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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11260/2026

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ENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeSIENA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso il decreto della Corte d'Appello di Lecce n. 52/2024 depositato il25/06/2024.Numero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto collegialen. cron. 958/2024, dep. il 25/06/2024 dalla Corte d’appello di Lecce,che ha confermato il precedente provvedimento del Tribunale di Lecce,in data 25/01/2024, con il quale è stata respinta la richiesta diomologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoreproposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 67 e s.

CCII.2.

Come risulta dal provvedimento impugnato, il reclamante hacensurato il fatto che il giudice di prime cure avesse escluso lacompensabilità della sua posizione debitoria verso l’ex coniuge MichelaRizzo, con il maggior credito di euro 75.000 portato dal decretoingiuntivo n. 2258/2015, emesso nei confronti della societàTecnicagraria di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui la prima era stata sociaaccomandataria, cosi che nel proprio piano il debitore aveva ritenutolegittimamente di non includere alcun debito nei confronti del predettoex coniuge.3.

La Corte d’appello, adita con reclamo ex art. 50 CCII, ha tuttaviarespinto tale doglianza e avverso tale provvedimento è stato propostodal debitore ricorso per cassazione, sulla scorta di un solo motivo diimpugnazione.4.

Gli intimati non si sono costituiti.5.

E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/04/2026, in vistadella quale il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], hapresentato le proprie conclusioni scritte ex art. 380 bis.1 c.p.c., nelsenso dell’inammissibilità del ricorso.Anche il ricorrente ha depositato una memoria scritta illustrativa, concui ha ribadito le proprie difese.Numero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso proposto si articola su di un solo motivo di impugnazione,così riassunto dalla stessa difesa del ricorrente: violazione ed errataapplicazione dell’art. 1241 c.c.; mancato riconoscimento dellacompensazione tra crediti certi, liquidi ed esigibili; estinzione deldebito, mediante pagamento integrale dei creditori.2.

Il motivo è inammissibile.Il provvedimento impugnato ha confermato il diniego dellaomologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoresulla scorta di due autonome rationes decidendi:a) da un lato, ha effettivamente escluso la compensabilità fra ireciproci crediti degli ex coniugi, ritenendo che il credito asseritamentevantato dal ricorrente nei confronti della Rizzo fosse assistito - cosìcome in effetti non è contestato – dal beneficium excussionis risultantedal combinato disposto degli artt. 2315 e 2304 c.c. e, previavalutazione delle prove e di un verbale di pignoramento negativoredatto in data 13/07/2017, ha stabilito che “del tutto inadeguata siappalesa l’attività di ricerca in ordine alla consistenza del patrimoniosociale della s.a.s. e alla eventuale incapienza dello stesso, anche allaluce delle dettagliate allegazioni della Rizzo sulla compiuta operazionedi restyling dell’azienda di famiglia”;b) dall’altro lato, ha però aggiunto che doveva essere altresìriconfermato il giudizio di non meritevolezza del debitore per essersipervicacemente sottratto per molti anni ai suoi obblighi dimantenimento nei confronti dell’ex coniuge, tanto da subire unacondanna penale con il pagamento di una provvisionale di Euro 20.000a favore di quest’ultima, dovendosi perciò ritenere “che la denunciatasituazione di sovraindebitamento sia da ascrivere a colpa grave e malaNumero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026fede del proponente e dunque non meriti accoglimento la sua propostadi ristrutturazione dei debiti”.2.1.

Posto quanto precede, appare evidente che il ricorso è sotto piùprofili inammissibile.In una prima prospettiva – come rilevato anche dal Procuratoregenerale – il motivo tenta surrettiziamente di ottenere una nuovavalutazione del merito e delle prove in atti, che è inammissibile inquesto giudizio di legittimità.

Come è noto, infatti, “deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorionel suo insieme” (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024); inprecedenza anche Sez.

U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 ha affermatoesplicitamente che “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito”.Per altro profilo, il ricorrente non ha contestato in modo specifico laratio decidendi basata sull’assenza di meritevolezza di cui all’art. 69CCII, che da sola è tale da impedire l’omologazione del piano,configurandosi quale presupposto indispensabile per l’accesso allaristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 CCII.

Pertanto, già questolimite dell’impugnazione non gioverebbe al ricorrente, in quanto ilprovvedimento impugnato continuerebbe a fondarsi su una ragionenon incisa dall’impugnazione, di per sé sufficiente a confermare laconclusione di rigetto raggiunta.Numero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026Infatti, si è da tempo affermato che ove la sentenza sia sorretta dauna pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr.Sez. 1, sent. n. 18641 del 27/07/2017; in precedenza anche Cass. civ.n. 22753 del 2011 e, più recentemente, Sez. 3, sent. n. 13880 del06/07/2020; cfr. altresì, sia pure con riferimento al tema dei confinidelle giurisdizioni, Sez.

U, ord. n. 20107 del 22/07/2024).3.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nullasulle spese in assenza di costituzione delle parti intimate.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovutoper legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro temporeSIENA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso il decreto della Corte d'Appello di Lecce n. 52/2024 depositato il25/06/2024.Numero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto collegialen. cron. 958/2024, dep. il 25/06/2024 dalla Corte d’appello di Lecce,che ha confermato il precedente provvedimento del Tribunale di Lecce,in data 25/01/2024, con il quale è stata respinta la richiesta diomologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoreproposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 67 e s. CCII.2. Come risulta dal provvedimento impugnato, il reclamante hacensurato il fatto che il giudice di prime cure avesse escluso lacompensabilità della sua posizione debitoria verso l’ex coniuge MichelaRizzo, con il maggior credito di euro 75.000 portato dal decretoingiuntivo n. 2258/2015, emesso nei confronti della societàTecnicagraria di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui la prima era stata sociaaccomandataria, cosi che nel proprio piano il debitore aveva ritenutolegittimamente di non includere alcun debito nei confronti del predettoex coniuge.3. La Corte d’appello, adita con reclamo ex art. 50 CCII, ha tuttaviarespinto tale doglianza e avverso tale provvedimento è stato propostodal debitore ricorso per cassazione, sulla scorta di un solo motivo diimpugnazione.4. Gli intimati non si sono costituiti.5. E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/04/2026, in vistadella quale il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], hapresentato le proprie conclusioni scritte ex art. 380 bis.1 c.p.c., nelsenso dell’inammissibilità del ricorso.Anche il ricorrente ha depositato una memoria scritta illustrativa, concui ha ribadito le proprie difese.Numero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si articola su di un solo motivo di impugnazione,così riassunto dalla stessa difesa del ricorrente: violazione ed errataapplicazione dell’art. 1241 c.c.; mancato riconoscimento dellacompensazione tra crediti certi, liquidi ed esigibili; estinzione deldebito, mediante pagamento integrale dei creditori.2. Il motivo è inammissibile.Il provvedimento impugnato ha confermato il diniego dellaomologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoresulla scorta di due autonome rationes decidendi:a) da un lato, ha effettivamente escluso la compensabilità fra ireciproci crediti degli ex coniugi, ritenendo che il credito asseritamentevantato dal ricorrente nei confronti della Rizzo fosse assistito - cosìcome in effetti non è contestato – dal beneficium excussionis risultantedal combinato disposto degli artt. 2315 e 2304 c.c. e, previavalutazione delle prove e di un verbale di pignoramento negativoredatto in data 13/07/2017, ha stabilito che “del tutto inadeguata siappalesa l’attività di ricerca in ordine alla consistenza del patrimoniosociale della s.a.s. e alla eventuale incapienza dello stesso, anche allaluce delle dettagliate allegazioni della Rizzo sulla compiuta operazionedi restyling dell’azienda di famiglia”;b) dall’altro lato, ha però aggiunto che doveva essere altresìriconfermato il giudizio di non meritevolezza del debitore per essersipervicacemente sottratto per molti anni ai suoi obblighi dimantenimento nei confronti dell’ex coniuge, tanto da subire unacondanna penale con il pagamento di una provvisionale di Euro 20.000a favore di quest’ultima, dovendosi perciò ritenere “che la denunciatasituazione di sovraindebitamento sia da ascrivere a colpa grave e malaNumero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026fede del proponente e dunque non meriti accoglimento la sua propostadi ristrutturazione dei debiti”.2.1. Posto quanto precede, appare evidente che il ricorso è sotto piùprofili inammissibile.In una prima prospettiva – come rilevato anche dal Procuratoregenerale – il motivo tenta surrettiziamente di ottenere una nuovavalutazione del merito e delle prove in atti, che è inammissibile inquesto giudizio di legittimità. Come è noto, infatti, “deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorionel suo insieme” (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024); inprecedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 ha affermatoesplicitamente che “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito”.Per altro profilo, il ricorrente non ha contestato in modo specifico laratio decidendi basata sull’assenza di meritevolezza di cui all’art. 69CCII, che da sola è tale da impedire l’omologazione del piano,configurandosi quale presupposto indispensabile per l’accesso allaristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 CCII. Pertanto, già questolimite dell’impugnazione non gioverebbe al ricorrente, in quanto ilprovvedimento impugnato continuerebbe a fondarsi su una ragionenon incisa dall’impugnazione, di per sé sufficiente a confermare laconclusione di rigetto raggiunta.Numero registro generale 3538/2025Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 11260/2026Data pubblicazione 27/04/2026Infatti, si è da tempo affermato che ove la sentenza sia sorretta dauna pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr.Sez. 1, sent. n. 18641 del 27/07/2017; in precedenza anche Cass. civ.n. 22753 del 2011 e, più recentemente, Sez. 3, sent. n. 13880 del06/07/2020; cfr. altresì, sia pure con riferimento al tema dei confinidelle giurisdizioni, Sez. U, ord. n. 20107 del 22/07/2024).3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nullasulle spese in assenza di costituzione delle parti intimate.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovutoper legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro
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