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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16297/2026

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e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontrodom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 39, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAndrea Mordà e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2178/2022 pubblicatain data 17/05/2022, n.r.g. 3402/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale, aveva lavoratocome agente e rappresentante di commercio per [OSCURATO:SOCIETA] dal 27/01/2011fino al 14/04/2017, quando era receduto per giusta causa in ragione diprospettate gravi inadempienze della preponente, la quale gli avevaillegittimamente impedito di svolgere in modo regolare la sua attività,Numero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026rifiutando immotivatamente alcune proposte contrattuali di rilevante entitàed operando illegittimi sviamenti di clientela in favore di altri agenti ovenditori diretti e/o dipendenti della stessa preponente.Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dellagiusta causa di recesso e la conseguente condanna della mandante alpagamento di differenze di provvigioni, FIRR, indennità ex art. 1751 c.c., oltreal risarcimento del danno.2.- Costituitosi il contraddittorio, la mandante eccepiva che, anche a volerconsiderare i casi in cui essa aveva negato la conclusione del contratto, sitrattava solo di cinque clienti a fronte di oltre duecento con i quali avevaregolarmente stipulato i contratti.

Quanto al cliente [OSCURATO:PERSONA], deduceva cheera stato quest’ultimo ad abbandonare il ricorrente, sicché il contratto non siera concluso per il tramite del Proietti per un fatto non addebitabile ad essamandante.3.- Il Tribunale, senza ammettere i mezzi istruttori chiesti dal ricorrente –primo fra tutti l’ordine di esibizione della documentazione della societàmandante – rigettava le domande. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’eccessivo lassodi tempo trascorso tra i fatti occorsi ed il recesso dell’agente escludeva lasussistenza di una giusta causa e di una colpevolezza della mandante, tenutoconto peraltro che non poteva configurarsi il dedotto “rifiuto sistematico” diconcludere contratti proposti dall’agente, poiché a fronte di alcuni rifiuti,peraltro giustificati, la preponente aveva accettato oltre 200 nominativi diclienti, come pacifico.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], riteneva che dalla corrispondenzaprodotta risultava che era stato lo stesso cliente a scegliere di essere seguitoda altro agente, senza che in quella scelta fosse ravvisabile alcuna ingerenzadella mandante.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Proietti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) ai sensi dell’art. 2119 c.c., la valutazione in concreto della gravità deifatti allegati impone di far riferimento al principio di immediatezza, siapure da intendere in senso relativo;Numero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026b) i fatti oggetto di causa attengono ad otto affari “saltati”, che si collocanonell’ambito di un rapporto complessivamente durato alcuni anni, con laconclusione di circa 200 affari;c) non è sufficiente la mera allegazione del valore dei singoli affari“saltati”, poiché manca la comparazione con il volume complessivo deicontratti stipulati;d) inoltre la durata del tempo trascorso tra quei fatti e il momento delrecesso incide sulla valutazione della giusta causa, escludendola;e) pur volendo condividere l’impostazione dell’appellante, secondo cui si ètrattato di un inadempimento “a formazione progressiva”, nondimenonelle allegazioni di parte non si rinvengono fatti specifici che consentanodi ritenere che quegli episodi, singolarmente verificatisi a distanza ditempo gli uni dagli altri, possano essere avvinti da un unico legame,che avrebbe reso non più sostenibile la prosecuzione del rapporto;f) l’assunzione delle prove, negate dal Tribunale, non avrebbe potutoportare dunque a risultati diversi da quelli evincibili dalladocumentazione in atti;g) la durata del tempo trascorso assume grande rilevanza;h) quanto al cliente [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza in atti dimostra che lasottrazione è dipesa non dalla preponente, bensì da una libera decisionedel cliente, e che il valore provvigionale medio a lui collegato non eracosì rilevante.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.6.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7.- Il ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2dell’A.E.C., 2119, 1375, 1748, 1749 e 1750 c.c., 115, co. 1, e 116 c.p.c., peravere la Corte territoriale ritenuto rilevante ed assorbente il tempo trascorsotra gli episodi lamentati ed il momento del recesso, nonché il valore dei singoliaffari “saltati”, che la difesa dell’agente non avrebbe comparato con il volumeNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026complessivo.

In particolare addebita ai Giudici d’appello di non averconsiderato sia che, nel rapporto di agenzia, ai fini della giusta causa direcesso è sufficiente anche un fatto di minore consistenza rispetto al lavorosubordinato ed al limite anche un unico inadempimento della controparte (v.ricorso per cassazione, pp. 11-12); sia che la preponente aveva tenuto uncomportamento contrario a buona fede e a correttezza.

Ancora, lamenta chela Corte territoriale non abbia considerato rilevanti anche condotte dellapreponente che, seppure non incidenti direttamente sui diritti e sugli obblighidel rapporto di agenzia, nondimeno avevano avuto notevole incidenza sulvincolo fiduciario tra le parti.Infine addebita ai Giudici d’appello una non corretta sussunzione dellafattispecie concreta – pacifica e documentata – anche riferita ad un singolofatto nella nozione di giusta causa.

A quest’ultimo riguardo precisa che lemodifiche alla lista clienti sono intervenute nel corso del 2016 e nei primi mesidel 2017 e che la mandante aveva tenuto un comportamento violativo dell’art.2 A.E.C., che impone alla preponente di comunicare la variazione all’agentenel rispetto del preavviso previsto in ragione dell’entità della variazione.Deduce che nell’ultimo caso concreto, relativo al cliente [OSCURATO:PERSONA].p.a., egli aveva appreso della revoca del cliente (in origine a lui affidato)solo a seguito della comunicazione mail del 17/03/2017, indirizzata al clientee a lui solo per conoscenza, sicché la mancata accettazione, da parte sua,della predetta variazione mediante la pec del 14/04/2017 doveva ritenersisenza dubbio tempestiva.Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 2 AEC, qualora l’agente comunichi nel termine di trentagiorni “di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, lacomunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione delrapporto di agenzia … ad iniziativa della casa mandante”.

Secondo taleprevisione, la fattispecie a formazione progressiva del recesso dellapreponente si snoda nel seguente modo: la preponente/mandante comunicala variazione e l’agente risponde di non accettarla.Ciò posto, in relazione all’ultimo episodio relativo al cliente [OSCURATO:PERSONA].p.a. (riportato a p. 21 del ricorso per cassazione), stando all’accertamentodi fatto compiuto dai Giudici di merito, a seguito della comunicazione diNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026immediatamente il recesso “in tronco”, giustificandolo con il rifiuto di quellavariazione.

Dunque la risposta dell’agente non è stata solo in termini dimancata accettazione di quella variazione, ma di immediato e contestualerecesso asseritamente per giusta causa.Ne consegue che in questa sede il ricorrente non può invocare quellaclausola dell’accordo economico collettivo, perché divenuta inapplicabile perfatto proprio dell’agente.In ogni caso la vicenda [OSCURATO:PERSONA] risulta ampiamente motivata dalla Corteterritoriale pure con riguardo al valore di quella riduzione, ritenuta tale da nonalterare in modo significativo il reddito dell’agente.

Quindi in radice quellavicenda non poteva dar luogo a quella fattispecie a formazione progressiva,prevista dall’art. 2 AEC, a causa della mancanza del requisito della “media orilevante entità” della variazione proposta dalla mandante.2.- Con il secondo motivo, articolato in tre separate censure proposte aisensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. il ricorrente lamentarispettivamente:a) “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112, 115, co. 1, 116, 132,co. 2, n. 4), 167, co. 1, 416, co. 2, c.p.c. e 1479 c.c. per non avere la Corteterritoriale applicato il principio di non contestazione in relazione ai dati riferitie documentati dai conteggi e dai prospetti da lui depositati, specie conriguardo al cliente [OSCURATO:PERSONA];b) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4),c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente;c) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile in relazione alla censura sub a).

Va infatti ribadito che,qualora il ricorrente per cassazione intenda denunziare la violazione delprincipio di non contestazione, ha lo specifico onere – ai fini della specificità edell’autosufficienza del motivo – di riportare il proprio atto processuale nelquale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte, dalquale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentire aquesta Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024; Cass. ord. n.Numero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/202612840/2017; Cass. n. 16655/2016).

Tali oneri non sono stati adempiuti,avendo il ricorrente solo nella nota 6) a pag. 27 del suo ricorso per cassazioneriportato un passaggio della memoria difensiva della società, relativa al solocliente [OSCURATO:PERSONA].La censura sub b) è infondata, poiché la Corte territoriale ha motivato lasua decisione (v. sentenza impugnata, pp. 4-5), ritenendo sia che alcuni diquei fatti addotti dall’agente erano risalenti nel tempo, sicché non poteva dirsisussistente l’immediatezza richiesta ai fini della giusta causa, sia che altri fattinon si fossero verificati nei termini rappresentati dall’agente, poiché la societàaveva documentato le ragioni del suo comportamento e comunque dimostratola irrilevanza di tale comportamento ai fini della giusta causa di recesso.La censura sub c) è inammissibile, perché preclusa dalla c.d. doppiaconforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.).Infine è pure inammissibile la doglianza relativa al rigetto del motivo diappello riguardante l’ordine di esibizione.

Al riguardo questa Corte ha giàaffermato che in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordinedi esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deveessere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolatoda ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non èsindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto dimotivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabilesoltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisitacon altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa(Cass. ord. n. 27412/2021).3.- Con il terzo motivo, articolato in due censure proposte ai sensi dell’art.360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta:a) “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112, 115, co. 1, 116, 132,co. 2, n. 4), c.p.c. 2697 c.c., 24 e 111 Cost. per avere la Corte territorialeritenuto da un lato la domanda non provata, dall’altro rigettato le istanzeistruttorie da lui avanzate;b) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4,c.p.c. per avere motivato in modo solo apparente.Il motivo è infondato.Le istanze istruttorie, indicate dal ricorrente, erano un ordine di esibizioneNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026delle scritture contabili della preponente, una consulenza tecnica d’ufficiocontabile ed una prova testimoniale.Quanto all’ordine di esibizione si è già detto sopra circa l’insindacabilitàdell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nel valutarnel’indispensabilità.Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio essa non è un mezzo di prova nelladisponibilità della parte, rappresentando solo il necessario ausilio tecnicorispetto all’attività di accertamento e valutativa del giudice, sicché rispetto aquell’ausilio l’istanza di parte può essere intesa solo in termini di sollecitazionedel potere ufficioso del giudice.Con riguardo, infine, alla prova testimoniale sarebbe stato onere delricorrente non solo riportarne i capitoli, per mettere questa Corte incondizione di valutarne la decisività, ma pure dimostrarne tale requisito invista del suo probabile esito.

Tali oneri non sono stati adempiuti.

In tal sensoquesta Corte ha già affermato che il motivo è inammissibile, qualora ilricorrente ometta di trascrivere i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività(Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbestato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quellaimpugnata.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e132, co. 2, n. 4), c.p.c. per essersi la Corte territoriale pronunziata solo sulsecondo motivo di appello e quindi per avere omesso di pronunziare su tuttigli altri sei motivi.Il motivo è inammissibile sia perché il ricorrente non adempiere l’onere ditrascrivere nel ricorso per cassazione i motivi di appello da lui proposti, suiquali la Corte territoriale avrebbe omesso la pronunzia, sia perché non siconfronta comunque con quella parte della sentenza, in cui i Giudici d’appellohanno riportato, sia pure in sintesi, i sette motivi di appello e hanno dichiaratodi volerli esaminare e valutare congiuntamente per la loro connessione.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontrodom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 39, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiAndrea Mordà e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2178/2022 pubblicatain data 17/05/2022, n.r.g. 3402/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], titolare di omonima ditta individuale, aveva lavoratocome agente e rappresentante di commercio per [OSCURATO:SOCIETA] dal 27/01/2011fino al 14/04/2017, quando era receduto per giusta causa in ragione diprospettate gravi inadempienze della preponente, la quale gli avevaillegittimamente impedito di svolgere in modo regolare la sua attività,Numero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026rifiutando immotivatamente alcune proposte contrattuali di rilevante entitàed operando illegittimi sviamenti di clientela in favore di altri agenti ovenditori diretti e/o dipendenti della stessa preponente.Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento dellagiusta causa di recesso e la conseguente condanna della mandante alpagamento di differenze di provvigioni, FIRR, indennità ex art. 1751 c.c., oltreal risarcimento del danno.2.- Costituitosi il contraddittorio, la mandante eccepiva che, anche a volerconsiderare i casi in cui essa aveva negato la conclusione del contratto, sitrattava solo di cinque clienti a fronte di oltre duecento con i quali avevaregolarmente stipulato i contratti. Quanto al cliente [OSCURATO:PERSONA], deduceva cheera stato quest’ultimo ad abbandonare il ricorrente, sicché il contratto non siera concluso per il tramite del Proietti per un fatto non addebitabile ad essamandante.3.- Il Tribunale, senza ammettere i mezzi istruttori chiesti dal ricorrente –primo fra tutti l’ordine di esibizione della documentazione della societàmandante – rigettava le domande. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’eccessivo lassodi tempo trascorso tra i fatti occorsi ed il recesso dell’agente escludeva lasussistenza di una giusta causa e di una colpevolezza della mandante, tenutoconto peraltro che non poteva configurarsi il dedotto “rifiuto sistematico” diconcludere contratti proposti dall’agente, poiché a fronte di alcuni rifiuti,peraltro giustificati, la preponente aveva accettato oltre 200 nominativi diclienti, come pacifico. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], riteneva che dalla corrispondenzaprodotta risultava che era stato lo stesso cliente a scegliere di essere seguitoda altro agente, senza che in quella scelta fosse ravvisabile alcuna ingerenzadella mandante.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Proietti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) ai sensi dell’art. 2119 c.c., la valutazione in concreto della gravità deifatti allegati impone di far riferimento al principio di immediatezza, siapure da intendere in senso relativo;Numero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026b) i fatti oggetto di causa attengono ad otto affari “saltati”, che si collocanonell’ambito di un rapporto complessivamente durato alcuni anni, con laconclusione di circa 200 affari;c) non è sufficiente la mera allegazione del valore dei singoli affari“saltati”, poiché manca la comparazione con il volume complessivo deicontratti stipulati;d) inoltre la durata del tempo trascorso tra quei fatti e il momento delrecesso incide sulla valutazione della giusta causa, escludendola;e) pur volendo condividere l’impostazione dell’appellante, secondo cui si ètrattato di un inadempimento “a formazione progressiva”, nondimenonelle allegazioni di parte non si rinvengono fatti specifici che consentanodi ritenere che quegli episodi, singolarmente verificatisi a distanza ditempo gli uni dagli altri, possano essere avvinti da un unico legame,che avrebbe reso non più sostenibile la prosecuzione del rapporto;f) l’assunzione delle prove, negate dal Tribunale, non avrebbe potutoportare dunque a risultati diversi da quelli evincibili dalladocumentazione in atti;g) la durata del tempo trascorso assume grande rilevanza;h) quanto al cliente [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza in atti dimostra che lasottrazione è dipesa non dalla preponente, bensì da una libera decisionedel cliente, e che il valore provvigionale medio a lui collegato non eracosì rilevante.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.6.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7.- Il ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2dell’A.E.C., 2119, 1375, 1748, 1749 e 1750 c.c., 115, co. 1, e 116 c.p.c., peravere la Corte territoriale ritenuto rilevante ed assorbente il tempo trascorsotra gli episodi lamentati ed il momento del recesso, nonché il valore dei singoliaffari “saltati”, che la difesa dell’agente non avrebbe comparato con il volumeNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026complessivo. In particolare addebita ai Giudici d’appello di non averconsiderato sia che, nel rapporto di agenzia, ai fini della giusta causa direcesso è sufficiente anche un fatto di minore consistenza rispetto al lavorosubordinato ed al limite anche un unico inadempimento della controparte (v.ricorso per cassazione, pp. 11-12); sia che la preponente aveva tenuto uncomportamento contrario a buona fede e a correttezza. Ancora, lamenta chela Corte territoriale non abbia considerato rilevanti anche condotte dellapreponente che, seppure non incidenti direttamente sui diritti e sugli obblighidel rapporto di agenzia, nondimeno avevano avuto notevole incidenza sulvincolo fiduciario tra le parti.Infine addebita ai Giudici d’appello una non corretta sussunzione dellafattispecie concreta – pacifica e documentata – anche riferita ad un singolofatto nella nozione di giusta causa. A quest’ultimo riguardo precisa che lemodifiche alla lista clienti sono intervenute nel corso del 2016 e nei primi mesidel 2017 e che la mandante aveva tenuto un comportamento violativo dell’art.2 A.E.C., che impone alla preponente di comunicare la variazione all’agentenel rispetto del preavviso previsto in ragione dell’entità della variazione.Deduce che nell’ultimo caso concreto, relativo al cliente [OSCURATO:PERSONA].p.a., egli aveva appreso della revoca del cliente (in origine a lui affidato)solo a seguito della comunicazione mail del 17/03/2017, indirizzata al clientee a lui solo per conoscenza, sicché la mancata accettazione, da parte sua,della predetta variazione mediante la pec del 14/04/2017 doveva ritenersisenza dubbio tempestiva.Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 2 AEC, qualora l’agente comunichi nel termine di trentagiorni “di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, lacomunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione delrapporto di agenzia … ad iniziativa della casa mandante”. Secondo taleprevisione, la fattispecie a formazione progressiva del recesso dellapreponente si snoda nel seguente modo: la preponente/mandante comunicala variazione e l’agente risponde di non accettarla.Ciò posto, in relazione all’ultimo episodio relativo al cliente [OSCURATO:PERSONA].p.a. (riportato a p. 21 del ricorso per cassazione), stando all’accertamentodi fatto compiuto dai Giudici di merito, a seguito della comunicazione diNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026immediatamente il recesso “in tronco”, giustificandolo con il rifiuto di quellavariazione. Dunque la risposta dell’agente non è stata solo in termini dimancata accettazione di quella variazione, ma di immediato e contestualerecesso asseritamente per giusta causa.Ne consegue che in questa sede il ricorrente non può invocare quellaclausola dell’accordo economico collettivo, perché divenuta inapplicabile perfatto proprio dell’agente.In ogni caso la vicenda [OSCURATO:PERSONA] risulta ampiamente motivata dalla Corteterritoriale pure con riguardo al valore di quella riduzione, ritenuta tale da nonalterare in modo significativo il reddito dell’agente. Quindi in radice quellavicenda non poteva dar luogo a quella fattispecie a formazione progressiva,prevista dall’art. 2 AEC, a causa della mancanza del requisito della “media orilevante entità” della variazione proposta dalla mandante.2.- Con il secondo motivo, articolato in tre separate censure proposte aisensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. il ricorrente lamentarispettivamente:a) “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112, 115, co. 1, 116, 132,co. 2, n. 4), 167, co. 1, 416, co. 2, c.p.c. e 1479 c.c. per non avere la Corteterritoriale applicato il principio di non contestazione in relazione ai dati riferitie documentati dai conteggi e dai prospetti da lui depositati, specie conriguardo al cliente [OSCURATO:PERSONA];b) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4),c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente;c) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile in relazione alla censura sub a). Va infatti ribadito che,qualora il ricorrente per cassazione intenda denunziare la violazione delprincipio di non contestazione, ha lo specifico onere – ai fini della specificità edell’autosufficienza del motivo – di riportare il proprio atto processuale nelquale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte, dalquale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentire aquesta Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024; Cass. ord. n.Numero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/202612840/2017; Cass. n. 16655/2016). Tali oneri non sono stati adempiuti,avendo il ricorrente solo nella nota 6) a pag. 27 del suo ricorso per cassazioneriportato un passaggio della memoria difensiva della società, relativa al solocliente [OSCURATO:PERSONA].La censura sub b) è infondata, poiché la Corte territoriale ha motivato lasua decisione (v. sentenza impugnata, pp. 4-5), ritenendo sia che alcuni diquei fatti addotti dall’agente erano risalenti nel tempo, sicché non poteva dirsisussistente l’immediatezza richiesta ai fini della giusta causa, sia che altri fattinon si fossero verificati nei termini rappresentati dall’agente, poiché la societàaveva documentato le ragioni del suo comportamento e comunque dimostratola irrilevanza di tale comportamento ai fini della giusta causa di recesso.La censura sub c) è inammissibile, perché preclusa dalla c.d. doppiaconforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.).Infine è pure inammissibile la doglianza relativa al rigetto del motivo diappello riguardante l’ordine di esibizione. Al riguardo questa Corte ha giàaffermato che in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordinedi esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deveessere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolatoda ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non èsindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto dimotivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabilesoltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisitacon altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa(Cass. ord. n. 27412/2021).3.- Con il terzo motivo, articolato in due censure proposte ai sensi dell’art.360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta:a) “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112, 115, co. 1, 116, 132,co. 2, n. 4), c.p.c. 2697 c.c., 24 e 111 Cost. per avere la Corte territorialeritenuto da un lato la domanda non provata, dall’altro rigettato le istanzeistruttorie da lui avanzate;b) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4,c.p.c. per avere motivato in modo solo apparente.Il motivo è infondato.Le istanze istruttorie, indicate dal ricorrente, erano un ordine di esibizioneNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026delle scritture contabili della preponente, una consulenza tecnica d’ufficiocontabile ed una prova testimoniale.Quanto all’ordine di esibizione si è già detto sopra circa l’insindacabilitàdell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nel valutarnel’indispensabilità.Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio essa non è un mezzo di prova nelladisponibilità della parte, rappresentando solo il necessario ausilio tecnicorispetto all’attività di accertamento e valutativa del giudice, sicché rispetto aquell’ausilio l’istanza di parte può essere intesa solo in termini di sollecitazionedel potere ufficioso del giudice.Con riguardo, infine, alla prova testimoniale sarebbe stato onere delricorrente non solo riportarne i capitoli, per mettere questa Corte incondizione di valutarne la decisività, ma pure dimostrarne tale requisito invista del suo probabile esito. Tali oneri non sono stati adempiuti. In tal sensoquesta Corte ha già affermato che il motivo è inammissibile, qualora ilricorrente ometta di trascrivere i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività(Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbestato tale da determinare con certezza una decisione diversa da quellaimpugnata.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e132, co. 2, n. 4), c.p.c. per essersi la Corte territoriale pronunziata solo sulsecondo motivo di appello e quindi per avere omesso di pronunziare su tuttigli altri sei motivi.Il motivo è inammissibile sia perché il ricorrente non adempiere l’onere ditrascrivere nel ricorso per cassazione i motivi di appello da lui proposti, suiquali la Corte territoriale avrebbe omesso la pronunzia, sia perché non siconfronta comunque con quella parte della sentenza, in cui i Giudici d’appellohanno riportato, sia pure in sintesi, i sette motivi di appello e hanno dichiaratodi volerli esaminare e valutare congiuntamente per la loro connessione.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 27815/2022Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 16297/2026Data pubblicazione 26/05/2026euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris