CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SX3H2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.YAZIDI Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Firenze che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo vizio motivazio- nale per essere stato escluso l'uso personale dello stupefacente e in relazione alla misura della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio sia in relazione all'affermazione di responsabilità (detenzione di involucri termo- saldati e possesso di denaro contante), sia in ragione del trattamento sanzionato- rio, determinato sulla base di criteri edittali improntati al minimo-medio e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della non modestia dei fatti ascritti, della sottoposizione del prevenuto a misura cautelare per nuova ma- nifestazione di attività criminale e per l'assenza di profili di meritevolezza.. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in