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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14226/2026

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ntonellaCusinnonchésul ricorso iscritto al n. 7569/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S.

N. 2 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026Gino Redigolo, rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 705/2022depositata il 17/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona dei [OSCURATO:PERSONA]Erba e [OSCURATO:PERSONA], che hannochiesto di accogliere i ricorsi e di enunciare il principio di dirittoesposto nelle memorie.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].1.- La Regione del Veneto ha proposto ricorso, notificato il 16 marzo2023 ed iscritto al n.

R.G. 6232/2023, articolato in unico motivo,avverso la sentenza n. 705/2022 della Corte d’appello di Venezia,pubblicata il 17 gennaio 2023.L’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana” (successore dell’AziendaU.L.S.S. n. 8) ha proposto ricorso notificato il 18 marzo 2023 ediscritto al n.

R.G. 7569/2023, articolato in tre motivi, avverso lastessa sentenza n. 705/2022 della Corte d’appello di Venezia.Ha resistito con controricorsi [OSCURATO:PERSONA].2. – La causa ha per oggetto la domanda per differenze retributiveavanzata dal dottor [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo svolgimentodell’incarico di direttore generale presso l’Azienda U.L.S.S. n. 7 (neglianni 1995-1999) e presso l’Azienda U.L.S.S. n. 8 (negli anni 2000-2007), sul presupposto dell’adeguamento dei compensi spettanti aidirettori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali rispetto agliincrementi delle retribuzioni della dirigenza del comparto sanitarioNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026intervenuti negli anni 2000-2007. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 73/2013 condannò la Regione del Veneto apagare al dottor [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di €588.732,33, oltre interessi e rivalutazione, di cui € 253.886,77 acarico dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 ed € 334.845,55 a carico dell’AziendaU.L.S.S. n. 8.3. - La sentenza di primo grado è stata appellata dall’AziendaU.L.S.S. n. 8 e dalla Regione del Veneto.4. - Riunite le impugnazioni, all’udienza del 16 febbraio 2017 è statadisposta la sospensione del giudizio in base a quanto risultante dalrelativo verbale: “[i] procuratori delle parti concordemente chiedonoche sia disposta la sospensione del presente processo fino alladecisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudiziorelativo a domanda analoga a quella proposta in causa da direttoregenerale di ASL.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegna a non dare esecuzionealla sentenza di 1° grado favorevole prima della pronuncia diCassazione.

La Corte dispone che la causa sia sospesa, nei terminidell’accordo tra le parti”.5. - La Regione del Veneto ha poi provveduto alla riassunzionemediante ricorso depositato il 14 febbraio 2022, dopo che la Corte dicassazione aveva pronunciato la sentenza n. 12640/2021, pubblicatail 12 maggio 2021, nonché la sentenza n. 12940/2021, pubblicata il13 maggio 2021, nelle cause tra A.P., direttore generale di altre ASL,le medesime aziende sanitarie e la Regione del Veneto.6. - Su conforme eccezione dell’appellato, la Corte d’appello diVenezia ha dichiarato estinto il giudizio per la tardività dellariassunzione effettuata il 14 febbraio 2022.

La Corte di Venezia haaffermato che all’udienza del 16 febbraio 2017 era stata disposta nonla sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma laNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026sospensione ‹‹volontaria›› di cui all’art. 296 c.p.c., ipotesi comunquesoggetta ai termini di cui all’art. 297 c.p.c.7. - La sentenza impugnata, per argomentare la ritenuta operativitànella specie degli artt. 296 e 297 c.p.c., ha prestato adesione allaricostruzione operata nella sentenza n. 7580/2013 di questa Corte,pubblicata il 26 marzo 2013, inerente ad un caso di riassunzione diprocesso sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimitàcostituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito diquestione sollevata da altro giudice.7.1. - La Corte d’appello ha quindi definito “irrilevante la questione,sulla quale le parti si sono pure soffermate, relativa al passaggio ingiudicato della sentenza della Corte di Cassazione n. 12640/2021” edha poi sostenuto che il dies a quo del termine di riassunzione dovesserinvenirsi nella data di decisione del primo giudizio pendente inCassazione (12 maggio 2021), evincendosi sotto più aspetti che laRegione del Veneto fosse ‹‹a conoscenza›› della pronuncia dellasentenza n. 12640 del 2021, essendo, del resto, essa stessa parte diquel processo.7.2. – La Corte d’appello ha parimenti escluso che vi fosse stata unatempestiva riassunzione del giudizio ad opera dell’Azienda U.L.S.S. n.2 (che non era stata parte del procedimento svoltosi dinanzi allaCorte di cassazione, culminato con la sentenza n. 12640 del 2021).Ciò in quanto la U.L.S.S. n. 2 si era comunque costituita soltanto conmemoria del 10 ottobre 2022, dopo quindi la riassunzione effettuatadalla Regione del Veneto mediante il ricorso depositato il 14 febbraio2022 e dopo la pronuncia e la comunicazione a tutte le parti, in data9 marzo 2022, del decreto di fissazione dell’udienza per laprosecuzione del processo, segnante, in ogni caso, la “legaleconoscenza dell’intervento della sentenza della Corte di Cassazione edell’avvenuta riassunzione da parte della Regione”.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/20268. – Fissata per la decisione dei ricorsi dinanzi alla Sezione Lavorol’adunanza del 5 febbraio 2025, i difensori della Regione del Veneto,nel ricorso iscritto al NRG. 6232/2023, e il difensore della AziendaU.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, con riferimento al ricorso iscritto alNRG 7569/2023, in data 20 gennaio 2025 hanno presentato, a normadell’art. 376, comma 2, c.p.c. istanza di rimessione alle Sezioni Unite,perché le stesse si pronunciassero sulla questione della c.d.sospensione anomala o atipica e della individuazione del dies a quoda cui far decorrere il relativo termine per riassumere un giudizio cosìsospeso.8.1. – Con provvedimento del 28 gennaio 2025, il PresidenteAggiunto, ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all’art. 374,comma 2, c.p.c., ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite perpronunciare sulla questione di massima di particolare importanza sesia configurabile la sospensione impropria in senso lato del processocivile, se ad essa sia applicabile l’art. 297 c.p.c. e quale siaeventualmente il dies a quo di decorrenza del relativo termine.8.2. – Ha depositato memorie il Pubblico Ministero, chiedendo diaccogliere i ricorsi e di enunciare il principio di diritto nei termini diseguito esposti.Hanno depositato memorie altresì [OSCURATO:PERSONA] e l’Azienda U.L.S.S.n. 2 “Marca trevigiana”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso proposto dalla Regione del Veneto, iscritto al n.

R.G.6232/2023, e il ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marcatrevigiana”, iscritto al n.

R.G. 7569/2023, devono essere riuniti anorma dell’art. 335 c.p.c.

Essendo stato notificato il 16 marzo 2023 ilricorso iscritto al n.

R.G. 6232/2023, quello poi notificato il 18 marzo2023 ed iscritto al n.

R.G. 7569/2023, ancorché formulato con atto asé stante, si converte in ricorso incidentale.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/20262. - L’unico motivo del ricorso spiegato dalla Regione del Venetodeduce la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazionedell’art. 297 c.p.c., in violazione degli artt. 152 c.p.c. e 14 preleggi.La doglianza critica le argomentazioni offerte dalla sentenza n. 7580del 2013, cui si è conformata la Corte d’appello di Venezia,osservando che l’art. 297 c.p.c. si riferisce soltanto alla sospensionenecessaria ex art. 295 c.p.c. e non ne è consentita una applicazioneanalogica.

Tanto meno corretta, ad avviso della ricorrente principale,è la riconduzione della sospensione anomala o atipica alla c.d.sospensione volontaria di cui all’art. 296 c.p.c., la quale non ponealcun problema di prosecuzione del giudizio, in quanto è disposta perun tempo predefinito (non superiore a tre mesi).

La conseguenza ditale ricostruzione è che alla sospensione volontaria non potrebbe maiapplicarsi l’art. 297 c.p.c., perché quest’ultimo presuppone chel’istanza venga proposta dopo la cessazione della causa disospensione.

Dunque, la sospensione c.d. anomala o atipica andrebbemodellata sulla fattispecie di quella necessaria, con la quale condivideil connotato della indeterminatezza del momento in cui cesserà lacausa della sospensione e quindi la potenziale applicabilità dell’art.297 c.p.c.: ma l’art. 297, inequivocabilmente, si applica alla solasospensione necessaria.Il primo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marcatrevigiana” deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 152,296 e 297 c.p.c. per l’erronea declaratoria di estinzione del giudizio.La censura espone che non vi è ragione per ricondurre unasospensione come quella disposta all’udienza del 16 febbraio 2017dalla Corte d’appello di Venezia alla fattispecie della sospensionevolontaria ex art. 296 c.p.c.

La ricorrente incidentale osserva che ilgiudizio si trovava nella fase della decisione e che il provvedimentonon determinava il periodo in cui il processo rimaneva sospeso,Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026dovendosi comunque attendere la pronuncia della Corte di cassazionesul caso analogo.

Dal provvedimento del 16 febbraio 2017risulterebbe che i giudici di appello avessero non soltantoassecondato una richiesta delle parti, quanto ritenuto opportunosoprassedere temporaneamente dalla decisione.

Si trattava, quindi, diun caso di sospensione ulteriore rispetto a quelli regolati dagli artt.295 c.p.c. e 296 c.p.c., cui non sarebbe applicabile l’art. 297 c.p.c.Il secondo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2“Marca trevigiana” denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 152, 296 e 297 c.p.c., con riferimento alla declaratoria diestinzione del giudizio, evidenziando che, anche a voler ammettereche nella fattispecie per cui è causa dovesse operare l’art. 297 c.p.c.,la riassunzione effettuata dalla Regione del Veneto non si sarebbecomunque rivelata tardiva.

La Corte d’appello di Venezia, affermandoche la decorrenza del termine di riassunzione dovesse intendersisegnata dalla data della decisione del "caso-guida" all’esame dellaCorte di cassazione, avrebbe creato un termine perentorio nonprevisto dalla legge, mutuato dal primo comma dell’art. 297 c.p.c.,che tuttavia si riferisce al passaggio in giudicato della sentenza chedefinisce la controversia pregiudicante di cui all’art. 295 c.p.c.Da ultimo, il secondo motivo del ricorso incidentale assume che lasentenza della Corte di cassazione n. 12640/2021, pubblicata il 12maggio 2021, sarebbe passata in giudicato il 12 novembre 2021,sicché il termine di tre mesi ai sensi del primo comma dell’art. 297c.p.c. sarebbe venuto a scadere proprio il 14 febbraio 2022, giornocoincidente con quello del deposito del ricorso per la riassunzioneeffettuato dalla Regione del Veneto.Il terzo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marcatrevigiana” censura, infine, la violazione e falsa applicazione degliartt. 296 e 297 c.p.c., con riferimento alla declaratoria di estinzioneNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026del giudizio nei riguardi della medesima ricorrente incidentale.

Ladoglianza evidenzia che solo con la comunicazione del decreto difissazione dell’udienza ricevuta il 9 marzo 2022 il difensoredell’Azienda U.L.S.S. n. 8 ebbe notizia della decisione resa dalla Cortedi cassazione nel caso analogo, allorché, quindi, la causa era stata giàriassunta mediante il ricorso depositato il 14 febbraio 2022 dallaRegione del Veneto, sicché alcuna ulteriore riassunzione potevaesigersi da parte dell’Azienda sanitaria.3. – Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] resiste alle avverse censure,ritenendole inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., inquanto la Corte d’appello di Venezia avrebbe deciso la questione didiritto in modo conforme alla sentenza di questa Corte n. 1699/1987,pubblicata il 17 febbraio 1987, nonché alla sentenza n. 12735/1992,pubblicata il 28 novembre 1992, ed ancora alla sentenza n.7580/2013, pubblicata il 26 marzo 2013.

Il controricorrente replicache, sulla base dei due precedenti più remoti appena richiamati, iltermine per la riassunzione, decorrente dalla pubblicazione delladecisione sul caso analogo, avrebbe dovuto reputarsi quanto menoordinatorio, in virtù del principio dettato dall’art. 152, comma 2,c.p.c., senza che nella specie risultasse formulata alcuna utile istanzadi proroga prima della sua scadenza.

Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni modo, non potrebbe ammettersi, in forza delprincipio della ragionevole durata del processo, un meccanismo diriassunzione della causa rimesso alla mera volontà delle parti.4. – Il Pubblico Ministero nelle memorie depositate ai sensi dell’art.378, comma 1, c.p.c., ha chiesto di accogliere i ricorsi, enunciando ilseguente principio di diritto: “[è] inammissibile la sospensione delgiudizio in attesa della decisione su una questione di costituzionalità osu una pregiudiziale eurounitaria, sollevate in altro giudizio ovvero diuna decisione della Corte di cassazione su un altro giudizio, anche seNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026vi è l’accordo fra le parti ed il giudice non abbia fissato un’udienza perla prosecuzione.

In caso sia disposta una tale sospensione e le partinon abbiano richiesto il regolamento di competenza ex art. 42 cpc, iltermine per la riassunzione del giudizio è quello perentorio di cuiall’art. 297 cpc, che decorre dalla comunicazione, da parte dellacancelleria, o dalla notificazione della controparte del provvedimentoin attesa del quale era stata disposta la sospensione ovvero dalladichiarazione proveniente dalla stessa parte che, riassumendo ilprocesso, affermi di essere a conoscenza del provvedimento”.5. – Per l’identità dei profili affrontati nelle rispettive censure,possono esaminarsi congiuntamente l’unico motivo del ricorsoavanzato dalla Regione del Veneto e il primo motivo del ricorsoproposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”.5.1. - Questi motivi investono la questione - ritenuta di massima diparticolare importanza nel decreto emesso in data 28 gennaio 2025dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] - se sia configurabile la sospensioneimpropria in senso lato del processo civile, se ad essa sia applicabilel’art. 297 c.p.c. e quale sia eventualmente il dies a quo di decorrenzadel relativo termine.Tale questione concerne dunque, in via più generale, il punto diequilibrio tra i poteri di iniziativa del giudice e quelli delle parti,riguardando, così, non soltanto considerazioni di tecnica processuale,ma anche, e prima ancora, lo scopo del ‹‹giusto processo civile››,che, come spiegava già la sentenza della Corte costituzionale n. 220del 1986, ‹‹vien celebrato non già per sfociare in pronunceprocedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti chevi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per renderepronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto››.5.2. - Come avverte lo stesso decreto di assegnazione dei ricorsi aqueste Sezioni Unite, si tratta di tema che riguarda sia la disciplinaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026della sospensione concordata su istanza delle parti di cui all’art. 296c.p.c., sia la ricostruzione di quelle ipotesi di c.d.

“sospensioneimpropria” in senso lato, le quali comprendono le numerose efrequenti fattispecie in cui il processo subisce un periodo di stasi, operché la sua definizione dipende dalla risoluzione di una medesimaquestione su cui è attesa una pronuncia della Corte di cassazione darendere in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché il giudicedeve applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevatouna questione di legittimità costituzionale, oppure abbia dispostorinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.5.3. - Dalla ricognizione di alcune recenti decisioni delle sezionisemplici di questa Corte, richiamate nel decreto del 28 gennaio 2025e che di seguito saranno riprese, emerge, secondo quanto afferma ilmedesimo provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA], una difformità diinterpretazioni circa l’ammissibilità e gli eventuali conseguenti effettidella c.d. sospensione “impropria” in senso lato del processo.Ciò rivela l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità delle censureai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., sollevata dal controricorrente: ilprovvedimento impugnato ha infatti risolto una questione di diritto inordine alla quale non sussiste un consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità.I profili di contrasto riguardano: a) se la sospensione impropria insenso lato del processo civile, pur diffusa nella prassi, costituisca unasospensione facoltativa praeter o contra legem; b) se, una volta cheessa sia stata comunque disposta, le parti debbano chiedere lafissazione di un’udienza nel rispetto dell’art. 297 c.p.c.; c) quale sia,infine, il dies a quo di decorrenza del relativo termine.5.4. – Il decreto di assegnazione dei ricorsi a queste Sezioni Unitesegnala che la questione in esame emerge anche nelle pronunce dellaCorte costituzionale, la quale ha talvolta stigmatizzato la prassi dellaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026“sospensione impropria” disposta in attesa della decisione sullaquestione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stessenorme, sollevata da altro giudice.Nel medesimo decreto si menziona altresì la sentenza del Consiglio diStato ([OSCURATO:PERSONA]) 22 marzo 2024, n. 4, attinente allaconfigurabilità e agli effetti della c.d. sospensione impropria “in sensolato” del processo amministrativo.6. – Queste Sezioni Unite, ancora di recente, con la sentenza n.21763/2021, del 29 luglio 2021, nel definire l’ambito dellasospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., conriguardo (salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizionenormativa specifica) al rapporto di pregiudizialità tecnica fra duecause, differenziandola dalla c.d. sospensione facoltativa previstadall’art. 337, comma 2, c.p.c., hanno ricondotto la soluzione presceltaai principi costituzionali, convenzionali e sovranazionali dellaragionevole durata del processo e della effettività della tutelagiurisdizionale.

La relazione di pregiudizialità tecnica fra le due cause,richiesta dall’art. 295 c.p.c., suppone, in particolare, un rapportogiuridico pregiudiziale che appartiene alla fattispecie di un distintorapporto giuridico pregiudicato, e non già la semplice rilevanza dellamedesima questione di interpretazione o di legittimità della norma daapplicare devoluta da altro giudice.La sentenza n. 21763 del 2021 ha definito la sospensione ex art. 295c.p.c. come ‹‹una vicenda anomala o di crisi del processo dicognizione …, che influisce sull’andamento normale del processo, cuiimprime un arresto dello svolgimento››.Accanto alla sospensione necessaria, si pone la sospensione c.d.volontaria, la quale, tuttavia, postula l’istanza “di tutte le parti”, puòessere disposta “per una sola volta” e si protrae “per un periodo nonsuperiore a tre mesi”.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/20266.1. – La sentenza n. 21763 del 2021 ha, in verità, confermato lapropensione ormai consolidata da tempo per una lettura restrittivadell’istituto della sospensione necessaria del processo, emergente giàdalle pronunce delle Sezioni Unite n. 10027/2012 del 19 giugno 2012e n. 14060/2004 del 26 luglio 2004, ove si osservava che la vicendacontemplata dall’art. 295 c.p.c. ‹‹determina l’arresto del processodipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve,poiché la paralisi del processo è destinata a protrarsi fino al passaggioin giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (art. 297, comma1, c.p.c.), onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati.

In tal modo,in funzione della realizzazione del valore processuale dell’armonia deigiudicati, viene sacrificato il valore processuale della sollecitadefinizione dei giudizi››.

Questa lettura restrittiva dell’art. 295 c.p.c.,secondo i precedenti ora ricordati, oltre ad essere imposta dal testodell’art. 111, secondo comma, Cost. fissato dalla legge costituzionale23 novembre 1999, n. 2, troverebbe conferma prima ancora nellariformulazione dell’art. 42 c.p.c. operata dalla legge 26 novembre1990, n. 353, con la previsione che i provvedimenti che dichiarano lasospensione del processo ai sensi dell’art. 295 dello stesso codicepossono essere impugnati con l’istanza di regolamento dicompetenza.In tal senso, l’ordinanza n. 14670/2003 di queste Sezioni Unite,pubblicata il 1° ottobre 2003, chiariva che nel quadro di disciplinaemergente dalla riforma del 1990 del codice di rito non vi è più spazio‹‹per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione delprocesso, esercitabile dal Giudice fuori dai casi tassativi disospensione legale.

Atteso che, ove pure ammessa in tesi, una talefacoltà - oltre che inconciliabile con il rilevato "disfavore nei confrontidel fenomeno sospensivo" sotteso alla riforma dell’art. 42 c.p.c. esottolineato anche dal giudice delle leggi (sent. n. 182/96) - siNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026porrebbe comunque in insanabile contrasto sia con il principio dieguaglianza (art. 3) e della tutela giurisdizionale (art. 24) che con ilcanone, infine, della "durata ragionevole", che la legge deveassicurare nel quadro del "giusto processo" ai sensi del novellato art.111 Cost. (cfr. Cass. 11987/01)››.

Con la conseguenza che ‹‹unavolta esclusa l’immanente possibilità di una sospensione facoltativaope iudicis del giudizio, ne deriva come logico corollario, per ragionisistematiche, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogniprovvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia lamotivazione, e che il ricorso debba essere accolto, ogni qualvolta nonsi sia in presenza di un caso di sospensione ex lege.

Attese che,altrimenti, ne deriverebbe la incoerente conseguenza di sottrarre alcontrollo di questa Corte proprio i provvedimenti adottati per mereragioni di opportunità e in assenza delle condizioni previste, in viaeccezionale, dal legislatore››.6.2. – Questo approccio giurisprudenziale convalida la diffusa esegesidottrinale che guarda alla sospensione del giudizio come istituto dicarattere eccezionale, che contrasta con la funzione primaria delprocesso di garantire alle parti una risposta finale nel merito alle lorodomande di giustizia, ed è perciò ammissibile solo nei casi stabilitidalla legge, non essendone possibile un’applicazione analogica, néderogarvi quanto alla struttura o alla durata.La sospensione è descritta in dottrina come una «vicenda anormaledel processo», o, altrimenti, come una «crisi del procedimento», oancora come una causa di improponibilità della domanda che sirisolve in un «diniego di giustizia, sia pure temporaneo».7. – La controversia in esame concerne, per il vero, una ipotesi disospensione del processo che non appare immediatamentericonducibile ad alcuna delle molteplici fattispecie tipiche elaborate dalNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026legislatore, accomunate dall’effetto di provocare uno stato diquiescenza che limita o vieta il compimento di atti del procedimento.7.1. - Va detto che gli studiosi osservano come queste numeroseprevisioni normative di sospensioni del processo, in particolare dicognizione, si diversificano tra di loro sia quanto ai meccanismi dioperatività (risultando automatiche, oppure subordinate ad unprovvedimento del giudice, che è poi talvolta vincolato, talaltradiscrezionale), sia quanto alla loro durata (talvolta subordinata allascadenza di un termine predefinito, talaltra invece correlata alla dataincerta di cessazione della causa che vi ha dato origine), sia quanto aitempi stabiliti per la tempestività della riassunzione.7.2. – Sovviene, con riguardo almeno all’ultimo punto, il principioaffermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970(pubblicata il 4 marzo 1970), che dichiarò l’illegittimità costituzionaledell’art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, conriferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, dellaCostituzione, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utileper la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazionedella causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbianole parti del processo sospeso.

La Corte costituzionale, conenunciazioni cui può attribuirsi portata generale, evidenziò che ‹‹seappare razionale che sia assegnato agli interessati e non all’ufficio ilcompito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che siavenuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo ilcriterio secondo cui la decorrenza del relativo termine (…) èricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutteriflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso nonsono conosciuti non solo all’atto in cui essi si verificano ma neppuresuccessivamente, o sono conoscibili solo con l’impiego di unadiligenza più che normale. (…).

La parte è per ciò solo posta inNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026posizione di evidente svantaggio; ma lo è anche se la cessazionedella causa della sospensione possa da lei essere conosciuta inquanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sonoproducenti e che comunque sono non facili e onerose.

E non sigarantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento delcontraddittorio.

Le parti del processo civile sospeso, e segnatamentequelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto didifesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio dieguaglianza››.A tali principi si è ispirata da ultimo anche la sentenza n. 12154/2021di queste Sezioni Unite, pubblicata il 7 maggio 2021, in tema diinterruzione del processo, al fine di evitare quella che si è definita una‹‹estinzione misteriosa o silenziosa›› per le parti.8. – Il provvedimento nella specie reso dalla Corte d’appello diVenezia all’udienza del 16 febbraio 2017 aveva disposto lasospensione della causa ‹‹nei termini dell’accordo tra le parti››,avendo i procuratori delle stesse ‹‹concordemente›› avanzatorichiesta in tal senso.

La durata della sospensione, convenuta tra leparti e pedissequamente ordinata dal Collegio, non era parametrataalla scadenza di un termine computato a giorni, a mesi o ad anni, marimesso al verificarsi di un evento incertus quando, individuato conriguardo al momento della ‹‹decisione da parte della Corte diCassazione del primo giudizio relativo a domanda analoga a quellaproposta in causa da direttore generale di ASL››.

A ciò siaccompagnava un pactum de non exequendo inerente alla sentenzadi primo grado appellata e affidato al medesimo termine finale.

Nullainvece si conveniva fra i contendenti in ordine alla decorrenza ed alladurata del distinto e successivo termine per richiedere la fissazionedell’udienza in cui il processo dovesse proseguire una voltaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione sul "caso-guida"individuato.9. - Le questioni rimesse alla decisione di queste Sezioni Unite daldecreto del 28 gennaio 2025 pronunciato dal Presidente [OSCURATO:PERSONA], allora, che si dia risposta a più interrogativi: a) dapprima,se il giudice possa disporre di sua iniziativa una sospensione delprocesso al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; b) se le parti possanocomunque validamente accordarsi fra di loro che il processo rimangasospeso per un periodo di tempo anche superiore a quello consentitodall’art. 296 c.p.c., ovvero, come nel caso in esame, in relazione alfuturo verificarsi di un evento incertus quando, quale la decisionedella Corte di cassazione su una identica questione di diritto sollevatain una diversa causa; c) se, una volta comunque disposta lasospensione “atipica” del processo civile, ad essa trovi applicazione laregolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni, dettate nelLibro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile.10. – Sul primo profilo, deve ribadirsi quanto sostenuto da questeSezioni Unite già nell’ordinanza n. 14670 del 2003 (nonché, più direcente, tra le tante, da Cass. 27 novembre 2018, n. 30738; Cass. 25novembre 2010, n. 23906; Cass. 31 gennaio 2007, n. 2089; Cass. 15marzo 2006, n. 5767).Al giudice non è data una facoltà discrezionale di sospensioneofficiosa del processo civile, esercitabile fuori dei casi tassativi stabilitidalla legge per motivi di opportunità.

Il provvedimento che dichiari lasospensione atipica, comunque adottato, può essere impugnato conistanza di regolamento di competenza.A ciò inducono l’art. 24, primo e secondo comma, l’art. 111, secondocomma Cost., l’art. 6, par. 1, CEDU, come anche l’art. 183, comma 4,c.p.c. e l’art. 81-bis disp. att. c.p.c. (disposizione, quest’ultima, intesadalla sentenza n. 216/2013 della Corte costituzionale, pubblicata il 18Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026luglio 2013, come ‹‹diretta emanazione›› dell’art. 175 c.p.c.,perseguendo ‹‹l’esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure inmodo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare(per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzareil principio di ragionevole durata del processo›› e così ‹‹introducendoelementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causaarriverà a decisione››).10.1. - Quanto, del resto, all’incidenza sulla ragionevole durata delprocesso del periodo di sospensione legalmente atipica, conseguentealla necessità di applicare una norma per la quale altro giudice abbiasollevato una questione di legittimità costituzionale, ovvero dispostorinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., la giurisprudenza diquesta Corte non è affatto univoca nel considerare che lo stessodebba essere detratto dal relativo computo della pendenza delgiudizio, agli effetti dell’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del2001 (Cass. 31 maggio 2022, n. 17573; Cass. 21 giugno 2021, n.17686; Cass. 16 gennaio 2017, n. 839).10.2. - Dalla impugnabilità nelle forme dell’art. 42 c.p.c. delprovvedimento che disponga una sospensione facoltativa ope iudicisdel processo, si è fatta discendere, peraltro, la conseguenza che lamancata proposizione del regolamento nel termine di cui all’art. 47,comma 2, c.p.c. consuma il potere di impugnazione e preclude larevocabilità dell’ordinanza dal giudice che la abbia pronunciata (Cass.Sez.

Un. n. 21763 del 2021; Cass. 25 agosto 2015, n. 17129; Cass. 7maggio 2024, n. 8748).11. – Il decreto di assegnazione dei ricorsi a queste Sezioni Unitesegnala, peraltro, una ‹‹prassi›› che riguarda le frequenti fattispeciein cui il processo subisce un periodo di sospensione disposta dalgiudice, solitamente sull’accordo delle parti, o perché la suadefinizione dipende dalla risoluzione di una medesima questione suNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026cui è attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizidinanzi ad essa pendenti, o perché il medesimo giudice deveapplicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato unaquestione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.11.1. - L’esistenza di una diffusa pratica giurisprudenziale che emergee si consolida nella realtà del contenzioso e che delinea schemiprocedimentali di sospensione dei giudizi, pur non previsti dalla legge,i quali hanno finito per assumere un’identità specifica, in relazionealla loro evidente rispondenza ad esigenze durevoli delle parti dellecause civili, non può non indurre queste Sezioni Unite a verificare seoccorra riconsiderare l’appena ribadita chiusura all’ammissibilità disospensioni atipiche dei processi, coniugando le richiamate pretese dicoerenza dogmatica con le aspirazioni di uniformità della decisionedel singolo caso alle pronunce delle [OSCURATO:PERSONA] europee o nazionalidotate di efficacia vincolante o persuasiva.11.2. – È proprio su questo aspetto che il decreto adottato dalPresidente [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2025 registra una difformità diinterpretazioni, simboleggiata da alcuni recenti precedenti citati.11.3. - Indicativamente, Cass. 3 ottobre 2024, n. 26008, ha ritenutoche non possa essere dichiarata l’estinzione del processo tributario seil giudice, dopo aver disposto la sospensione «anomala» del processo,in attesa della decisione su una questione rilevante di legittimitàcostituzionale sollevata in altro giudizio, abbia fissato l’udienza diprosecuzione del giudizio nel termine ex art. 43 del d.lgs. n. 546 del1992 (vigente ratione temporis) decorrente dalla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale e la parteabbia manifestato in tale udienza la propria intenzione di proseguire ilgiudizio.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026Identicamente, Cass. 19 gennaio 2024, n. 2028, ha sostenuto che ildies a quo del termine per la riassunzione del processo oggetto disospensione anomala, per la pendenza di un giudizio di legittimitàcostituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito diquestione sollevata da altro giudice, è costituito dal giorno dipubblicazione della relativa pronuncia nella [OSCURATO:PERSONA].Nello stesso senso si era orientata Cass. 26 marzo 2013, n. 7580(richiamata nella sentenza della Corte d’appello di Venezia quiimpugnata), con la precisazione che il riferimento, per la decorrenzadel termine di riassunzione ex art. 297 c.p.c., alla data dipubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzettaufficiale integra un idoneo sistema di pubblicità legale e scongiural’esito di rimettere alla mera volontà delle parti la prosecuzione delgiudizio, altrimenti versante in una quiescenza sine die.11.4. – Cass. 16 gennaio 2025, n. 1139, ha viceversa statuito che lapendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio dilegittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUEdavanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non giustifica lasospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., con la conseguenza che,in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini deldecidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa dellasua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delleparti.Cass. 7 marzo 2024, n. 6121, ha del pari escluso che possa darsi unasospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudiziodi legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplinaapplicabile nella causa - sollevata in altro giudizio, con laconseguenza che il provvedimento che dispone la sospensione delprocesso è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42c.p.c. (divenendo altrimenti “definitivo”).

Nello stesso senso, quantoNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026all’inammissibilità della sospensione, si erano espresse Cass. 26giugno 2013, n. 16198; Cass. 24 novembre 2006, n. 24946.Si deve inoltre alla sentenza di queste Sezioni Unite del 10 maggio1996, n. 4394, l’affermazione che il sistema di pubblicità legale,previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale econsistente nella loro pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], è direttoa rendere conoscibili tali pronunce alla generalità dei consociati, manon è sufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte deisoggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio.Così già le sentenze 28 novembre 1992, n. 12735, 22 dicembre 1989,n. 5779, e 17 febbraio 1987, n. 1699, nel definire rispondente ad unavalutazione di mera opportunità la sospensione atipica del processoper pendenza di giudizio di legittimità costituzionale della normagiuridica in esso applicabile su questione sollevata da altra autoritàgiurisdizionale, attribuivano carattere ordinatorio, in virtù delgenerale principio di cui all’art. 152, comma 2, c.p.c., al termine perla riassunzione del procedimento decorrente dalla pubblicazione dellasentenza costituzionale nella [OSCURATO:PERSONA] a modello dell’art. 297c.p.c., oppure escludevano del tutto che decorresse alcun termine perla riassunzione, rimettendo alla parte più diligente o all’iniziativa delgiudice di porre fine, dopo la pubblicazione della sentenza della Cortecostituzionale, all’anomala causa di sospensione, fissando la nuovaudienza in cui il giudizio debba riprendere.12. – La diversità degli approcci al tema in esame è confermataanche dai riferimenti che possono farsi alla giurisprudenzacostituzionale ed amministrativa.12.1. - Come pure considerato nel decreto di rimessione dei ricorsi aqueste Sezioni Unite, la Corte costituzionale, nel verificarel’ammissibilità degli interventi dei terzi nei giudizi di legittimitàcostituzionale, in ragione dell’incidenza sulla situazione sostanzialeNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026vantata dall’interveniente derivante non già dal riflesso dellapronuncia sulla legge, quanto dall’immediato effetto che la stessa puòprodurre sul rapporto oggetto del giudizio principale, haripetutamente stigmatizzato la prassi della cosiddetta “sospensioneimpropria”, vale a dire, appunto, di quella sospensione disposta senzal’adozione di un’ordinanza di rimessione alla Corte, in attesa delladecisione sulla questione, avente ad oggetto le stesse norme,sollevata da altro giudice.

Per la Corte costituzionale questa prassi siesprime nell’adozione di un provvedimento di sospensione «difformeda univoche indicazioni normative» (ordinanza n. 202 del 2020),priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio dilegittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro dellevarie posizioni soggettive in gioco.

Quando, dunque, il giudice devefare applicazione di norma già sospettata di illegittimità costituzionalee condivide la valutazione di non manifesta infondatezza dellaquestione, egli dovrebbe ritenersi tenuto a sollevare a sua volta laquestione (sentenze n. 164 del 2023 e n. 218 del 2021).12.2. – Al contrario, la sentenza del Consiglio di Stato (AdunanzaPlenaria) 22 marzo 2024, n. 4, ha affermato che:«(…) (b) la c.d. sospensione impropria “in senso lato” del processo,ossia disposta, in un dato giudizio, nelle more della soluzione, in undiverso giudizio, di un incidente di costituzionalità, o di unapregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all’[OSCURATO:PERSONA] di Stato avente carattere pregiudiziale anche nel giudiziode quo, costituisce, al pari della c.d. sospensione impropria “in sensostretto” (ossia disposta nel giudizio in cui viene sollevata questione dicostituzionalità o questione pregiudiziale eurounitaria), unasospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la definizionedi una questione avente carattere “pregiudiziale”, avuto riguardo allaportata “normativa” delle decisioni della Corte costituzionale e dellaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026CGUE, e al valore di precedente parzialmente vincolante dellepronunce dell’[OSCURATO:PERSONA];(c) la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previocontraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le partio almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti laCorte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va dispostauna nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria “insenso stretto” nelle prime due ipotesi);(d) un effetto equivalente a quello sub (c) può essere conseguitomediante una sospensione sull’accordo delle parti ex art. 296 c.p.c.;una sospensione ai sensi dell’art. 296 c.p.c. è inoltre adottabileallorché la questione rilevante nel giudizio de quo sia analoga, manon identica, a quella già pendente davanti la Corte costituzionale, laCGUE, la Plenaria; in ogni caso, la sospensione ex art. 296 c.p.c. vadisposta nel rispetto dei relativi presupposti normativi, tenendo contoche il termine massimo di durata della sospensione, ivi previsto, nonè né perentorio né elemento indefettibile della fattispecie, e vamodulato caso per caso sulla scorta di una valutazione prognosticacirca il tempo necessario per la definizione della questionepregiudiziale pendente in diverso giudizio;(e) le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata delprocesso, sottese alla c.d. sospensione impropria “in senso lato”,possono essere soddisfatte, oltre che con la sospensione ex art. 295c.p.c. (o 296 c.p.c.), anche a mezzo del rinvio dell’udienza a datafissa (o eccezionalmente a data da destinarsi) o della cancellazionedella causa dal ruolo, nel rigoroso rispetto dei relativi presuppostinormativi».A seconda del modello adottato, conclude la sentenza del Consiglio diStato, le parti hanno poi l’onere di presentare istanza di fissazione diudienza al fine della prosecuzione del processo entro il termineNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026perentorio di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a., ovvero il processoriprende, senza impulso di parte, all’udienza indicata o fissatad’ufficio.13. – Deve comunque affermarsi, in base a quanto finoraargomentato, che nel quadro della vigente disciplina del processocivile non è consentito al giudice disporre d’ufficio la sospensione delprocedimento per attendere la pronuncia su una questione dilegittimità costituzionale, o su questione pregiudiziale ex art. 267TFUE o su un ricorso per cassazione proposti in un diverso giudizio,potendo altrimenti essere impugnato il relativo provvedimentodichiarativo della sospensione con istanza di regolamento dicompetenza.14. – Può ora affrontarsi il successivo quesito, inerente alla possibilitàche le parti si accordino comunque validamente fra di loro perché ilprocesso rimanga sospeso finché non sia emessa in un separatogiudizio la decisione dalla Corte costituzionale, dalla Corte di GiustiziaUE o della Corte di cassazione che possa spiegare efficacia vincolanteo persuasiva rispetto al rapporto sostanziale oggetto della causa dasospendere.14.1. - Tale quesito coinvolge il tema più ampio della ammissibilitàdegli accordi che incidono sullo svolgimento del processo civile, che èpoi il problema delle relazioni tra autonomia privata delle parti ex art.1322 c.c. e disciplina legislativa delle regole processuali, ovvero dellefacoltà e dei limiti di negoziabilità di queste ultime.

Nella specie,dovrebbe trattarsi di un accordo legalmente atipico, avente adoggetto non l’esercizio dei poteri spettanti alle parti, quanto unaderoga consensuale alle norme in materia di cause della sospensionedel processo, durata ed effetti della stessa, termini per lariassunzione ed eventuale estinzione del giudizio.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026In dottrina si ricorda l’esperienza tedesca dell’accordo sul processomodello, con il quale le parti, allorché pendono cause chepresuppongono l’esame di questioni identiche o analoghe, concludonoun contratto, assimilabile ad una transazione, in forza del quale vienetrattata una sola controversia, mentre le altre sonotemporaneamente sospese, e si pattuisce che il contenuto delladecisione resa sul caso-guida vincoli anche il giudice nella definizionedelle cause sospese.14.2. - Viene da osservare, tuttavia, in ordine al vincolo contrattualederivante per il giudice civile dall’accordo c.d. sul processo modello,come lo stesso giudice sia soggetto «soltanto alla legge» (art. 101,comma secondo, Cost.), la giurisdizione si attui mediante il giustoprocesso «regolato dalla legge» (art. 111, comma primo, Cost.) e nelpronunciare sulla causa il giudice debba «seguire le norme deldiritto», salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondoequità (art. 113, comma 1, c.p.c.).Di recente, questa Corte ha altresì sostenuto che, al di fuori dai casiespressamente stabiliti dal legislatore, non esiste nel nostroordinamento un «processo convenzionale», ovvero un atto didisposizione diretta del processo o dei diritti processuali (Cass. 29settembre 2023, n. 27590).Per di più, ai fini delle questioni qui in esame, dovrebbe affermarsi lavalidità, o, come altrimenti si richiede, la meritevolezza di tutela, diun contratto con cui attore e convenuto pattuiscono una atipicaquiescenza del processo, pur sempre pendente, e cioè unatemporanea improponibilità dell’azione e inesercitabilità della difesa ingiudizio, eventualmente stabilendone la durata, predeterminata omeno, nonché i termini e le forme della sua prosecuzione, derogandoa regole che appaiono ispirate ad esigenze di ordine pubblicoNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026processuale, la cui osservanza non può perciò essere rimessa alpotere dispositivo delle parti.Anche ad intendere la sospensione ex art. 296 c.p.c. come formaespressiva del carattere dispositivo che è proprio del giudizio civile(peraltro ammessa pure dall’art. 106, comma 2, del Codice digiustizia contabile e recepita nel processo amministrativo tramitel’art. 79, comma 1, c.p.a.), essa, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 69 del 2009, è conformata rigorosamente dal legislatore,richiedendo l’istanza di tutte le parti, la sussistenza di giustificatimotivi, la durata non superiore a tre mesi e la contestuale fissazionedell’udienza per la prosecuzione (previsione che rende così ultronea laformulazione dell’istanza prima della scadenza tuttora richiestadall’art. 297, comma 2, c.p.c.).Al riguardo, i commentatori hanno criticato le innovazioni volute dallal. n. 69 del 2009, evidentemente preoccupata di restringere ipresupposti di ammissibilità della sospensione volontaria perprevenire un possibile utilizzo dilatorio dell’istituto, di regola volto afavorire una composizione amichevole della controversia, trascurandoche le parti possono conseguire lo stesso obiettivo avvalendosi deisemplici tempi di rinvio tra un’udienza e l’altra.Si ha comunque riguardo a una disciplina processuale cogente, nonderogabile da un accordo processuale tra le parti.Va in proposito osservato, da ultimo, che il «periodo non superiore atre mesi» indicato dall’art. 296 c.p.c. non costituisce un termine per ilcompimento di un atto del processo, per il quale abbia sensointerrogarsi circa il suo carattere perentorio o ordinatorio.

Non sitratta, infatti, di disposizione che prescrive il tempo entro cui debbaessere compiuta efficacemente un’attività dei diversi soggetti delprocedimento, ma di requisito da accertare per riscontrare laconformità dell’atto al modello legale.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/202615. – Occorre infine esaminare l’ultimo quesito: se sia stata disposta,non di meno, una sospensione del processo in attesa della decisioneche la Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE o la Corte dicassazione debbano rendere in un distinto giudizio, è possibileapplicare la regolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni,dettate nel Libro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile?La risposta a questo punto è quella che attiene specificamente alladecisione sul motivo del ricorso avanzato dalla Regione del Veneto esul primo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2“Marca trevigiana”.15.1. – Si deve dapprima convenire con la tesi interpretativa adavviso della quale gli artt. 295 e 296 c.p.c. (nonché l’art. 297 c.p.c. inrelazione all’uno o all’altro) non delineano due schemi generali tipicidi sospensione del processo civile, che il giudice e le parti possonoarricchire di contenuti, così da rinvenire poi la regola processuale inconcreto applicabile nella disciplina della sospensione necessaria odella sospensione volontaria ad tempus che appaia più vicina.Si tratta, piuttosto, di modelli legali rigorosamente prescritti dallegislatore, che non lasciano al giudice il potere di operare sceltediscrezionali, né alcun margine per valutare se e quale attività debbaessere svolta per vagliarne la conformità ad essi e quindi la concretaidoneità a produrre effetti.Nel caso di specie, ad esempio, si è in presenza di un provvedimentoche ha disposto la sospensione del processo a tempo indeterminato‹‹nei termini dell’accordo tra le parti››, su richiesta concorde deidifensori delle stesse, senza fissare alcuna udienza, nell’attesa che inaltro processo - corrente tra soggetti non interamente coincidenti enon collegato al primo da una relazione di pregiudizialità tecnica trarapporti giuridici – venisse pronunciata sentenza su una causa chedoveva affrontare la stessa questione di diritto, ovvero, comeNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026letteralmente stabilito, pronunciare su ‹‹domanda analoga›› a quellaqui in esame.La sospensione così disposta non può ricondursi per assimilazioneanalogica ad uno dei due schemi tipici di quiescenza del processoregolato dagli artt. 295 e 296 c.p.c., ritenendolo prevalente, né puòessere sottoposta ad una disciplina combinatoria ricavata per singolielementi dai contrapposti modelli legali.15.2. - Neppure in presenza di una sospensione così disposta, e nonimpugnata mediante regolamento di competenza, il giudice può fareapplicazione dell’art. 297 c.p.c.In coerenza con il principio affermato nella sentenza della Cortecostituzionale n. 34 del 1970, non possono ritenersi onerate le partidi chiedere la fissazione dell’udienza (non indicata nel provvedimentodichiarativo della sospensione) «entro il termine perentorio di tremesi» dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della sentenzache definisce il caso-pilota, occorrendo per il decorso del termine diriassunzione che della cessazione della causa di sospensione isoggetti interessati alla prosecuzione del giudizio sospesoacquisiscano la conoscenza legale mediante notificazione ocomunicazione.In base all’art. 152 c.p.c., i termini per il compimento degli atti delprocesso, ordinatori o perentori, «sono stabiliti dalla legge», epossono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza,«soltanto se la legge lo permette espressamente».

La fissazione delladecorrenza del termine per la richiesta di prosecuzione del processogiudizio pilota è, pertanto, da considerarsi priva di ogni efficacia (arg.da Cass. 9 maggio 2019, n. 12313; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424;Cass. 24 maggio 1996, n. 4805; Cass. 3 maggio 1984, n. 2679).Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione delprocesso, difforme dal modello legale dell’art. 295 c.p.c., e peraltroneppure riferibile allo schema di cui all’art. 296 c.p.c., benché nonimpugnato tempestivamente mediante regolamento necessario dicompetenza, il giudice, quindi, non può dichiarare l’estinzione delprocesso se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stessoentro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza dellacessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi (intal senso, indicativamente, Cass. 19 aprile 2000, n. 5160; Cass. 10ottobre 1997, n. 9848; Cass. 16 gennaio 1986, n. 230).15.3. - L’estensione della impugnabilità mediante ricorso perregolamento di competenza alle ordinanze che dispongano lasospensione “facoltativa” del processo, adottate ope iudicis o, comenel caso in esame, sull’accordo delle parti, è volta a consentire, nelbreve termine di trenta giorni di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c., ilcontrollo di questa Corte su provvedimenti adottati per mere ragionidi opportunità e in assenza delle condizioni previste, in viaeccezionale, dal legislatore, per esigenze legate, come giàconsiderava l’ordinanza n. 14670/2003 di queste Sezioni Unite,all’effettività del principio di eguaglianza, della tutela giurisdizionale edel canone della durata ragionevole del "giusto processo".

Fermo ilriesame immediato esercitabile in sede di regolamento sullalegittimità della decisione di sospensione, giacché idonea ad arrecareun irrimediabile pregiudizio al diritto di azione della parte che necontesti la fondatezza e ad incidere negativamente sui tempi didefinizione della controversia, non può altrimenti dirsi definitivamentestabilizzata dalla preclusione del rimedio, e perciò intangibile, lastatuizione ordinatoria comportante la descritta precaria edindeterminata stasi nella gestione del processo, non altrimentiriattivabile per l’inapplicabilità dell’art. 297 c.p.c.

Ciò va precisato siaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026per il caso in cui la sospensione atipica del processo civile sia statadisposta dal giudice di sua iniziativa o su istanza di una delle parti,sia, vieppiù, ove una siffatta sospensione contra legem consegua aconforme richiesta di tutte le parti, evidentemente pertanto privepure di interesse a rimuovere col rimedio ex art. 42 c.p.c. ilprovvedimento illegittimo del giudice cui hanno contribuito a darecausa o a permanere.15.4. - Riscontrata l’erroneità, per difetto dei relativi presupposti,della pronuncia dell’ordinanza sospensiva del processo e perrimediare all’omessa fissazione dell’udienza per il prosieguo, deve,dunque, ritenersi consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio,l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza perla prosecuzione della causa.

L’eventuale mancata comparizioneall’udienza così fissata comporterà evidentemente l’applicazione delladisciplina stabilita per l’inattività delle parti.Peraltro, in presenza di un’ordinanza di c.d. sospensione atipica, nontrova diretta applicazione la disciplina dell’integrazione deiprovvedimenti istruttori dettata dall’art. 289 c.p.c., ed in particolare iltermine perentorio ivi stabilito, non trattandosi di provvedimento chedebba soltanto completarsi mediante fissazione dell’udienzasuccessiva o del termine entro il quale le parti sono tenute acompiere i successivi atti processuali.16. – Possono, dunque, enunciarsi i seguenti principi di diritto:“Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale disospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti,esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi diopportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere unaquestione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte dicassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debbafarsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbiaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbiadisposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosiperciò impugnare con istanza di regolamento di competenza ilprovvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione delprocesso, difforme dal modello legale dell’art. 295 c.p.c., né riferibileallo schema di cui all’art. 296 c.p.c., benché non impugnatotempestivamente mediante regolamento necessario di competenza,non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice nonpuò dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbianorichiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesidecorrente dalla conoscenza della cessazione della causa disospensione, eventualmente verificatasi.

Riscontrata l’erroneità dellapronuncia dell’ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, suistanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante lafissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa”.17. – Facendo applicazione dei principi enunciati, l’unico motivo delricorso avanzato dalla Regione del Veneto e il primo motivo delricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”risultano fondati, restando assorbite le ulteriori censure mosse nelsecondo ricorso.17.1. – Come già rimarcato, il provvedimento nella specie reso dallaCorte d’appello di Venezia all’udienza del 16 febbraio 2017 avevadisposto la sospensione della causa ‹‹nei termini dell’accordo tra leparti››, avendo i procuratori delle stesse ‹‹concordemente›› avanzatorichiesta in tal senso.

La durata della sospensione non era riferita allascadenza di un termine predeterminato, ma rimessa al sopravveniredella ‹‹decisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudiziorelativo a domanda analoga a quella proposta in causa da direttoregenerale di ASL››.

L’accordo convenuto tra le parti e recepito dallaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026Corte d’appello non stabiliva nulla, peraltro, circa la decorrenza e ladurata del termine per richiedere la fissazione dell’udienza in cui ilprocesso dovesse proseguire una volta intervenuta la pronuncia dellaCorte di cassazione sul "caso-guida".17.2. - La sentenza impugnata della Corte d’appello di Venezia haquindi dichiarato estinto il giudizio per la tardività della riassunzioneeseguita dalla Regione del Veneto mediante ricorso depositato il 14febbraio 2022, dopo che la Corte di cassazione aveva pronunciato lasentenza n. 12640/2021, pubblicata il 12 maggio 2021.

La Corte diVenezia ha qualificato il provvedimento adottato all’udienza del 16febbraio 2017 come sospensione ‹‹volontaria›› ex art. 296 c.p.c. esoggetta ai termini di cui all’art. 297 c.p.c.

La sentenza impugnata, inparticolare, ha sostenuto che il dies a quo del termine di riassunzionedovesse rinvenirsi nella data di decisione del primo giudizio pendentein Cassazione (12 maggio 2021), essendo la Regione del Venetovenuta ‹‹a conoscenza›› della pronuncia della sentenza n. 12640 del2021, in quanto parte anche di quel processo.

Secondo la Corted’appello di Venezia, altresì tardiva appariva la riassunzione delgiudizio compiuta dall’Azienda U.L.S.S. n. 2, essendosi la stessacostituita soltanto con memoria del 10 ottobre 2022.Risulta così errata la qualificazione della sospensione disposta con ilprovvedimento del 16 febbraio 2017 come ‹‹volontaria›› ex art. 296c.p.c., avendo la Corte d’appello evidentemente ritenuto che lapresenza dell’istanza di tutte le parti bastasse a individuare lafattispecie tipica di riferimento comunque prevalente per ricavarne ladisciplina, pur mancando gli altri elementi essenziali checaratterizzano lo schema legale (giustificati motivi, unicità, periodopredeterminato non superiore a tre mesi, fissazione dell’udienza perla prosecuzione).

In tal modo, la Corte di Venezia ha tuttaviaconsiderato derogabile il modello tipico dettato dall’art. 296 c.p.c. perNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026effetto di un accordo processuale tra le parti, legalmente atipico,avente ad oggetto una modifica pattizia della disciplina cogente inmateria di cause della sospensione del processo, durata ed effettidella stessa, termini per la riassunzione ed eventuale estinzione delgiudizio.17.3. - Non incide sulla conclusione raggiunta nemmeno la difesaarticolata in subordine dal controricorrente, secondo cui, nel caso inesame, pur a ritenersi ordinatorio il termine per la riassunzione dellacausa dopo l’evento della pubblicazione della decisione dellaCassazione del 12 maggio 2021, l’estinzione del giudizio si sarebbecomunque verificata per il difetto di un’istanza di proroga propostaprima della sua scadenza.

Tale rilievo parte dell’assunto, giàsmentito, che nella specie trovasse non di meno applicazione l’art.297 c.p.c. ed è pertanto resistito dal dettato dell’art. 152 c.p.c., nonpotendo discendere dall’accordo delle parti, né dal provvedimento delgiudice, l’estinzione del giudizio per il decorso di un termine nonstabilito dalla legge.18. - Conseguono l’accoglimento del ricorso principale proposto dallaRegione del Veneto e del primo motivo del ricorso incidentaleproposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, conassorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale,nonché la cassazione della sentenza impugnata in ragione dellecensure accolte, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Venezia,in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi didiritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anchealla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale proposto dallaRegione del Veneto e il primo motivo del ricorso incidentale propostodall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, dichiara assorbiti ilNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa allaCorte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaIl PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntonellaCusinnonchésul ricorso iscritto al n. 7569/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] U.L.S.S. N. 2 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026Gino Redigolo, rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 705/2022depositata il 17/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona dei [OSCURATO:PERSONA]Erba e [OSCURATO:PERSONA], che hannochiesto di accogliere i ricorsi e di enunciare il principio di dirittoesposto nelle memorie.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].1.- La Regione del Veneto ha proposto ricorso, notificato il 16 marzo2023 ed iscritto al n. R.G. 6232/2023, articolato in unico motivo,avverso la sentenza n. 705/2022 della Corte d’appello di Venezia,pubblicata il 17 gennaio 2023.L’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana” (successore dell’AziendaU.L.S.S. n. 8) ha proposto ricorso notificato il 18 marzo 2023 ediscritto al n. R.G. 7569/2023, articolato in tre motivi, avverso lastessa sentenza n. 705/2022 della Corte d’appello di Venezia.Ha resistito con controricorsi [OSCURATO:PERSONA].2. – La causa ha per oggetto la domanda per differenze retributiveavanzata dal dottor [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo svolgimentodell’incarico di direttore generale presso l’Azienda U.L.S.S. n. 7 (neglianni 1995-1999) e presso l’Azienda U.L.S.S. n. 8 (negli anni 2000-2007), sul presupposto dell’adeguamento dei compensi spettanti aidirettori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali rispetto agliincrementi delle retribuzioni della dirigenza del comparto sanitarioNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026intervenuti negli anni 2000-2007. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 73/2013 condannò la Regione del Veneto apagare al dottor [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di €588.732,33, oltre interessi e rivalutazione, di cui € 253.886,77 acarico dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 ed € 334.845,55 a carico dell’AziendaU.L.S.S. n. 8.3. - La sentenza di primo grado è stata appellata dall’AziendaU.L.S.S. n. 8 e dalla Regione del Veneto.4. - Riunite le impugnazioni, all’udienza del 16 febbraio 2017 è statadisposta la sospensione del giudizio in base a quanto risultante dalrelativo verbale: “[i] procuratori delle parti concordemente chiedonoche sia disposta la sospensione del presente processo fino alladecisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudiziorelativo a domanda analoga a quella proposta in causa da direttoregenerale di ASL. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegna a non dare esecuzionealla sentenza di 1° grado favorevole prima della pronuncia diCassazione. La Corte dispone che la causa sia sospesa, nei terminidell’accordo tra le parti”.5. - La Regione del Veneto ha poi provveduto alla riassunzionemediante ricorso depositato il 14 febbraio 2022, dopo che la Corte dicassazione aveva pronunciato la sentenza n. 12640/2021, pubblicatail 12 maggio 2021, nonché la sentenza n. 12940/2021, pubblicata il13 maggio 2021, nelle cause tra A.P., direttore generale di altre ASL,le medesime aziende sanitarie e la Regione del Veneto.6. - Su conforme eccezione dell’appellato, la Corte d’appello diVenezia ha dichiarato estinto il giudizio per la tardività dellariassunzione effettuata il 14 febbraio 2022. La Corte di Venezia haaffermato che all’udienza del 16 febbraio 2017 era stata disposta nonla sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma laNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026sospensione ‹‹volontaria›› di cui all’art. 296 c.p.c., ipotesi comunquesoggetta ai termini di cui all’art. 297 c.p.c.7. - La sentenza impugnata, per argomentare la ritenuta operativitànella specie degli artt. 296 e 297 c.p.c., ha prestato adesione allaricostruzione operata nella sentenza n. 7580/2013 di questa Corte,pubblicata il 26 marzo 2013, inerente ad un caso di riassunzione diprocesso sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimitàcostituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito diquestione sollevata da altro giudice.7.1. - La Corte d’appello ha quindi definito “irrilevante la questione,sulla quale le parti si sono pure soffermate, relativa al passaggio ingiudicato della sentenza della Corte di Cassazione n. 12640/2021” edha poi sostenuto che il dies a quo del termine di riassunzione dovesserinvenirsi nella data di decisione del primo giudizio pendente inCassazione (12 maggio 2021), evincendosi sotto più aspetti che laRegione del Veneto fosse ‹‹a conoscenza›› della pronuncia dellasentenza n. 12640 del 2021, essendo, del resto, essa stessa parte diquel processo.7.2. – La Corte d’appello ha parimenti escluso che vi fosse stata unatempestiva riassunzione del giudizio ad opera dell’Azienda U.L.S.S. n.2 (che non era stata parte del procedimento svoltosi dinanzi allaCorte di cassazione, culminato con la sentenza n. 12640 del 2021).Ciò in quanto la U.L.S.S. n. 2 si era comunque costituita soltanto conmemoria del 10 ottobre 2022, dopo quindi la riassunzione effettuatadalla Regione del Veneto mediante il ricorso depositato il 14 febbraio2022 e dopo la pronuncia e la comunicazione a tutte le parti, in data9 marzo 2022, del decreto di fissazione dell’udienza per laprosecuzione del processo, segnante, in ogni caso, la “legaleconoscenza dell’intervento della sentenza della Corte di Cassazione edell’avvenuta riassunzione da parte della Regione”.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/20268. – Fissata per la decisione dei ricorsi dinanzi alla Sezione Lavorol’adunanza del 5 febbraio 2025, i difensori della Regione del Veneto,nel ricorso iscritto al NRG. 6232/2023, e il difensore della AziendaU.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, con riferimento al ricorso iscritto alNRG 7569/2023, in data 20 gennaio 2025 hanno presentato, a normadell’art. 376, comma 2, c.p.c. istanza di rimessione alle Sezioni Unite,perché le stesse si pronunciassero sulla questione della c.d.sospensione anomala o atipica e della individuazione del dies a quoda cui far decorrere il relativo termine per riassumere un giudizio cosìsospeso.8.1. – Con provvedimento del 28 gennaio 2025, il PresidenteAggiunto, ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all’art. 374,comma 2, c.p.c., ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite perpronunciare sulla questione di massima di particolare importanza sesia configurabile la sospensione impropria in senso lato del processocivile, se ad essa sia applicabile l’art. 297 c.p.c. e quale siaeventualmente il dies a quo di decorrenza del relativo termine.8.2. – Ha depositato memorie il Pubblico Ministero, chiedendo diaccogliere i ricorsi e di enunciare il principio di diritto nei termini diseguito esposti.Hanno depositato memorie altresì [OSCURATO:PERSONA] e l’Azienda U.L.S.S.n. 2 “Marca trevigiana”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso proposto dalla Regione del Veneto, iscritto al n. R.G.6232/2023, e il ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marcatrevigiana”, iscritto al n. R.G. 7569/2023, devono essere riuniti anorma dell’art. 335 c.p.c. Essendo stato notificato il 16 marzo 2023 ilricorso iscritto al n. R.G. 6232/2023, quello poi notificato il 18 marzo2023 ed iscritto al n. R.G. 7569/2023, ancorché formulato con atto asé stante, si converte in ricorso incidentale.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/20262. - L’unico motivo del ricorso spiegato dalla Regione del Venetodeduce la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazionedell’art. 297 c.p.c., in violazione degli artt. 152 c.p.c. e 14 preleggi.La doglianza critica le argomentazioni offerte dalla sentenza n. 7580del 2013, cui si è conformata la Corte d’appello di Venezia,osservando che l’art. 297 c.p.c. si riferisce soltanto alla sospensionenecessaria ex art. 295 c.p.c. e non ne è consentita una applicazioneanalogica. Tanto meno corretta, ad avviso della ricorrente principale,è la riconduzione della sospensione anomala o atipica alla c.d.sospensione volontaria di cui all’art. 296 c.p.c., la quale non ponealcun problema di prosecuzione del giudizio, in quanto è disposta perun tempo predefinito (non superiore a tre mesi). La conseguenza ditale ricostruzione è che alla sospensione volontaria non potrebbe maiapplicarsi l’art. 297 c.p.c., perché quest’ultimo presuppone chel’istanza venga proposta dopo la cessazione della causa disospensione. Dunque, la sospensione c.d. anomala o atipica andrebbemodellata sulla fattispecie di quella necessaria, con la quale condivideil connotato della indeterminatezza del momento in cui cesserà lacausa della sospensione e quindi la potenziale applicabilità dell’art.297 c.p.c.: ma l’art. 297, inequivocabilmente, si applica alla solasospensione necessaria.Il primo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marcatrevigiana” deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 152,296 e 297 c.p.c. per l’erronea declaratoria di estinzione del giudizio.La censura espone che non vi è ragione per ricondurre unasospensione come quella disposta all’udienza del 16 febbraio 2017dalla Corte d’appello di Venezia alla fattispecie della sospensionevolontaria ex art. 296 c.p.c. La ricorrente incidentale osserva che ilgiudizio si trovava nella fase della decisione e che il provvedimentonon determinava il periodo in cui il processo rimaneva sospeso,Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026dovendosi comunque attendere la pronuncia della Corte di cassazionesul caso analogo. Dal provvedimento del 16 febbraio 2017risulterebbe che i giudici di appello avessero non soltantoassecondato una richiesta delle parti, quanto ritenuto opportunosoprassedere temporaneamente dalla decisione. Si trattava, quindi, diun caso di sospensione ulteriore rispetto a quelli regolati dagli artt.295 c.p.c. e 296 c.p.c., cui non sarebbe applicabile l’art. 297 c.p.c.Il secondo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2“Marca trevigiana” denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 152, 296 e 297 c.p.c., con riferimento alla declaratoria diestinzione del giudizio, evidenziando che, anche a voler ammettereche nella fattispecie per cui è causa dovesse operare l’art. 297 c.p.c.,la riassunzione effettuata dalla Regione del Veneto non si sarebbecomunque rivelata tardiva. La Corte d’appello di Venezia, affermandoche la decorrenza del termine di riassunzione dovesse intendersisegnata dalla data della decisione del "caso-guida" all’esame dellaCorte di cassazione, avrebbe creato un termine perentorio nonprevisto dalla legge, mutuato dal primo comma dell’art. 297 c.p.c.,che tuttavia si riferisce al passaggio in giudicato della sentenza chedefinisce la controversia pregiudicante di cui all’art. 295 c.p.c.Da ultimo, il secondo motivo del ricorso incidentale assume che lasentenza della Corte di cassazione n. 12640/2021, pubblicata il 12maggio 2021, sarebbe passata in giudicato il 12 novembre 2021,sicché il termine di tre mesi ai sensi del primo comma dell’art. 297c.p.c. sarebbe venuto a scadere proprio il 14 febbraio 2022, giornocoincidente con quello del deposito del ricorso per la riassunzioneeffettuato dalla Regione del Veneto.Il terzo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marcatrevigiana” censura, infine, la violazione e falsa applicazione degliartt. 296 e 297 c.p.c., con riferimento alla declaratoria di estinzioneNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026del giudizio nei riguardi della medesima ricorrente incidentale. Ladoglianza evidenzia che solo con la comunicazione del decreto difissazione dell’udienza ricevuta il 9 marzo 2022 il difensoredell’Azienda U.L.S.S. n. 8 ebbe notizia della decisione resa dalla Cortedi cassazione nel caso analogo, allorché, quindi, la causa era stata giàriassunta mediante il ricorso depositato il 14 febbraio 2022 dallaRegione del Veneto, sicché alcuna ulteriore riassunzione potevaesigersi da parte dell’Azienda sanitaria.3. – Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] resiste alle avverse censure,ritenendole inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., inquanto la Corte d’appello di Venezia avrebbe deciso la questione didiritto in modo conforme alla sentenza di questa Corte n. 1699/1987,pubblicata il 17 febbraio 1987, nonché alla sentenza n. 12735/1992,pubblicata il 28 novembre 1992, ed ancora alla sentenza n.7580/2013, pubblicata il 26 marzo 2013. Il controricorrente replicache, sulla base dei due precedenti più remoti appena richiamati, iltermine per la riassunzione, decorrente dalla pubblicazione delladecisione sul caso analogo, avrebbe dovuto reputarsi quanto menoordinatorio, in virtù del principio dettato dall’art. 152, comma 2,c.p.c., senza che nella specie risultasse formulata alcuna utile istanzadi proroga prima della sua scadenza. Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni modo, non potrebbe ammettersi, in forza delprincipio della ragionevole durata del processo, un meccanismo diriassunzione della causa rimesso alla mera volontà delle parti.4. – Il Pubblico Ministero nelle memorie depositate ai sensi dell’art.378, comma 1, c.p.c., ha chiesto di accogliere i ricorsi, enunciando ilseguente principio di diritto: “[è] inammissibile la sospensione delgiudizio in attesa della decisione su una questione di costituzionalità osu una pregiudiziale eurounitaria, sollevate in altro giudizio ovvero diuna decisione della Corte di cassazione su un altro giudizio, anche seNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026vi è l’accordo fra le parti ed il giudice non abbia fissato un’udienza perla prosecuzione. In caso sia disposta una tale sospensione e le partinon abbiano richiesto il regolamento di competenza ex art. 42 cpc, iltermine per la riassunzione del giudizio è quello perentorio di cuiall’art. 297 cpc, che decorre dalla comunicazione, da parte dellacancelleria, o dalla notificazione della controparte del provvedimentoin attesa del quale era stata disposta la sospensione ovvero dalladichiarazione proveniente dalla stessa parte che, riassumendo ilprocesso, affermi di essere a conoscenza del provvedimento”.5. – Per l’identità dei profili affrontati nelle rispettive censure,possono esaminarsi congiuntamente l’unico motivo del ricorsoavanzato dalla Regione del Veneto e il primo motivo del ricorsoproposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”.5.1. - Questi motivi investono la questione - ritenuta di massima diparticolare importanza nel decreto emesso in data 28 gennaio 2025dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] - se sia configurabile la sospensioneimpropria in senso lato del processo civile, se ad essa sia applicabilel’art. 297 c.p.c. e quale sia eventualmente il dies a quo di decorrenzadel relativo termine.Tale questione concerne dunque, in via più generale, il punto diequilibrio tra i poteri di iniziativa del giudice e quelli delle parti,riguardando, così, non soltanto considerazioni di tecnica processuale,ma anche, e prima ancora, lo scopo del ‹‹giusto processo civile››,che, come spiegava già la sentenza della Corte costituzionale n. 220del 1986, ‹‹vien celebrato non già per sfociare in pronunceprocedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti chevi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per renderepronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto››.5.2. - Come avverte lo stesso decreto di assegnazione dei ricorsi aqueste Sezioni Unite, si tratta di tema che riguarda sia la disciplinaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026della sospensione concordata su istanza delle parti di cui all’art. 296c.p.c., sia la ricostruzione di quelle ipotesi di c.d. “sospensioneimpropria” in senso lato, le quali comprendono le numerose efrequenti fattispecie in cui il processo subisce un periodo di stasi, operché la sua definizione dipende dalla risoluzione di una medesimaquestione su cui è attesa una pronuncia della Corte di cassazione darendere in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché il giudicedeve applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevatouna questione di legittimità costituzionale, oppure abbia dispostorinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.5.3. - Dalla ricognizione di alcune recenti decisioni delle sezionisemplici di questa Corte, richiamate nel decreto del 28 gennaio 2025e che di seguito saranno riprese, emerge, secondo quanto afferma ilmedesimo provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA], una difformità diinterpretazioni circa l’ammissibilità e gli eventuali conseguenti effettidella c.d. sospensione “impropria” in senso lato del processo.Ciò rivela l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità delle censureai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., sollevata dal controricorrente: ilprovvedimento impugnato ha infatti risolto una questione di diritto inordine alla quale non sussiste un consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità.I profili di contrasto riguardano: a) se la sospensione impropria insenso lato del processo civile, pur diffusa nella prassi, costituisca unasospensione facoltativa praeter o contra legem; b) se, una volta cheessa sia stata comunque disposta, le parti debbano chiedere lafissazione di un’udienza nel rispetto dell’art. 297 c.p.c.; c) quale sia,infine, il dies a quo di decorrenza del relativo termine.5.4. – Il decreto di assegnazione dei ricorsi a queste Sezioni Unitesegnala che la questione in esame emerge anche nelle pronunce dellaCorte costituzionale, la quale ha talvolta stigmatizzato la prassi dellaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026“sospensione impropria” disposta in attesa della decisione sullaquestione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stessenorme, sollevata da altro giudice.Nel medesimo decreto si menziona altresì la sentenza del Consiglio diStato ([OSCURATO:PERSONA]) 22 marzo 2024, n. 4, attinente allaconfigurabilità e agli effetti della c.d. sospensione impropria “in sensolato” del processo amministrativo.6. – Queste Sezioni Unite, ancora di recente, con la sentenza n.21763/2021, del 29 luglio 2021, nel definire l’ambito dellasospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., conriguardo (salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizionenormativa specifica) al rapporto di pregiudizialità tecnica fra duecause, differenziandola dalla c.d. sospensione facoltativa previstadall’art. 337, comma 2, c.p.c., hanno ricondotto la soluzione presceltaai principi costituzionali, convenzionali e sovranazionali dellaragionevole durata del processo e della effettività della tutelagiurisdizionale. La relazione di pregiudizialità tecnica fra le due cause,richiesta dall’art. 295 c.p.c., suppone, in particolare, un rapportogiuridico pregiudiziale che appartiene alla fattispecie di un distintorapporto giuridico pregiudicato, e non già la semplice rilevanza dellamedesima questione di interpretazione o di legittimità della norma daapplicare devoluta da altro giudice.La sentenza n. 21763 del 2021 ha definito la sospensione ex art. 295c.p.c. come ‹‹una vicenda anomala o di crisi del processo dicognizione …, che influisce sull’andamento normale del processo, cuiimprime un arresto dello svolgimento››.Accanto alla sospensione necessaria, si pone la sospensione c.d.volontaria, la quale, tuttavia, postula l’istanza “di tutte le parti”, puòessere disposta “per una sola volta” e si protrae “per un periodo nonsuperiore a tre mesi”.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/20266.1. – La sentenza n. 21763 del 2021 ha, in verità, confermato lapropensione ormai consolidata da tempo per una lettura restrittivadell’istituto della sospensione necessaria del processo, emergente giàdalle pronunce delle Sezioni Unite n. 10027/2012 del 19 giugno 2012e n. 14060/2004 del 26 luglio 2004, ove si osservava che la vicendacontemplata dall’art. 295 c.p.c. ‹‹determina l’arresto del processodipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve,poiché la paralisi del processo è destinata a protrarsi fino al passaggioin giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (art. 297, comma1, c.p.c.), onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati. In tal modo,in funzione della realizzazione del valore processuale dell’armonia deigiudicati, viene sacrificato il valore processuale della sollecitadefinizione dei giudizi››. Questa lettura restrittiva dell’art. 295 c.p.c.,secondo i precedenti ora ricordati, oltre ad essere imposta dal testodell’art. 111, secondo comma, Cost. fissato dalla legge costituzionale23 novembre 1999, n. 2, troverebbe conferma prima ancora nellariformulazione dell’art. 42 c.p.c. operata dalla legge 26 novembre1990, n. 353, con la previsione che i provvedimenti che dichiarano lasospensione del processo ai sensi dell’art. 295 dello stesso codicepossono essere impugnati con l’istanza di regolamento dicompetenza.In tal senso, l’ordinanza n. 14670/2003 di queste Sezioni Unite,pubblicata il 1° ottobre 2003, chiariva che nel quadro di disciplinaemergente dalla riforma del 1990 del codice di rito non vi è più spazio‹‹per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione delprocesso, esercitabile dal Giudice fuori dai casi tassativi disospensione legale. Atteso che, ove pure ammessa in tesi, una talefacoltà - oltre che inconciliabile con il rilevato "disfavore nei confrontidel fenomeno sospensivo" sotteso alla riforma dell’art. 42 c.p.c. esottolineato anche dal giudice delle leggi (sent. n. 182/96) - siNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026porrebbe comunque in insanabile contrasto sia con il principio dieguaglianza (art. 3) e della tutela giurisdizionale (art. 24) che con ilcanone, infine, della "durata ragionevole", che la legge deveassicurare nel quadro del "giusto processo" ai sensi del novellato art.111 Cost. (cfr. Cass. 11987/01)››. Con la conseguenza che ‹‹unavolta esclusa l’immanente possibilità di una sospensione facoltativaope iudicis del giudizio, ne deriva come logico corollario, per ragionisistematiche, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogniprovvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia lamotivazione, e che il ricorso debba essere accolto, ogni qualvolta nonsi sia in presenza di un caso di sospensione ex lege. Attese che,altrimenti, ne deriverebbe la incoerente conseguenza di sottrarre alcontrollo di questa Corte proprio i provvedimenti adottati per mereragioni di opportunità e in assenza delle condizioni previste, in viaeccezionale, dal legislatore››.6.2. – Questo approccio giurisprudenziale convalida la diffusa esegesidottrinale che guarda alla sospensione del giudizio come istituto dicarattere eccezionale, che contrasta con la funzione primaria delprocesso di garantire alle parti una risposta finale nel merito alle lorodomande di giustizia, ed è perciò ammissibile solo nei casi stabilitidalla legge, non essendone possibile un’applicazione analogica, néderogarvi quanto alla struttura o alla durata.La sospensione è descritta in dottrina come una «vicenda anormaledel processo», o, altrimenti, come una «crisi del procedimento», oancora come una causa di improponibilità della domanda che sirisolve in un «diniego di giustizia, sia pure temporaneo».7. – La controversia in esame concerne, per il vero, una ipotesi disospensione del processo che non appare immediatamentericonducibile ad alcuna delle molteplici fattispecie tipiche elaborate dalNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026legislatore, accomunate dall’effetto di provocare uno stato diquiescenza che limita o vieta il compimento di atti del procedimento.7.1. - Va detto che gli studiosi osservano come queste numeroseprevisioni normative di sospensioni del processo, in particolare dicognizione, si diversificano tra di loro sia quanto ai meccanismi dioperatività (risultando automatiche, oppure subordinate ad unprovvedimento del giudice, che è poi talvolta vincolato, talaltradiscrezionale), sia quanto alla loro durata (talvolta subordinata allascadenza di un termine predefinito, talaltra invece correlata alla dataincerta di cessazione della causa che vi ha dato origine), sia quanto aitempi stabiliti per la tempestività della riassunzione.7.2. – Sovviene, con riguardo almeno all’ultimo punto, il principioaffermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970(pubblicata il 4 marzo 1970), che dichiarò l’illegittimità costituzionaledell’art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, conriferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, dellaCostituzione, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utileper la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazionedella causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbianole parti del processo sospeso. La Corte costituzionale, conenunciazioni cui può attribuirsi portata generale, evidenziò che ‹‹seappare razionale che sia assegnato agli interessati e non all’ufficio ilcompito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che siavenuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo ilcriterio secondo cui la decorrenza del relativo termine (…) èricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutteriflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso nonsono conosciuti non solo all’atto in cui essi si verificano ma neppuresuccessivamente, o sono conoscibili solo con l’impiego di unadiligenza più che normale. (…). La parte è per ciò solo posta inNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026posizione di evidente svantaggio; ma lo è anche se la cessazionedella causa della sospensione possa da lei essere conosciuta inquanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sonoproducenti e che comunque sono non facili e onerose. E non sigarantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento delcontraddittorio. Le parti del processo civile sospeso, e segnatamentequelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto didifesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio dieguaglianza››.A tali principi si è ispirata da ultimo anche la sentenza n. 12154/2021di queste Sezioni Unite, pubblicata il 7 maggio 2021, in tema diinterruzione del processo, al fine di evitare quella che si è definita una‹‹estinzione misteriosa o silenziosa›› per le parti.8. – Il provvedimento nella specie reso dalla Corte d’appello diVenezia all’udienza del 16 febbraio 2017 aveva disposto lasospensione della causa ‹‹nei termini dell’accordo tra le parti››,avendo i procuratori delle stesse ‹‹concordemente›› avanzatorichiesta in tal senso. La durata della sospensione, convenuta tra leparti e pedissequamente ordinata dal Collegio, non era parametrataalla scadenza di un termine computato a giorni, a mesi o ad anni, marimesso al verificarsi di un evento incertus quando, individuato conriguardo al momento della ‹‹decisione da parte della Corte diCassazione del primo giudizio relativo a domanda analoga a quellaproposta in causa da direttore generale di ASL››. A ciò siaccompagnava un pactum de non exequendo inerente alla sentenzadi primo grado appellata e affidato al medesimo termine finale. Nullainvece si conveniva fra i contendenti in ordine alla decorrenza ed alladurata del distinto e successivo termine per richiedere la fissazionedell’udienza in cui il processo dovesse proseguire una voltaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione sul "caso-guida"individuato.9. - Le questioni rimesse alla decisione di queste Sezioni Unite daldecreto del 28 gennaio 2025 pronunciato dal Presidente [OSCURATO:PERSONA], allora, che si dia risposta a più interrogativi: a) dapprima,se il giudice possa disporre di sua iniziativa una sospensione delprocesso al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; b) se le parti possanocomunque validamente accordarsi fra di loro che il processo rimangasospeso per un periodo di tempo anche superiore a quello consentitodall’art. 296 c.p.c., ovvero, come nel caso in esame, in relazione alfuturo verificarsi di un evento incertus quando, quale la decisionedella Corte di cassazione su una identica questione di diritto sollevatain una diversa causa; c) se, una volta comunque disposta lasospensione “atipica” del processo civile, ad essa trovi applicazione laregolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni, dettate nelLibro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile.10. – Sul primo profilo, deve ribadirsi quanto sostenuto da questeSezioni Unite già nell’ordinanza n. 14670 del 2003 (nonché, più direcente, tra le tante, da Cass. 27 novembre 2018, n. 30738; Cass. 25novembre 2010, n. 23906; Cass. 31 gennaio 2007, n. 2089; Cass. 15marzo 2006, n. 5767).Al giudice non è data una facoltà discrezionale di sospensioneofficiosa del processo civile, esercitabile fuori dei casi tassativi stabilitidalla legge per motivi di opportunità. Il provvedimento che dichiari lasospensione atipica, comunque adottato, può essere impugnato conistanza di regolamento di competenza.A ciò inducono l’art. 24, primo e secondo comma, l’art. 111, secondocomma Cost., l’art. 6, par. 1, CEDU, come anche l’art. 183, comma 4,c.p.c. e l’art. 81-bis disp. att. c.p.c. (disposizione, quest’ultima, intesadalla sentenza n. 216/2013 della Corte costituzionale, pubblicata il 18Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026luglio 2013, come ‹‹diretta emanazione›› dell’art. 175 c.p.c.,perseguendo ‹‹l’esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure inmodo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare(per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzareil principio di ragionevole durata del processo›› e così ‹‹introducendoelementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causaarriverà a decisione››).10.1. - Quanto, del resto, all’incidenza sulla ragionevole durata delprocesso del periodo di sospensione legalmente atipica, conseguentealla necessità di applicare una norma per la quale altro giudice abbiasollevato una questione di legittimità costituzionale, ovvero dispostorinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., la giurisprudenza diquesta Corte non è affatto univoca nel considerare che lo stessodebba essere detratto dal relativo computo della pendenza delgiudizio, agli effetti dell’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del2001 (Cass. 31 maggio 2022, n. 17573; Cass. 21 giugno 2021, n.17686; Cass. 16 gennaio 2017, n. 839).10.2. - Dalla impugnabilità nelle forme dell’art. 42 c.p.c. delprovvedimento che disponga una sospensione facoltativa ope iudicisdel processo, si è fatta discendere, peraltro, la conseguenza che lamancata proposizione del regolamento nel termine di cui all’art. 47,comma 2, c.p.c. consuma il potere di impugnazione e preclude larevocabilità dell’ordinanza dal giudice che la abbia pronunciata (Cass.Sez. Un. n. 21763 del 2021; Cass. 25 agosto 2015, n. 17129; Cass. 7maggio 2024, n. 8748).11. – Il decreto di assegnazione dei ricorsi a queste Sezioni Unitesegnala, peraltro, una ‹‹prassi›› che riguarda le frequenti fattispeciein cui il processo subisce un periodo di sospensione disposta dalgiudice, solitamente sull’accordo delle parti, o perché la suadefinizione dipende dalla risoluzione di una medesima questione suNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026cui è attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizidinanzi ad essa pendenti, o perché il medesimo giudice deveapplicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato unaquestione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.11.1. - L’esistenza di una diffusa pratica giurisprudenziale che emergee si consolida nella realtà del contenzioso e che delinea schemiprocedimentali di sospensione dei giudizi, pur non previsti dalla legge,i quali hanno finito per assumere un’identità specifica, in relazionealla loro evidente rispondenza ad esigenze durevoli delle parti dellecause civili, non può non indurre queste Sezioni Unite a verificare seoccorra riconsiderare l’appena ribadita chiusura all’ammissibilità disospensioni atipiche dei processi, coniugando le richiamate pretese dicoerenza dogmatica con le aspirazioni di uniformità della decisionedel singolo caso alle pronunce delle [OSCURATO:PERSONA] europee o nazionalidotate di efficacia vincolante o persuasiva.11.2. – È proprio su questo aspetto che il decreto adottato dalPresidente [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2025 registra una difformità diinterpretazioni, simboleggiata da alcuni recenti precedenti citati.11.3. - Indicativamente, Cass. 3 ottobre 2024, n. 26008, ha ritenutoche non possa essere dichiarata l’estinzione del processo tributario seil giudice, dopo aver disposto la sospensione «anomala» del processo,in attesa della decisione su una questione rilevante di legittimitàcostituzionale sollevata in altro giudizio, abbia fissato l’udienza diprosecuzione del giudizio nel termine ex art. 43 del d.lgs. n. 546 del1992 (vigente ratione temporis) decorrente dalla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale e la parteabbia manifestato in tale udienza la propria intenzione di proseguire ilgiudizio.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026Identicamente, Cass. 19 gennaio 2024, n. 2028, ha sostenuto che ildies a quo del termine per la riassunzione del processo oggetto disospensione anomala, per la pendenza di un giudizio di legittimitàcostituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito diquestione sollevata da altro giudice, è costituito dal giorno dipubblicazione della relativa pronuncia nella [OSCURATO:PERSONA].Nello stesso senso si era orientata Cass. 26 marzo 2013, n. 7580(richiamata nella sentenza della Corte d’appello di Venezia quiimpugnata), con la precisazione che il riferimento, per la decorrenzadel termine di riassunzione ex art. 297 c.p.c., alla data dipubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzettaufficiale integra un idoneo sistema di pubblicità legale e scongiural’esito di rimettere alla mera volontà delle parti la prosecuzione delgiudizio, altrimenti versante in una quiescenza sine die.11.4. – Cass. 16 gennaio 2025, n. 1139, ha viceversa statuito che lapendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio dilegittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUEdavanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non giustifica lasospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., con la conseguenza che,in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini deldecidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa dellasua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delleparti.Cass. 7 marzo 2024, n. 6121, ha del pari escluso che possa darsi unasospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudiziodi legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplinaapplicabile nella causa - sollevata in altro giudizio, con laconseguenza che il provvedimento che dispone la sospensione delprocesso è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42c.p.c. (divenendo altrimenti “definitivo”). Nello stesso senso, quantoNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026all’inammissibilità della sospensione, si erano espresse Cass. 26giugno 2013, n. 16198; Cass. 24 novembre 2006, n. 24946.Si deve inoltre alla sentenza di queste Sezioni Unite del 10 maggio1996, n. 4394, l’affermazione che il sistema di pubblicità legale,previsto per le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale econsistente nella loro pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], è direttoa rendere conoscibili tali pronunce alla generalità dei consociati, manon è sufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte deisoggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio.Così già le sentenze 28 novembre 1992, n. 12735, 22 dicembre 1989,n. 5779, e 17 febbraio 1987, n. 1699, nel definire rispondente ad unavalutazione di mera opportunità la sospensione atipica del processoper pendenza di giudizio di legittimità costituzionale della normagiuridica in esso applicabile su questione sollevata da altra autoritàgiurisdizionale, attribuivano carattere ordinatorio, in virtù delgenerale principio di cui all’art. 152, comma 2, c.p.c., al termine perla riassunzione del procedimento decorrente dalla pubblicazione dellasentenza costituzionale nella [OSCURATO:PERSONA] a modello dell’art. 297c.p.c., oppure escludevano del tutto che decorresse alcun termine perla riassunzione, rimettendo alla parte più diligente o all’iniziativa delgiudice di porre fine, dopo la pubblicazione della sentenza della Cortecostituzionale, all’anomala causa di sospensione, fissando la nuovaudienza in cui il giudizio debba riprendere.12. – La diversità degli approcci al tema in esame è confermataanche dai riferimenti che possono farsi alla giurisprudenzacostituzionale ed amministrativa.12.1. - Come pure considerato nel decreto di rimessione dei ricorsi aqueste Sezioni Unite, la Corte costituzionale, nel verificarel’ammissibilità degli interventi dei terzi nei giudizi di legittimitàcostituzionale, in ragione dell’incidenza sulla situazione sostanzialeNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026vantata dall’interveniente derivante non già dal riflesso dellapronuncia sulla legge, quanto dall’immediato effetto che la stessa puòprodurre sul rapporto oggetto del giudizio principale, haripetutamente stigmatizzato la prassi della cosiddetta “sospensioneimpropria”, vale a dire, appunto, di quella sospensione disposta senzal’adozione di un’ordinanza di rimessione alla Corte, in attesa delladecisione sulla questione, avente ad oggetto le stesse norme,sollevata da altro giudice. Per la Corte costituzionale questa prassi siesprime nell’adozione di un provvedimento di sospensione «difformeda univoche indicazioni normative» (ordinanza n. 202 del 2020),priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio dilegittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro dellevarie posizioni soggettive in gioco. Quando, dunque, il giudice devefare applicazione di norma già sospettata di illegittimità costituzionalee condivide la valutazione di non manifesta infondatezza dellaquestione, egli dovrebbe ritenersi tenuto a sollevare a sua volta laquestione (sentenze n. 164 del 2023 e n. 218 del 2021).12.2. – Al contrario, la sentenza del Consiglio di Stato (AdunanzaPlenaria) 22 marzo 2024, n. 4, ha affermato che:«(…) (b) la c.d. sospensione impropria “in senso lato” del processo,ossia disposta, in un dato giudizio, nelle more della soluzione, in undiverso giudizio, di un incidente di costituzionalità, o di unapregiudiziale eurounitaria, o di una rimessione all’[OSCURATO:PERSONA] di Stato avente carattere pregiudiziale anche nel giudiziode quo, costituisce, al pari della c.d. sospensione impropria “in sensostretto” (ossia disposta nel giudizio in cui viene sollevata questione dicostituzionalità o questione pregiudiziale eurounitaria), unasospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la definizionedi una questione avente carattere “pregiudiziale”, avuto riguardo allaportata “normativa” delle decisioni della Corte costituzionale e dellaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026CGUE, e al valore di precedente parzialmente vincolante dellepronunce dell’[OSCURATO:PERSONA];(c) la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previocontraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le partio almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti laCorte costituzionale, la CGUE, la Plenaria, nel qual caso va dispostauna nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria “insenso stretto” nelle prime due ipotesi);(d) un effetto equivalente a quello sub (c) può essere conseguitomediante una sospensione sull’accordo delle parti ex art. 296 c.p.c.;una sospensione ai sensi dell’art. 296 c.p.c. è inoltre adottabileallorché la questione rilevante nel giudizio de quo sia analoga, manon identica, a quella già pendente davanti la Corte costituzionale, laCGUE, la Plenaria; in ogni caso, la sospensione ex art. 296 c.p.c. vadisposta nel rispetto dei relativi presupposti normativi, tenendo contoche il termine massimo di durata della sospensione, ivi previsto, nonè né perentorio né elemento indefettibile della fattispecie, e vamodulato caso per caso sulla scorta di una valutazione prognosticacirca il tempo necessario per la definizione della questionepregiudiziale pendente in diverso giudizio;(e) le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata delprocesso, sottese alla c.d. sospensione impropria “in senso lato”,possono essere soddisfatte, oltre che con la sospensione ex art. 295c.p.c. (o 296 c.p.c.), anche a mezzo del rinvio dell’udienza a datafissa (o eccezionalmente a data da destinarsi) o della cancellazionedella causa dal ruolo, nel rigoroso rispetto dei relativi presuppostinormativi».A seconda del modello adottato, conclude la sentenza del Consiglio diStato, le parti hanno poi l’onere di presentare istanza di fissazione diudienza al fine della prosecuzione del processo entro il termineNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026perentorio di cui all’art. 80, comma 1, c.p.a., ovvero il processoriprende, senza impulso di parte, all’udienza indicata o fissatad’ufficio.13. – Deve comunque affermarsi, in base a quanto finoraargomentato, che nel quadro della vigente disciplina del processocivile non è consentito al giudice disporre d’ufficio la sospensione delprocedimento per attendere la pronuncia su una questione dilegittimità costituzionale, o su questione pregiudiziale ex art. 267TFUE o su un ricorso per cassazione proposti in un diverso giudizio,potendo altrimenti essere impugnato il relativo provvedimentodichiarativo della sospensione con istanza di regolamento dicompetenza.14. – Può ora affrontarsi il successivo quesito, inerente alla possibilitàche le parti si accordino comunque validamente fra di loro perché ilprocesso rimanga sospeso finché non sia emessa in un separatogiudizio la decisione dalla Corte costituzionale, dalla Corte di GiustiziaUE o della Corte di cassazione che possa spiegare efficacia vincolanteo persuasiva rispetto al rapporto sostanziale oggetto della causa dasospendere.14.1. - Tale quesito coinvolge il tema più ampio della ammissibilitàdegli accordi che incidono sullo svolgimento del processo civile, che èpoi il problema delle relazioni tra autonomia privata delle parti ex art.1322 c.c. e disciplina legislativa delle regole processuali, ovvero dellefacoltà e dei limiti di negoziabilità di queste ultime. Nella specie,dovrebbe trattarsi di un accordo legalmente atipico, avente adoggetto non l’esercizio dei poteri spettanti alle parti, quanto unaderoga consensuale alle norme in materia di cause della sospensionedel processo, durata ed effetti della stessa, termini per lariassunzione ed eventuale estinzione del giudizio.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026In dottrina si ricorda l’esperienza tedesca dell’accordo sul processomodello, con il quale le parti, allorché pendono cause chepresuppongono l’esame di questioni identiche o analoghe, concludonoun contratto, assimilabile ad una transazione, in forza del quale vienetrattata una sola controversia, mentre le altre sonotemporaneamente sospese, e si pattuisce che il contenuto delladecisione resa sul caso-guida vincoli anche il giudice nella definizionedelle cause sospese.14.2. - Viene da osservare, tuttavia, in ordine al vincolo contrattualederivante per il giudice civile dall’accordo c.d. sul processo modello,come lo stesso giudice sia soggetto «soltanto alla legge» (art. 101,comma secondo, Cost.), la giurisdizione si attui mediante il giustoprocesso «regolato dalla legge» (art. 111, comma primo, Cost.) e nelpronunciare sulla causa il giudice debba «seguire le norme deldiritto», salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondoequità (art. 113, comma 1, c.p.c.).Di recente, questa Corte ha altresì sostenuto che, al di fuori dai casiespressamente stabiliti dal legislatore, non esiste nel nostroordinamento un «processo convenzionale», ovvero un atto didisposizione diretta del processo o dei diritti processuali (Cass. 29settembre 2023, n. 27590).Per di più, ai fini delle questioni qui in esame, dovrebbe affermarsi lavalidità, o, come altrimenti si richiede, la meritevolezza di tutela, diun contratto con cui attore e convenuto pattuiscono una atipicaquiescenza del processo, pur sempre pendente, e cioè unatemporanea improponibilità dell’azione e inesercitabilità della difesa ingiudizio, eventualmente stabilendone la durata, predeterminata omeno, nonché i termini e le forme della sua prosecuzione, derogandoa regole che appaiono ispirate ad esigenze di ordine pubblicoNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026processuale, la cui osservanza non può perciò essere rimessa alpotere dispositivo delle parti.Anche ad intendere la sospensione ex art. 296 c.p.c. come formaespressiva del carattere dispositivo che è proprio del giudizio civile(peraltro ammessa pure dall’art. 106, comma 2, del Codice digiustizia contabile e recepita nel processo amministrativo tramitel’art. 79, comma 1, c.p.a.), essa, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 69 del 2009, è conformata rigorosamente dal legislatore,richiedendo l’istanza di tutte le parti, la sussistenza di giustificatimotivi, la durata non superiore a tre mesi e la contestuale fissazionedell’udienza per la prosecuzione (previsione che rende così ultronea laformulazione dell’istanza prima della scadenza tuttora richiestadall’art. 297, comma 2, c.p.c.).Al riguardo, i commentatori hanno criticato le innovazioni volute dallal. n. 69 del 2009, evidentemente preoccupata di restringere ipresupposti di ammissibilità della sospensione volontaria perprevenire un possibile utilizzo dilatorio dell’istituto, di regola volto afavorire una composizione amichevole della controversia, trascurandoche le parti possono conseguire lo stesso obiettivo avvalendosi deisemplici tempi di rinvio tra un’udienza e l’altra.Si ha comunque riguardo a una disciplina processuale cogente, nonderogabile da un accordo processuale tra le parti.Va in proposito osservato, da ultimo, che il «periodo non superiore atre mesi» indicato dall’art. 296 c.p.c. non costituisce un termine per ilcompimento di un atto del processo, per il quale abbia sensointerrogarsi circa il suo carattere perentorio o ordinatorio. Non sitratta, infatti, di disposizione che prescrive il tempo entro cui debbaessere compiuta efficacemente un’attività dei diversi soggetti delprocedimento, ma di requisito da accertare per riscontrare laconformità dell’atto al modello legale.Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/202615. – Occorre infine esaminare l’ultimo quesito: se sia stata disposta,non di meno, una sospensione del processo in attesa della decisioneche la Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE o la Corte dicassazione debbano rendere in un distinto giudizio, è possibileapplicare la regolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni,dettate nel Libro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile?La risposta a questo punto è quella che attiene specificamente alladecisione sul motivo del ricorso avanzato dalla Regione del Veneto esul primo motivo del ricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2“Marca trevigiana”.15.1. – Si deve dapprima convenire con la tesi interpretativa adavviso della quale gli artt. 295 e 296 c.p.c. (nonché l’art. 297 c.p.c. inrelazione all’uno o all’altro) non delineano due schemi generali tipicidi sospensione del processo civile, che il giudice e le parti possonoarricchire di contenuti, così da rinvenire poi la regola processuale inconcreto applicabile nella disciplina della sospensione necessaria odella sospensione volontaria ad tempus che appaia più vicina.Si tratta, piuttosto, di modelli legali rigorosamente prescritti dallegislatore, che non lasciano al giudice il potere di operare sceltediscrezionali, né alcun margine per valutare se e quale attività debbaessere svolta per vagliarne la conformità ad essi e quindi la concretaidoneità a produrre effetti.Nel caso di specie, ad esempio, si è in presenza di un provvedimentoche ha disposto la sospensione del processo a tempo indeterminato‹‹nei termini dell’accordo tra le parti››, su richiesta concorde deidifensori delle stesse, senza fissare alcuna udienza, nell’attesa che inaltro processo - corrente tra soggetti non interamente coincidenti enon collegato al primo da una relazione di pregiudizialità tecnica trarapporti giuridici – venisse pronunciata sentenza su una causa chedoveva affrontare la stessa questione di diritto, ovvero, comeNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026letteralmente stabilito, pronunciare su ‹‹domanda analoga›› a quellaqui in esame.La sospensione così disposta non può ricondursi per assimilazioneanalogica ad uno dei due schemi tipici di quiescenza del processoregolato dagli artt. 295 e 296 c.p.c., ritenendolo prevalente, né puòessere sottoposta ad una disciplina combinatoria ricavata per singolielementi dai contrapposti modelli legali.15.2. - Neppure in presenza di una sospensione così disposta, e nonimpugnata mediante regolamento di competenza, il giudice può fareapplicazione dell’art. 297 c.p.c.In coerenza con il principio affermato nella sentenza della Cortecostituzionale n. 34 del 1970, non possono ritenersi onerate le partidi chiedere la fissazione dell’udienza (non indicata nel provvedimentodichiarativo della sospensione) «entro il termine perentorio di tremesi» dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della sentenzache definisce il caso-pilota, occorrendo per il decorso del termine diriassunzione che della cessazione della causa di sospensione isoggetti interessati alla prosecuzione del giudizio sospesoacquisiscano la conoscenza legale mediante notificazione ocomunicazione.In base all’art. 152 c.p.c., i termini per il compimento degli atti delprocesso, ordinatori o perentori, «sono stabiliti dalla legge», epossono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza,«soltanto se la legge lo permette espressamente». La fissazione delladecorrenza del termine per la richiesta di prosecuzione del processogiudizio pilota è, pertanto, da considerarsi priva di ogni efficacia (arg.da Cass. 9 maggio 2019, n. 12313; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424;Cass. 24 maggio 1996, n. 4805; Cass. 3 maggio 1984, n. 2679).Numero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione delprocesso, difforme dal modello legale dell’art. 295 c.p.c., e peraltroneppure riferibile allo schema di cui all’art. 296 c.p.c., benché nonimpugnato tempestivamente mediante regolamento necessario dicompetenza, il giudice, quindi, non può dichiarare l’estinzione delprocesso se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stessoentro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza dellacessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi (intal senso, indicativamente, Cass. 19 aprile 2000, n. 5160; Cass. 10ottobre 1997, n. 9848; Cass. 16 gennaio 1986, n. 230).15.3. - L’estensione della impugnabilità mediante ricorso perregolamento di competenza alle ordinanze che dispongano lasospensione “facoltativa” del processo, adottate ope iudicis o, comenel caso in esame, sull’accordo delle parti, è volta a consentire, nelbreve termine di trenta giorni di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c., ilcontrollo di questa Corte su provvedimenti adottati per mere ragionidi opportunità e in assenza delle condizioni previste, in viaeccezionale, dal legislatore, per esigenze legate, come giàconsiderava l’ordinanza n. 14670/2003 di queste Sezioni Unite,all’effettività del principio di eguaglianza, della tutela giurisdizionale edel canone della durata ragionevole del "giusto processo". Fermo ilriesame immediato esercitabile in sede di regolamento sullalegittimità della decisione di sospensione, giacché idonea ad arrecareun irrimediabile pregiudizio al diritto di azione della parte che necontesti la fondatezza e ad incidere negativamente sui tempi didefinizione della controversia, non può altrimenti dirsi definitivamentestabilizzata dalla preclusione del rimedio, e perciò intangibile, lastatuizione ordinatoria comportante la descritta precaria edindeterminata stasi nella gestione del processo, non altrimentiriattivabile per l’inapplicabilità dell’art. 297 c.p.c. Ciò va precisato siaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026per il caso in cui la sospensione atipica del processo civile sia statadisposta dal giudice di sua iniziativa o su istanza di una delle parti,sia, vieppiù, ove una siffatta sospensione contra legem consegua aconforme richiesta di tutte le parti, evidentemente pertanto privepure di interesse a rimuovere col rimedio ex art. 42 c.p.c. ilprovvedimento illegittimo del giudice cui hanno contribuito a darecausa o a permanere.15.4. - Riscontrata l’erroneità, per difetto dei relativi presupposti,della pronuncia dell’ordinanza sospensiva del processo e perrimediare all’omessa fissazione dell’udienza per il prosieguo, deve,dunque, ritenersi consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio,l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza perla prosecuzione della causa. L’eventuale mancata comparizioneall’udienza così fissata comporterà evidentemente l’applicazione delladisciplina stabilita per l’inattività delle parti.Peraltro, in presenza di un’ordinanza di c.d. sospensione atipica, nontrova diretta applicazione la disciplina dell’integrazione deiprovvedimenti istruttori dettata dall’art. 289 c.p.c., ed in particolare iltermine perentorio ivi stabilito, non trattandosi di provvedimento chedebba soltanto completarsi mediante fissazione dell’udienzasuccessiva o del termine entro il quale le parti sono tenute acompiere i successivi atti processuali.16. – Possono, dunque, enunciarsi i seguenti principi di diritto:“Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale disospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti,esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi diopportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere unaquestione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte dicassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debbafarsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbiaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbiadisposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosiperciò impugnare con istanza di regolamento di competenza ilprovvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione delprocesso, difforme dal modello legale dell’art. 295 c.p.c., né riferibileallo schema di cui all’art. 296 c.p.c., benché non impugnatotempestivamente mediante regolamento necessario di competenza,non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice nonpuò dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbianorichiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesidecorrente dalla conoscenza della cessazione della causa disospensione, eventualmente verificatasi. Riscontrata l’erroneità dellapronuncia dell’ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, suistanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante lafissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa”.17. – Facendo applicazione dei principi enunciati, l’unico motivo delricorso avanzato dalla Regione del Veneto e il primo motivo delricorso proposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”risultano fondati, restando assorbite le ulteriori censure mosse nelsecondo ricorso.17.1. – Come già rimarcato, il provvedimento nella specie reso dallaCorte d’appello di Venezia all’udienza del 16 febbraio 2017 avevadisposto la sospensione della causa ‹‹nei termini dell’accordo tra leparti››, avendo i procuratori delle stesse ‹‹concordemente›› avanzatorichiesta in tal senso. La durata della sospensione non era riferita allascadenza di un termine predeterminato, ma rimessa al sopravveniredella ‹‹decisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudiziorelativo a domanda analoga a quella proposta in causa da direttoregenerale di ASL››. L’accordo convenuto tra le parti e recepito dallaNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026Corte d’appello non stabiliva nulla, peraltro, circa la decorrenza e ladurata del termine per richiedere la fissazione dell’udienza in cui ilprocesso dovesse proseguire una volta intervenuta la pronuncia dellaCorte di cassazione sul "caso-guida".17.2. - La sentenza impugnata della Corte d’appello di Venezia haquindi dichiarato estinto il giudizio per la tardività della riassunzioneeseguita dalla Regione del Veneto mediante ricorso depositato il 14febbraio 2022, dopo che la Corte di cassazione aveva pronunciato lasentenza n. 12640/2021, pubblicata il 12 maggio 2021. La Corte diVenezia ha qualificato il provvedimento adottato all’udienza del 16febbraio 2017 come sospensione ‹‹volontaria›› ex art. 296 c.p.c. esoggetta ai termini di cui all’art. 297 c.p.c. La sentenza impugnata, inparticolare, ha sostenuto che il dies a quo del termine di riassunzionedovesse rinvenirsi nella data di decisione del primo giudizio pendentein Cassazione (12 maggio 2021), essendo la Regione del Venetovenuta ‹‹a conoscenza›› della pronuncia della sentenza n. 12640 del2021, in quanto parte anche di quel processo. Secondo la Corted’appello di Venezia, altresì tardiva appariva la riassunzione delgiudizio compiuta dall’Azienda U.L.S.S. n. 2, essendosi la stessacostituita soltanto con memoria del 10 ottobre 2022.Risulta così errata la qualificazione della sospensione disposta con ilprovvedimento del 16 febbraio 2017 come ‹‹volontaria›› ex art. 296c.p.c., avendo la Corte d’appello evidentemente ritenuto che lapresenza dell’istanza di tutte le parti bastasse a individuare lafattispecie tipica di riferimento comunque prevalente per ricavarne ladisciplina, pur mancando gli altri elementi essenziali checaratterizzano lo schema legale (giustificati motivi, unicità, periodopredeterminato non superiore a tre mesi, fissazione dell’udienza perla prosecuzione). In tal modo, la Corte di Venezia ha tuttaviaconsiderato derogabile il modello tipico dettato dall’art. 296 c.p.c. perNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026effetto di un accordo processuale tra le parti, legalmente atipico,avente ad oggetto una modifica pattizia della disciplina cogente inmateria di cause della sospensione del processo, durata ed effettidella stessa, termini per la riassunzione ed eventuale estinzione delgiudizio.17.3. - Non incide sulla conclusione raggiunta nemmeno la difesaarticolata in subordine dal controricorrente, secondo cui, nel caso inesame, pur a ritenersi ordinatorio il termine per la riassunzione dellacausa dopo l’evento della pubblicazione della decisione dellaCassazione del 12 maggio 2021, l’estinzione del giudizio si sarebbecomunque verificata per il difetto di un’istanza di proroga propostaprima della sua scadenza. Tale rilievo parte dell’assunto, giàsmentito, che nella specie trovasse non di meno applicazione l’art.297 c.p.c. ed è pertanto resistito dal dettato dell’art. 152 c.p.c., nonpotendo discendere dall’accordo delle parti, né dal provvedimento delgiudice, l’estinzione del giudizio per il decorso di un termine nonstabilito dalla legge.18. - Conseguono l’accoglimento del ricorso principale proposto dallaRegione del Veneto e del primo motivo del ricorso incidentaleproposto dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, conassorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale,nonché la cassazione della sentenza impugnata in ragione dellecensure accolte, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Venezia,in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi didiritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anchealla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale proposto dallaRegione del Veneto e il primo motivo del ricorso incidentale propostodall’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana”, dichiara assorbiti ilNumero registro generale 6232/2023Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14226/2026Data pubblicazione 14/05/2026secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa allaCorte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaIl PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 14226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris