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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30267/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLIavverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 21/2/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato avverso il provvedimento del Gip che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, annullava il titolo cautelare, previa riqualificazione dei fatti contestati ex art. 640bis cod.pen. in illecito amministrativo a norma dell'art. 316ter, comma 2, cod.pen., disponendo per l'effetto l'immediata liberazione del [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo: 2.1 la violazione di legge, dovendo i fatti di cui al capo b) essere qualificati come truffa aggravata ex art. 640 bis cod.pen. o, al limite, ex art. 640, comma 2, cod.pen. e sussistendo gravi indizi nei confronti dell'indagato.

Il P.m. assume che la piattaforma acquista e gli stessi interrogatori degli indagati confermano l'esistenza di un accordo tra i predetti e i beneficiari diretto a monetizzare i buoni- cultura e a far conseguire ai gestori della libreria Mondola e ai procacciatori un profitto economico in percentuale per il servizio reso, con frustrazione degli scopi culturali per cui il bonus è stato istituito ed erogato.

Dopo aver ricostruito sulla base delle emergenze investigative il meccanismo fraudolento posto in essere dalla libreria dei Borbone, il p.m. ricorrente censura l'ordinanza del riesame che ha ritenuto di qualificare i fatti alla stregua dell'illecito amministrativo di cui all'art. 316ter, comma 2, cod.pen., segnalando che la qualificazione operata dal collegio cautelare non può essere condivisa in quanto presenta passaggi ricostruttivi della fattispecie che appaiono fuorvianti rispetto al caso concreto.

In proposito, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi che nella specie vi fu induzione in errore degli organi preposti alla verifica della regolarità della procedura, essendo previsto dalla specifica normativa sia un riscontro preventivo che precede la liquidazione sia l'eventualità di controlli successivi alla stessa che furono eseguiti a partire dal dicembre 2019 e provocarono ulteriori artifizi e raggiri e una seconda induzione in errore del MIBACT rispetto all'identità del soggetto accreditato.

Tali aspetti secondo il ricorrente sono stati pretermessi dal collegio cautelare che ha trascurato di considerarli quantomeno per il periodo successivo ai controlli e ai provvedimenti di sospensione e revoca degli affidamenti da parte del MIBACT.

Dopo aver richiamato la natura e le connotazioni strutturali del delitto ex art. 640 bis cod.pen., il P.m. evidenzia che il bonus cultura "18 app" è costruito come una forma di sovvenzione dell'importo di euro 500,00 erogata dallo Stato a favore dei diciottenni per sostenerne la formazione culturale ed è, pertanto, vincolata sotto il profilo oggettivo al raggiungimento degli scopi pubblicistici, con divieto di sostituzione del buono con danaro contante e previsione di utilizzo solo per beni e servizi previsti dalla legge attraverso procedure di registrazione e validazione effettuate d'intesa con i soggetti abilitati sicché il mendacio e le false dichiarazioni rese all'ente sulla spesa e sull'oggetto materiale della prestazione, condizioni necessarie per l'erogazione da parte della Consap dell'importo corrispondente ai buoni spesi, nel caso a giudizio si sono tradotte nell'induzione in errore dell'ente pubblico con conseguente integrazione della truffa ex art. 640 bis cod.pen.

Il ricorrente sottolinea in particolare che, a norma dell'art. 8 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 187, la Consap prima dell'erogazione dei rimborsi agli esercenti accreditati effettua un riscontro delle fatture, funzionale alla liquidazione delle stesse, mediante l'utilizzo dei dati presenti nelle piattaforme telematiche dedicate alla registrazione dei crediti maturati e alla fatturazione elettronica.

Siffatto riscontro di carattere preventivo si somma ai controlli successivi di competenza del MIBAC, cui è delegata la vigilanza sul corretto utilizzo della carta con possibilità di revoca della stessa e cancellazione dall'elenco degli esercizi accreditati in caso di utilizzo irregolare.

L'ordinanza impugnata ha fatto leva sull'asserita esistenza di una sorta di automatismo liquidativo e sulla previsione di controlli solo successivi per inscrivere la massiva riscossione dei buoni cultura nella cornice dell'art. 316 ter cod.pen. senza spiegare come il richiamato riscontro preventivo incida sulla decisione dell'organo preposto alla liquidazione e non ha affrontato il tema dell'incidenza del falso e delle condotte decettive compiute dagli indagati su tale momento procedimentale al fine di stabilire se dette condotte abbiano avuto capacità d'inganno, vista la loro protrazione per oltre cinque anni, resa possibile da un'apparente regolarità formale degli adempimenti richiesti.

Nella specie alle false dichiarazioni dei beneficiari in merito alla spendita del buono in unica soluzione e per l'intero importo si aggiungono le falsità documentali dell'esercente e le false fatturazioni, elementi decisivi per indurre in errore i funzionari preposti alla liquidazione nella fase del riscontro preventivo, sicché i fatti dovevano essere ricondotti alla fattispecie ex art. 640bis cod.pen., atteso il carattere residuale della disposizione di cui all'art. 316 ter cod.pen.

Aggiunge il ricorrente che l'assenza di alcun automatismo nel rimborso dei crediti trova conferma nelle iniziative assunte dal Mibac nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Libreria dei Borbone, ai sensi degli art. 8 e 9 DPCM 2016, sfociati nel 2019 nei provvedimenti amministrativi di sospensione dei pagamenti e dell'accreditamento e successiva cancellazione, provvedimenti che, tuttavia, non inducevano gli indagati a recedere dai propositi criminosi giacché la libreria veniva ceduta alla srl [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver ampliato il proprio oggetto sociale, si riaccreditava presso il MIBACT, nascondendo la reale identità dei gestori con la conseguenza che meccanismo fraudolento veniva reiterato fino a tutto l'anno 2022.

Il P.m. argomenta che, in ogni caso, anche a non voler accedere alla prospettazione accusatoria circa la qualificazione giuridica dei fatti ex art. 640 bis cod.pen., i pagamenti effettuati da Sogei per blocchi di erogazioni pecuniarie e per importi ampiamente superiori alla soglia di rilevanza penale di cui all'art. 316ter, comma 2, cod.pen. avrebbero dovuto indurre a ravvisare quantomeno l'ipotesi penalmente rilevante di cui al comma I. dello stesso articolo.

Inoltre, l'ordinanza impugnata ha apoditticamente escluso l'incidenza sul sistema di controllo del MIBACT dell'istituzione del registro delle vendite, pur trattandosi di adempimento connesso alla fase di verifica preventiva prevista dall'art. 8 DPCM n. 187 e censura la valutazione dei giudici cautelari, i quali non hanno considerato che il focus della fattispecie è costituito dalle multiple comunicazioni di riscossione dei buoni effettuate dall'esercente, con conseguenti richieste di rimborso cumulative per importi esorbitanti . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

I fatti per cui si procede non sono in contestazione.

L'ordinanza impugnata (pag. 3) ha, tuttavia, ritenuto che "l'illecito sistema di arricchimento escogitato dagli indagati...con l'avvenuta illecita monetizzazione di ogni singolo bonus cultura da 500 euro.....la successiva simulazione da parte dell'esercente dell'avvenuta erogazione di prestazioni culturali in realtà mai erogate e la conseguente fatturazione da parte del medesimo esercente, che in tal modo conseguiva illeciti rimborsi", non integra in punto di diritto la fattispecie di truffa ex art. 640 bis cod.pen. ma l'illecito amministrativo previsto al comma secondo dell'art. 316 cod.pen.

La tesi non può trovare concordi. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza n.95/2004, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 316ter cod.pen., ha sottolineato che "appare ....evidente - alla luce tanto del dato normativo, quanto della ratio legis - come l'art. 316-ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall'art. 640-bis cod. pen., coprendo, in specie, gli eventuali margini di scostamento - per difetto - del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode margini la cui concreta entità - correlata alle più o meno ampie capacità di presa che si riconoscano al delitto di truffa, avuto riguardo sia all'elemento degli artifizi o raggiri, in qualunque forma realizzati, sia al requisito dell'induzione in errore - spetta all'interprete identificare, ma sempre nel rispetto della inequivoca vocazione sussidiaria della norma oggi sottoposta a scrutinio; che, in altre parole, rientra nell'ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316-ter cod. pen. integri anche la figura descritta dall'art. 640-bis cod. pen., facendo applicazione, in tal caso, solo di quest'ultima previsione punitiva...". 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito le indicazioni del giudice delle leggi.

In particolare Sez.

U, n. 16568/2007, Carchivi, Rv. 235962, nel dirimere il contrasto interpretativo insorto in ordine all'esatta perimetrazione delle contigue fattispecie, ha rimarcato che l'interprete deve muovere dalla consapevolezza che, in conformità ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. è confinato a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale.

Ha chiarito, inoltre, che poiché in molti casi il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, in tali casi l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.

D'altro canto, l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto.

E quindi l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito. 1.3 Siffatti principi sono stati nella sostanza ribaditi da Sez.

U, n. 7537 del 16/12/2010, dep 2011,Pizzuto, Rv. 249105, e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte la cui rassegna evidenzia che, in aderenza alle linee ermeneutiche richiamate, i casi di indebita percezione di erogazioni pubbliche sono costituiti da fattispecie connotate da una mera attività di autocertificazione dell'agente o dall'omessa comunicazione di informazioni doverose.

Così si è ravvisato il reato ex 316 ter cod.pen. nell'ipotesi di conseguimento di contributi sui fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, mediante la presentazione di una istanza, corredata da documentazione giustificativa, di rimborso delle spese sostenute per attività comunicative e di formazione non spettanti, senza induzione in errore della struttura amministrativa preposta alla liquidazione (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284577 - 10), ovvero nel caso del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme (Sez. 6, n. 29674 del 21/06/2022, Rv. 283612 - 01) o ancora in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 23/2020, (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace relativa ai ricavi degli anni precedenti e al danno arrecato all'attività di impresa dall'emergenza da Covid-19, atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell'imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore (Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022 Rv. 282675 - 01); nell'ipotesi di percezione, da parte di cittadino stabilmente residente all'estero, dell'assegno sociale, la cui erogazione presuppone l'attualità della residenza in Italia (Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Rv. 282264 - 01) o di riscossione dei ratei pensionistici di un genitore defunto, in seguito al mancato assolvimento dell'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale l'avvenuto decesso (Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Rv. 281084-01).

Si tratta di condotte in cui la lesione degli interessi della pubblica amministrazione si ricollega, in violazione dei doveri di lealtà e solidarietà sociale, alla mera rappresentazione della sussistenza delle condizioni richieste per l'accesso ad una prestazione pubblicistica di favore ovvero nell'assicurarsene il già conseguito godimento tacendo l'intervenuta modifica delle proprie condizioni soggettive.

2. Nella specie il Tribunale cautelare non ha fatto esatta applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo trascurato le connotazioni spiccatamente decettive della vicenda a giudizio che, per quanto risulta dalle imputazioni e dalla lettura del provvedimento impugnato, ha visto l'indagato ed i correi partecipi di un articolato piano criminoso dipanatosi in più fasi, dall'individuazione attraverso strutture compiacenti degli elenchi dei neodiciottenni beneficiari del bonus, cui veniva prospettata la possibilità di monetizzazione in luogo dell'acquisto di beni culturali, alla conversione in danaro del bonus in favore dei singoli beneficiari, previo trattenimento di una percentuale per il "servizio" offerto, alla sistematica simulazione della vendita di libri o altri beni e servizi culturali - in realtà mai effettuata dalla Libreria dei Borbone- mediante false dichiarazioni e false registrazioni contabili, al solo scopo di conseguire i successivi ed ingenti rimborsi erogati dal MIBACT per l'intero ammontare del buono, così ottenendo un profitto che nel triennio 2016-2019 è risultato ammontare complessivamente a circa 2.850.000 euro. 2.1 La valutazione dell'ordinanza impugnata muove da una non condivisibile parcellizzazione del compendio investigativo che svaluta, ai fini della diagnosi differenziale tra le fattispecie, il complesso ordito fraudolento, frutto di un'accurata preordinazione, con predisposizione di uomini e mezzi per la realizzazione della condotta sub B), con suddivisione dei ruoli e realizzazione sistematica di falsi dotati di indubbia attitudine all'induzione in errore.

Inoltre, contrariamente a quanto assume l'ordinanza impugnata circa la mancata previsione di controlli preventivi da parte dell'ente erogatore prima della liquidazione dei contributi richiesti, il decreto P.C.M. 15/9/2016 all'art. 8 prevede che Consap "mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse".

Si tratta con tutta evidenza di una verifica, che precede la liquidazione richiesta dal soggetto accreditato, circa la corrispondenza tra gli importi fatturati e appostati sulla piattaforma dedicata e i dati relativi alla spendita dei singoli buoni, anch'essi telematicamente ostesi, attività che si inserisce in uno snodo cruciale della procedura amministrativa e rispetto alla quale deve essere parametrata l'attitudine fraudolenta della documentazione prodotta e l'idoneità all'induzione in errore.

I giudici della cautela hanno in proposito incongruamente svalutato la descrizione da parte della sommaria informatrice Carrata del sistema di alert predisposti per segnalare le situazioni di rischio e attivare in concreto il sistema di controlli anti frode nella fase precedente la liquidazione (pag. 7), dichiarazioni che dimostrano l'esistenza di un apparato di controllo, nella specie all'evidenza eluso, senza che possa assumere rilievo ai fini della qualificazione giuridica l'efficienza o meno dello stesso.

3. Va nondimeno ribadito che, anche a voler prescindere dalla espressa previsione del cennato meccanismo di controllo, i giudici di merito, trascurando la complessiva valutazione delle plurime condotte fraudolente descritte nell'incolpazione provvisoria, non hanno correttamente applicato il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod.pen. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod.pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa (tra molte, Sez.

F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036 - 03; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000 - 01).

Detta affermazione deve essere, infatti, letta, attesi i principi ermeneutici soprarichiamati, alla luce delle peculiari caratteristiche del caso concreto e della specifica normativa di riferimento sicché il reato di cui all'art. 316 ter cod.pen. potrà essere ravvisato solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita "si esaurisca in una falsa dichiarazione all'ente erogatore, ....dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue...") ( in tal senso, Cass. Sez. 2, n. 19841/23 del 12/1/2023, non mass.).

4. Appare, dunque, sussistente nella specie la denunziata violazione di legge in quanto l'ordinanza impugnata ha destrutturato la articolata vicenda a giudizio nelle singole illecite percezioni, ricusando una lettura complessiva del compendio acquisito in contrasto con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità; ha negato incongruamente la natura di controllo preventivo all'attività di riscontro previsto dall'art. 8, comma 2, DPCM187/16, nonostante le già evocate dichiarazioni della s.i.

Carrata circa l'attuazione di verifiche ante-liquidazione (pag. 7), nella specie all'evidenza eluse; ha immotivatamente svalutato il dato organizzativo, trasfuso nella contestazione associativa, che fotografa una realtà criminosa dettagliatamente pianificata, finalizzata all'attuazione di un'articolata filiera decettiva allo scopo di indurre l'amministrazione pubblica a ritenere esistenti i presupposti per il riconoscimento dei crediti per servizi culturali mai resi.

La ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato non può, dunque, andare esente da censura in quanto espressione di un'ingiustificata estensione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod.pen. - contraria alla ratio legis - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una imponente attività truffaldina e in cui false dichiarazioni all'ente si pongono solo come uno dei plurimi segmenti della azione delittuosa, la cui complessiva portata deve essere debitamente considerata ai fini dell'inquadramento giuridico delle condotte di cui al capo B.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla provvista indiziaria e alla qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente ascritti al capo B), con assorbimento dei residui rilievi del P.m. ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l'ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLIavverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 21/2/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato avverso il provvedimento del Gip che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, annullava il titolo cautelare, previa riqualificazione dei fatti contestati ex art. 640bis cod.pen. in illecito amministrativo a norma dell'art. 316ter, comma 2, cod.pen., disponendo per l'effetto l'immediata liberazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo: 2.1 la violazione di legge, dovendo i fatti di cui al capo b) essere qualificati come truffa aggravata ex art. 640 bis cod.pen. o, al limite, ex art. 640, comma 2, cod.pen. e sussistendo gravi indizi nei confronti dell'indagato. Il P.m. assume che la piattaforma acquista e gli stessi interrogatori degli indagati confermano l'esistenza di un accordo tra i predetti e i beneficiari diretto a monetizzare i buoni- cultura e a far conseguire ai gestori della libreria Mondola e ai procacciatori un profitto economico in percentuale per il servizio reso, con frustrazione degli scopi culturali per cui il bonus è stato istituito ed erogato. Dopo aver ricostruito sulla base delle emergenze investigative il meccanismo fraudolento posto in essere dalla libreria dei Borbone, il p.m. ricorrente censura l'ordinanza del riesame che ha ritenuto di qualificare i fatti alla stregua dell'illecito amministrativo di cui all'art. 316ter, comma 2, cod.pen., segnalando che la qualificazione operata dal collegio cautelare non può essere condivisa in quanto presenta passaggi ricostruttivi della fattispecie che appaiono fuorvianti rispetto al caso concreto. In proposito, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi che nella specie vi fu induzione in errore degli organi preposti alla verifica della regolarità della procedura, essendo previsto dalla specifica normativa sia un riscontro preventivo che precede la liquidazione sia l'eventualità di controlli successivi alla stessa che furono eseguiti a partire dal dicembre 2019 e provocarono ulteriori artifizi e raggiri e una seconda induzione in errore del MIBACT rispetto all'identità del soggetto accreditato. Tali aspetti secondo il ricorrente sono stati pretermessi dal collegio cautelare che ha trascurato di considerarli quantomeno per il periodo successivo ai controlli e ai provvedimenti di sospensione e revoca degli affidamenti da parte del MIBACT. Dopo aver richiamato la natura e le connotazioni strutturali del delitto ex art. 640 bis cod.pen., il P.m. evidenzia che il bonus cultura "18 app" è costruito come una forma di sovvenzione dell'importo di euro 500,00 erogata dallo Stato a favore dei diciottenni per sostenerne la formazione culturale ed è, pertanto, vincolata sotto il profilo oggettivo al raggiungimento degli scopi pubblicistici, con divieto di sostituzione del buono con danaro contante e previsione di utilizzo solo per beni e servizi previsti dalla legge attraverso procedure di registrazione e validazione effettuate d'intesa con i soggetti abilitati sicché il mendacio e le false dichiarazioni rese all'ente sulla spesa e sull'oggetto materiale della prestazione, condizioni necessarie per l'erogazione da parte della Consap dell'importo corrispondente ai buoni spesi, nel caso a giudizio si sono tradotte nell'induzione in errore dell'ente pubblico con conseguente integrazione della truffa ex art. 640 bis cod.pen. Il ricorrente sottolinea in particolare che, a norma dell'art. 8 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 187, la Consap prima dell'erogazione dei rimborsi agli esercenti accreditati effettua un riscontro delle fatture, funzionale alla liquidazione delle stesse, mediante l'utilizzo dei dati presenti nelle piattaforme telematiche dedicate alla registrazione dei crediti maturati e alla fatturazione elettronica. Siffatto riscontro di carattere preventivo si somma ai controlli successivi di competenza del MIBAC, cui è delegata la vigilanza sul corretto utilizzo della carta con possibilità di revoca della stessa e cancellazione dall'elenco degli esercizi accreditati in caso di utilizzo irregolare. L'ordinanza impugnata ha fatto leva sull'asserita esistenza di una sorta di automatismo liquidativo e sulla previsione di controlli solo successivi per inscrivere la massiva riscossione dei buoni cultura nella cornice dell'art. 316 ter cod.pen. senza spiegare come il richiamato riscontro preventivo incida sulla decisione dell'organo preposto alla liquidazione e non ha affrontato il tema dell'incidenza del falso e delle condotte decettive compiute dagli indagati su tale momento procedimentale al fine di stabilire se dette condotte abbiano avuto capacità d'inganno, vista la loro protrazione per oltre cinque anni, resa possibile da un'apparente regolarità formale degli adempimenti richiesti. Nella specie alle false dichiarazioni dei beneficiari in merito alla spendita del buono in unica soluzione e per l'intero importo si aggiungono le falsità documentali dell'esercente e le false fatturazioni, elementi decisivi per indurre in errore i funzionari preposti alla liquidazione nella fase del riscontro preventivo, sicché i fatti dovevano essere ricondotti alla fattispecie ex art. 640bis cod.pen., atteso il carattere residuale della disposizione di cui all'art. 316 ter cod.pen. Aggiunge il ricorrente che l'assenza di alcun automatismo nel rimborso dei crediti trova conferma nelle iniziative assunte dal Mibac nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Libreria dei Borbone, ai sensi degli art. 8 e 9 DPCM 2016, sfociati nel 2019 nei provvedimenti amministrativi di sospensione dei pagamenti e dell'accreditamento e successiva cancellazione, provvedimenti che, tuttavia, non inducevano gli indagati a recedere dai propositi criminosi giacché la libreria veniva ceduta alla srl [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver ampliato il proprio oggetto sociale, si riaccreditava presso il MIBACT, nascondendo la reale identità dei gestori con la conseguenza che meccanismo fraudolento veniva reiterato fino a tutto l'anno 2022. Il P.m. argomenta che, in ogni caso, anche a non voler accedere alla prospettazione accusatoria circa la qualificazione giuridica dei fatti ex art. 640 bis cod.pen., i pagamenti effettuati da Sogei per blocchi di erogazioni pecuniarie e per importi ampiamente superiori alla soglia di rilevanza penale di cui all'art. 316ter, comma 2, cod.pen. avrebbero dovuto indurre a ravvisare quantomeno l'ipotesi penalmente rilevante di cui al comma I. dello stesso articolo. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha apoditticamente escluso l'incidenza sul sistema di controllo del MIBACT dell'istituzione del registro delle vendite, pur trattandosi di adempimento connesso alla fase di verifica preventiva prevista dall'art. 8 DPCM n. 187 e censura la valutazione dei giudici cautelari, i quali non hanno considerato che il focus della fattispecie è costituito dalle multiple comunicazioni di riscossione dei buoni effettuate dall'esercente, con conseguenti richieste di rimborso cumulative per importi esorbitanti . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. I fatti per cui si procede non sono in contestazione. L'ordinanza impugnata (pag. 3) ha, tuttavia, ritenuto che "l'illecito sistema di arricchimento escogitato dagli indagati...con l'avvenuta illecita monetizzazione di ogni singolo bonus cultura da 500 euro.....la successiva simulazione da parte dell'esercente dell'avvenuta erogazione di prestazioni culturali in realtà mai erogate e la conseguente fatturazione da parte del medesimo esercente, che in tal modo conseguiva illeciti rimborsi", non integra in punto di diritto la fattispecie di truffa ex art. 640 bis cod.pen. ma l'illecito amministrativo previsto al comma secondo dell'art. 316 cod.pen. La tesi non può trovare concordi. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza n.95/2004, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 316ter cod.pen., ha sottolineato che "appare ....evidente - alla luce tanto del dato normativo, quanto della ratio legis - come l'art. 316-ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall'art. 640-bis cod. pen., coprendo, in specie, gli eventuali margini di scostamento - per difetto - del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode margini la cui concreta entità - correlata alle più o meno ampie capacità di presa che si riconoscano al delitto di truffa, avuto riguardo sia all'elemento degli artifizi o raggiri, in qualunque forma realizzati, sia al requisito dell'induzione in errore - spetta all'interprete identificare, ma sempre nel rispetto della inequivoca vocazione sussidiaria della norma oggi sottoposta a scrutinio; che, in altre parole, rientra nell'ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316-ter cod. pen. integri anche la figura descritta dall'art. 640-bis cod. pen., facendo applicazione, in tal caso, solo di quest'ultima previsione punitiva...". 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito le indicazioni del giudice delle leggi. In particolare Sez. U, n. 16568/2007, Carchivi, Rv. 235962, nel dirimere il contrasto interpretativo insorto in ordine all'esatta perimetrazione delle contigue fattispecie, ha rimarcato che l'interprete deve muovere dalla consapevolezza che, in conformità ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. è confinato a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale. Ha chiarito, inoltre, che poiché in molti casi il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, in tali casi l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D'altro canto, l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto. E quindi l'accertamento dell'esistenza di un'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurazione del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito. 1.3 Siffatti principi sono stati nella sostanza ribaditi da Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep 2011,Pizzuto, Rv. 249105, e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte la cui rassegna evidenzia che, in aderenza alle linee ermeneutiche richiamate, i casi di indebita percezione di erogazioni pubbliche sono costituiti da fattispecie connotate da una mera attività di autocertificazione dell'agente o dall'omessa comunicazione di informazioni doverose. Così si è ravvisato il reato ex 316 ter cod.pen. nell'ipotesi di conseguimento di contributi sui fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, mediante la presentazione di una istanza, corredata da documentazione giustificativa, di rimborso delle spese sostenute per attività comunicative e di formazione non spettanti, senza induzione in errore della struttura amministrativa preposta alla liquidazione (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284577 - 10), ovvero nel caso del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme (Sez. 6, n. 29674 del 21/06/2022, Rv. 283612 - 01) o ancora in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 23/2020, (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace relativa ai ricavi degli anni precedenti e al danno arrecato all'attività di impresa dall'emergenza da Covid-19, atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell'imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore (Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022 Rv. 282675 - 01); nell'ipotesi di percezione, da parte di cittadino stabilmente residente all'estero, dell'assegno sociale, la cui erogazione presuppone l'attualità della residenza in Italia (Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Rv. 282264 - 01) o di riscossione dei ratei pensionistici di un genitore defunto, in seguito al mancato assolvimento dell'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale l'avvenuto decesso (Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Rv. 281084-01). Si tratta di condotte in cui la lesione degli interessi della pubblica amministrazione si ricollega, in violazione dei doveri di lealtà e solidarietà sociale, alla mera rappresentazione della sussistenza delle condizioni richieste per l'accesso ad una prestazione pubblicistica di favore ovvero nell'assicurarsene il già conseguito godimento tacendo l'intervenuta modifica delle proprie condizioni soggettive. 2. Nella specie il Tribunale cautelare non ha fatto esatta applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo trascurato le connotazioni spiccatamente decettive della vicenda a giudizio che, per quanto risulta dalle imputazioni e dalla lettura del provvedimento impugnato, ha visto l'indagato ed i correi partecipi di un articolato piano criminoso dipanatosi in più fasi, dall'individuazione attraverso strutture compiacenti degli elenchi dei neodiciottenni beneficiari del bonus, cui veniva prospettata la possibilità di monetizzazione in luogo dell'acquisto di beni culturali, alla conversione in danaro del bonus in favore dei singoli beneficiari, previo trattenimento di una percentuale per il "servizio" offerto, alla sistematica simulazione della vendita di libri o altri beni e servizi culturali - in realtà mai effettuata dalla Libreria dei Borbone- mediante false dichiarazioni e false registrazioni contabili, al solo scopo di conseguire i successivi ed ingenti rimborsi erogati dal MIBACT per l'intero ammontare del buono, così ottenendo un profitto che nel triennio 2016-2019 è risultato ammontare complessivamente a circa 2.850.000 euro. 2.1 La valutazione dell'ordinanza impugnata muove da una non condivisibile parcellizzazione del compendio investigativo che svaluta, ai fini della diagnosi differenziale tra le fattispecie, il complesso ordito fraudolento, frutto di un'accurata preordinazione, con predisposizione di uomini e mezzi per la realizzazione della condotta sub B), con suddivisione dei ruoli e realizzazione sistematica di falsi dotati di indubbia attitudine all'induzione in errore. Inoltre, contrariamente a quanto assume l'ordinanza impugnata circa la mancata previsione di controlli preventivi da parte dell'ente erogatore prima della liquidazione dei contributi richiesti, il decreto P.C.M. 15/9/2016 all'art. 8 prevede che Consap "mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse". Si tratta con tutta evidenza di una verifica, che precede la liquidazione richiesta dal soggetto accreditato, circa la corrispondenza tra gli importi fatturati e appostati sulla piattaforma dedicata e i dati relativi alla spendita dei singoli buoni, anch'essi telematicamente ostesi, attività che si inserisce in uno snodo cruciale della procedura amministrativa e rispetto alla quale deve essere parametrata l'attitudine fraudolenta della documentazione prodotta e l'idoneità all'induzione in errore. I giudici della cautela hanno in proposito incongruamente svalutato la descrizione da parte della sommaria informatrice Carrata del sistema di alert predisposti per segnalare le situazioni di rischio e attivare in concreto il sistema di controlli anti frode nella fase precedente la liquidazione (pag. 7), dichiarazioni che dimostrano l'esistenza di un apparato di controllo, nella specie all'evidenza eluso, senza che possa assumere rilievo ai fini della qualificazione giuridica l'efficienza o meno dello stesso. 3. Va nondimeno ribadito che, anche a voler prescindere dalla espressa previsione del cennato meccanismo di controllo, i giudici di merito, trascurando la complessiva valutazione delle plurime condotte fraudolente descritte nell'incolpazione provvisoria, non hanno correttamente applicato il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod.pen. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod.pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa (tra molte, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036 - 03; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000 - 01). Detta affermazione deve essere, infatti, letta, attesi i principi ermeneutici soprarichiamati, alla luce delle peculiari caratteristiche del caso concreto e della specifica normativa di riferimento sicché il reato di cui all'art. 316 ter cod.pen. potrà essere ravvisato solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita "si esaurisca in una falsa dichiarazione all'ente erogatore, ....dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue...") ( in tal senso, Cass. Sez. 2, n. 19841/23 del 12/1/2023, non mass.). 4. Appare, dunque, sussistente nella specie la denunziata violazione di legge in quanto l'ordinanza impugnata ha destrutturato la articolata vicenda a giudizio nelle singole illecite percezioni, ricusando una lettura complessiva del compendio acquisito in contrasto con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità; ha negato incongruamente la natura di controllo preventivo all'attività di riscontro previsto dall'art. 8, comma 2, DPCM187/16, nonostante le già evocate dichiarazioni della s.i. Carrata circa l'attuazione di verifiche ante-liquidazione (pag. 7), nella specie all'evidenza eluse; ha immotivatamente svalutato il dato organizzativo, trasfuso nella contestazione associativa, che fotografa una realtà criminosa dettagliatamente pianificata, finalizzata all'attuazione di un'articolata filiera decettiva allo scopo di indurre l'amministrazione pubblica a ritenere esistenti i presupposti per il riconoscimento dei crediti per servizi culturali mai resi. La ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato non può, dunque, andare esente da censura in quanto espressione di un'ingiustificata estensione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod.pen. - contraria alla ratio legis - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una imponente attività truffaldina e in cui false dichiarazioni all'ente si pongono solo come uno dei plurimi segmenti della azione delittuosa, la cui complessiva portata deve essere debitamente considerata ai fini dell'inquadramento giuridico delle condotte di cui al capo B. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla provvista indiziaria e alla qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente ascritti al capo B), con assorbimento dei residui rilievi del P.m. ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordin
Sentenza Cassazione n. 30267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris