sia una violazione dell'art. 1362 c.c. essendo la volontà delle parti oggettivamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di appello.

Il motivo è inammissibile in quanto volto a far valere una nuova interpretazione delle risultanze istruttorie, diversa rispetto alla valutazione operata dal giudice di merito.

La Corte di appello ha ritenuto fondata la domanda della [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il pagamento del prezzo di acquisto dei gadget alla luce delle produzioni documentali di parte attrice, con particolare riguardo alle mail tra [OSCURATO:PERSONA] (cui era riferibile oltre che la società FMA anche la società [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risultavano le trattative per l'inserimento dei ventilatorini nelle riviste a partire dalla proposta della [OSCURATO:SOCIETA], non risultando idonea a smentire l'esistenza di un contratto l'incompletezza delle mail prodotte in giudizio, stante il comportamento successivo tenuto dall'Allione attestante una richiesta alla [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori ventilatori (cfr. pag. 6, n. 7 della sentenza impugnata).

Ancora, secondo la Corte di appello, l'esistenza del rapporto contrattuale di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] era confermata dai documenti di trasporto da cui risultava la consegna delle riviste contenenti i gadget in omaggio, nonché dalla pancia delle riviste sulle quali era possibile leggere chiaramente la presenza del prodotto in omaggio (cfr. pag. 6 e n. 8 della sentenza).

Trattasi di una valutazione di merito, come tale non censurabile in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011); - con il terzo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1264, 1362 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 22.000,00 relativa all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cessione del credito intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (cessione del credito).

Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dato atto di aver ricevuto la notifica della predetta cessione con comunicazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui tenore testuale dimostrerebbe la valenza per il futuro della cessione.

In altri termini, l'impegno assunto dalla società debitrice riguarderebbe solo i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni oggetto dell'accordo di cessione, con conseguente esclusione dal predetto accordo dei pregressi pagamenti effettuati dalla debitrice.In quest'ottica, la società resistente, e non la ricorrente, avrebbe dovuto fornire la prova positiva dell'inerenza della somma pretesa all'accordo di cessione.

La doglianza è assorbita dovendo essere la circostanza ivi dedotta sul quantum rivalutata alla luce dell'accertamento da riferirsi con riguardo al primo motivo di ricorso pertinente alla dichiarazione di avere ricevuto la creditrice un acconto sul credito vantato pari ad euro 26.800,00, non avendo la Corte di merito in alcun modo affrontato il problema della predetta debenza; - con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al rigetto dell'appello incidentale formulato dalla stessa al fine di vedere riconosciuto in suo favore il pagamento della fattura n. 5/2011 per lo sfruttamento delle testate da parte di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 30.476,88.

Precisa la ricorrente che, diversamente da quanto rilevato dal giudice di secondo grado, non avrebbe concluso alcuna compravendita di gadget con la [OSCURATO:PERSONA], ma al contrario si sarebbe solo limitata a mettere a disposizione le testate di sua proprietà nel comune interesse di [OSCURATO:PERSONA] e FMA, senza tuttavia costituire detta circostanza una implicita rinuncia ai corrispettivi spettanti alla [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo ed estraneo al debito di FMA.

Il motivo va respinto.

In primo luogo, la Corte del merito, nel rigettare la domanda formulata con l'appello incidentale, ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte sul valore probatorio della fattura commerciale.

Difatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; sicché ove tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al più costituire un mero indizio (Cass. n. 9593 del 2004; Cass. n. 13651 del 2006; Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 299 del 2016).

Il giudice di secondo grado ha aggiunto che nelle riviste oggetto della vendita, rientravano anche le testate "top charts" e "top chart supp", essendo più ragionevole ricondurre la predetta circostanza (lo sfruttamento delle testate da parte di [OSCURATO:PERSONA]) nell'ambito del meccanismo concordato dalle parti che vedeva in siffatte testate di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] il "veicolo" da quest'ultima utilizzato per ridurre la complessiva esposizione debitoria di FMA verso [OSCURATO:PERSONA], così come a tal fine venivano impiegati per il riassemblaggio i CD invenduti riconducibili comunque all'originaria debitrice.

Trattasi, quest'ultimo di un apprezzamento di merito e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità.

Conclusivamente, dalle considerazioni sopra svolte discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del terzo, rigettati i restanti due motivi.

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce della dichiarazione resa dal difensore della società intimata circa le somme riscosse.

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigettati i restanti due;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13706/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale allegata al ricorso e domiciliata in Roma, via Satrico n. 16, presso lo studio del secondo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 591 pubblicata il 14 febbraio 2017. (ti(7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società quest'ultima riferibile a Mario e [OSCURATO:PERSONA]), per favorire il pagamento del debito di FMA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (società anch'essa riferibile a Mario e [OSCURATO:PERSONA]) accumulato nello svolgimento delle proprie attività nei confronti della prima società, si accordavano per iniziare un'operazione editoriale consistente nel riassemblaggio e nella vendita di alcuni prodotti della FMA rimasti invenduti, la cui distribuzione avveniva per mezzo di una società terza ([OSCURATO:SOCIETA].) e i proventi derivanti da siffatta operazione venivano ceduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in adempimento del debito di FMA, in forza di un accordo di cessione del credito concluso tra [OSCURATO:SOCIETA] (cedente) e [OSCURATO:PERSONA] (cessionario) e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, accettata la cessione, precisava che prima della stipula e notifica dell'accordo erano stati versati a [OSCURATO:PERSONA] euro 22.000,00 a titolo di acconto. Inoltre, al fine di garantire maggiore appetibilità dei prodotti della FMA, [OSCURATO:PERSONA] vendeva alla [OSCURATO:PERSONA] "ventilatorini" in sua disposizione da inserire come gadget nelle riviste al prezzo di 21.580,00 euro. Durante l'esecuzione del rapporto, [OSCURATO:PERSONA] evocava dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al pagamento di complessivi euro 43.580,00, di cui euro 21.580 a titolo di corrispettivo derivante dalla vendita dei gadget (nella specie "ventilatorini) da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla Tornado ed euro 22.000,00 a titolo di acconto della cessione del credito intercorsa tra le parti; - si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di euro 17.620,53 a titolo di saldo della fattura n. 5/2011 per l'utilizzo delle testate di sua proprietà da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché di euro 53.757,87 a titolo di risarcimento del danno subito in seguito alla ritenzione e mancata spedizione di tali prodotti da parte attrice, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 97/2015, rigettava tutte le domande e compensava le spese di lite; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sull'appello incidentale formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 591/2017, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, riformava la sentenza di primo grado, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 43.580,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], rigettato l'appello incidentale. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale affermava che la dichiarazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestante l'avvenuto pagamento di un acconto pari ad euro 26.800,00 con conseguente riduzione della pretesa creditoria, non aveva alcun valore confessorio non provenendo personalmente dalla parte o dal difensore espressamente autorizzato; sicché la predetta dichiarazione doveva essere esaminata e valutata in relazione al contenuto della domanda originaria e delle successive memorie ex art. 183 c.p.c., con le quali risultavano complessivamente domandati 78.557,54 euro. Ciò posto, la Corte di merito riteneva fondata la domanda attorea di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del prezzo di vendita dei "ventilatorini", essendo provato l'acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di 21.580,00 euro di gadget dall'insieme dei documenti prodotti dall'attrice, con particolare riguardo allo scambio di mail, ai documenti di trasporto attestanti la consegna delle riviste contenenti gadget in omaggio ed alla plancia delle stesse riviste sulle quali si leggeva chiaramente la presenza del prodotto in omaggio.Riteneva, altresì, fondata la domanda attorea di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 22.000,00 corrisposti a quest'ultima dalla SODIP prima della cessione del credito intercorsa tra le parti di causa, avendo quest'ultima società dichiarato, al momento dell'accettazione della cessione, di aver già corrisposto alla cedente un acconto del credito oggetto della cessione e non essendo stata fornita dalla convenuta alcuna prova contraria. La Corte rigettava poi la domanda proposta con appello incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il pagamento del credito derivante dallo sfruttamento delle testate da parte della [OSCURATO:PERSONA], per essere la fattura n. 5/2011 un documento a formazione unilaterale e come tale inidoneo a dimostrare l'esistenza del titolo. Peraltro, affermava la Corte distrettuale che nelle riviste oggetto della vendita rientravano anche le testate "top charts" e "top chart supp", essendo più ragionevole ricondurre la predetta circostanza (lo sfruttamento delle testate da parte di [OSCURATO:PERSONA]) nell'ambito del meccanismo concordato dalle parti che vedeva in siffatte testate il "veicolo" utilizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per ridurre la complessiva esposizione debitoria di FMA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come a tal fine venivano impiegati per il riassemblaggio i CD invenduti riconducibili comunque all'originaria debitrice; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria illustrativa. Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 228 c.p.c., nonché dell'art. 2733 c.c., con conseguente nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.112 e 116 c.p.c. per aver la Corte distrettuale ritenuto non speciale la procura rilasciata in calce all'atto di citazione di controparte. Secondo la ricorrente detta valutazione sarebbe smentita dallo stesso esame della procura apposta in calce all'atto di citazione avversario del 20.11.2012 ("Io sottoscritta [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delego l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e le conferisco tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c.'9, che confermerebbe la pienezza dei poteri del difensore della [OSCURATO:PERSONA] di disporre del diritto conteso della parte assistita. In questa prospettiva, la ricorrente afferma che la dichiarazione resa a verbale in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal difensore della controparte circa l'avvenuto pagamento dell'acconto di euro 26.800,00, così come la successiva dichiarazione resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa all'intervenuto pagamento di ulteriori euro 3.581,40 sarebbero determinanti ai fini della determinazione del petitum sostanziale di parte attrice. Ad ogni modo, la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere l'assenza di poteri dispositivi in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di secondo grado sarebbe comunque errata non trattandosi di atto dispositivo ma, al più, di mero esercizio dello jus postulandi del difensore. In conclusione, ad avviso di parte ricorrente le dichiarazioni rese dal legale di controparte avrebbero pieno valore confessorio ex art.228 c.p.c. e/o comunque sarebbero espressione dell'esercizio tecnico di difesa, tali da incidere in ogni caso sul petitum della controversia, con conseguente riduzione dello stesso alla minor somma di euro 17.998,60. Il motivo è fondato. Osserva il Collegio che l'art. 84 c.p.c. attribuisce al procuratore (comma 1) il potere di compiere (e ricevere), nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, ma non gli consente (comma 2) di compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. In altri termini, la procura alle liti abilita il procuratore - per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite - a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale (Cass. n. 5905 del 2006, Cass. n. 4356 del 2000). In particolare, la rinuncia all'azione o alla pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al difensore un mandato ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine quello ad litem (Cass. n. 4837 del 2019). Orbene, seppure per la rinuncia all'azione sia richieda in capo al difensore un mandato ad hoc, si tratta di ipotesi che si differenzia dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra - di converso - fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 28146 del 2013). Infatti qualora la rinuncia si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr Cass. n. 1439 del 2002; Cass. n. 140 del 2002; Cass. n. 2572 del 1998). I principi innanzi enunciati si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, nella quale - come si evince dalla stessa sentenza impugnata laddove riferisce di dichiarazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attestante l'avvenuto pagamento di un acconto pari ad euro 26.800,00 con conseguente riduzione della pretesa creditoria - si è in presenza di una mera rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, come tale ammissibilmente resa dal difensore, dandosi atto dell'avvenuto parziale pagamento del credito. È palese, quindi, l'errore nel quale la Corte di merito è incorsa là dove ha affermato che non doveva tenersi conto della dichiarazione fatta dal difensore di avvenuto versamento di parte del credito preteso; - il secondo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326 e 1362 c.c. e 116 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte di appello tenuto conto di alcuni documenti prodotti in giudizio. In particolare, secondo la società ricorrente le comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbero idonee a far desumere l'esistenza di un contratto di compravendita di gadget con la [OSCURATO:PERSONA], per essere quest'ultima completamente estranea alle stesse. In altri termini, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto di obbligare un soggetto terzo, la Tornado, ad una vendita che - al massimo - sarebbe intercorsa tra altri soggetti obbligati, quali la FMA e [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, ad avviso della ricorrente le risultanze probatorie non farebbero alcuna menzione del prezzo della presunta compravendita, prezzo preteso in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e immotivamente accordato dalla Corte di appello. Quanto detto avrebbe altresì determinato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non essendosi il giudice di appello pronunciato sulla questione dedotta da parte ricorrente, concernente la mancata prova in ordine alla pretesa pattuizione del valore della vendita. Ebbene, l'omesso esame sulla circostanza della mancata pattuizione del prezzo di compravendita e la dedotta conclusione di un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] (anziché FMA) e [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbero sia una violazione della norma di cui all'art.1326 c.c. non essendosi concluso alcun contratto tra le predette parti, sia una violazione dell'art. 1362 c.c. essendo la volontà delle parti oggettivamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di appello. Il motivo è inammissibile in quanto volto a far valere una nuova interpretazione delle risultanze istruttorie, diversa rispetto alla valutazione operata dal giudice di merito. La Corte di appello ha ritenuto fondata la domanda della [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il pagamento del prezzo di acquisto dei gadget alla luce delle produzioni documentali di parte attrice, con particolare riguardo alle mail tra [OSCURATO:PERSONA] (cui era riferibile oltre che la società FMA anche la società [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risultavano le trattative per l'inserimento dei ventilatorini nelle riviste a partire dalla proposta della [OSCURATO:SOCIETA], non risultando idonea a smentire l'esistenza di un contratto l'incompletezza delle mail prodotte in giudizio, stante il comportamento successivo tenuto dall'Allione attestante una richiesta alla [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori ventilatori (cfr. pag. 6, n. 7 della sentenza impugnata). Ancora, secondo la Corte di appello, l'esistenza del rapporto contrattuale di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] era confermata dai documenti di trasporto da cui risultava la consegna delle riviste contenenti i gadget in omaggio, nonché dalla pancia delle riviste sulle quali era possibile leggere chiaramente la presenza del prodotto in omaggio (cfr. pag. 6 e n. 8 della sentenza). Trattasi di una valutazione di merito, come tale non censurabile in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011); - con il terzo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1264, 1362 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 22.000,00 relativa all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cessione del credito intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (cessione del credito). Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dato atto di aver ricevuto la notifica della predetta cessione con comunicazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui tenore testuale dimostrerebbe la valenza per il futuro della cessione. In altri termini, l'impegno assunto dalla società debitrice riguarderebbe solo i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni oggetto dell'accordo di cessione, con conseguente esclusione dal predetto accordo dei pregressi pagamenti effettuati dalla debitrice.In quest'ottica, la società resistente, e non la ricorrente, avrebbe dovuto fornire la prova positiva dell'inerenza della somma pretesa all'accordo di cessione. La doglianza è assorbita dovendo essere la circostanza ivi dedotta sul quantum rivalutata alla luce dell'accertamento da riferirsi con riguardo al primo motivo di ricorso pertinente alla dichiarazione di avere ricevuto la creditrice un acconto sul credito vantato pari ad euro 26.800,00, non avendo la Corte di merito in alcun modo affrontato il problema della predetta debenza; - con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al rigetto dell'appello incidentale formulato dalla stessa al fine di vedere riconosciuto in suo favore il pagamento della fattura n. 5/2011 per lo sfruttamento delle testate da parte di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 30.476,88. Precisa la ricorrente che, diversamente da quanto rilevato dal giudice di secondo grado, non avrebbe concluso alcuna compravendita di gadget con la [OSCURATO:PERSONA], ma al contrario si sarebbe solo limitata a mettere a disposizione le testate di sua proprietà nel comune interesse di [OSCURATO:PERSONA] e FMA, senza tuttavia costituire detta circostanza una implicita rinuncia ai corrispettivi spettanti alla [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo ed estraneo al debito di FMA. Il motivo va respinto. In primo luogo, la Corte del merito, nel rigettare la domanda formulata con l'appello incidentale, ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte sul valore probatorio della fattura commerciale. Difatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; sicché ove tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al più costituire un mero indizio (Cass. n. 9593 del 2004; Cass. n. 13651 del 2006; Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 299 del 2016). Il giudice di secondo grado ha aggiunto che nelle riviste oggetto della vendita, rientravano anche le testate "top charts" e "top chart supp", essendo più ragionevole ricondurre la predetta circostanza (lo sfruttamento delle testate da parte di [OSCURATO:PERSONA]) nell'ambito del meccanismo concordato dalle parti che vedeva in siffatte testate di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] il "veicolo" da quest'ultima utilizzato per ridurre la complessiva esposizione debitoria di FMA verso [OSCURATO:PERSONA], così come a tal fine venivano impiegati per il riassemblaggio i CD invenduti riconducibili comunque all'originaria debitrice. Trattasi, quest'ultimo di un apprezzamento di merito e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità. Conclusivamente, dalle considerazioni sopra svolte discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del terzo, rigettati i restanti due motivi. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce della dichiarazione resa dal difensore della società intimata circa le somme riscosse. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigettati i restanti due;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al
Sentenza Cassazione n. 18033/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris