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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15237/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 333 29/202 1 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», ricorre, con unico atto a firma del difensore fiduciario, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 18/03/2021 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (commesso in relazione alle dichiarazioni presentata dalle società per gli anni di imposta dal 2014 al 2018), ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di euro 1.455.933,04, costituente profitto del reato o, in mancanza, di beni di proprietà o in disponibilità del ricorrente (all'epoca legale rappresentante) per un valore corrispondente al detto profitto. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 568 e 591 cod. proc. pen., e il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Afferma, al riguardo, il suo concreto interesse, in quanto socio al 50%, a impugnare il sequestro delle disponibilità finanziarie della società all'epoca da lui legalmente rappresentata. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine alla sussistenza indiziaria del reato contestato.

Il Tribunale, afferma, ha indicato ed illustrato in modo analitico le singole fonti di prova dalle quali desumere, quantomeno a livello indiziario, l'inesistenza delle prestazioni fatturate dalla società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» ad una platea di imprenditori compiacenti operanti nel ramo della metallurgia.

Si tratta, in particolare: a) di documenti extracontabili rinvenuti a casa di [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta al vertice dell'associazione per delinquere che utilizzava la predetta, ed altre società per emettere un cospicuo numero di fatture per operazioni inesistenti) ove erano annotati compensi, percentuali, somme ricevute per tutte le operazioni illecite; b) di conversazioni intercettate; c) di messaggistica whatsapp; d) di documentazione bancaria.

Questi elementi, insieme con la oggettiva impossibilità della «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» di produrre i volumi di fatturato accertati, avevano indotto gli inquirenti a ritenere in maniera indiscriminata come oggettivamente inesistenti tutte le prestazioni fatturate e dunque anche quelle descritte nelle fatture passive indicate dalla società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].» nelle dichiarazioni presentate negli anni di imposta sopra indicati ai fini delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, e ciò nonostante lo stesso Tribunale dia conto del fatto che la «[OSCURATO:PERSONA] S,r.I.» non era sì in grado di produrre volumi di affari così consistenti, ma non che non fosse in grado di effettuare le operazioni descritte nelle fatture emesse.

La società, in ultima analisi, era operativa e non un vera e propria cartiera.

L'argomento "generalizzante" utilizzato dal Tribunale per confermare il sequestro non ha dunque un fondamento logico.

A ciò 51( deve aggiungere la minimizzazione, con motivazione apparente,

2. degli argomenti difensivi sviluppati in sede di riesame relativi alla assenza del nome della società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].» o del suo rappresentante nella documentazione extracontabile della Portolano, alla totale assenza di conversazioni o messaggi diretti tra il ricorrente e gli altri indagati, alla assenza di riscontri bancari del meccanismo restitutorio, alla esistenza e operatività della «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», alla linearità dei suoi rapporti con «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», alla congruità delle vendite rispetto agli acquisti del materiale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 ricorsi sono inammissibili. 3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.La richiesta di riesame era stata presentata dal Silvestri in proprio (per i beni a lui intestati) e quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].» (per i beni intestati a quest'ultima) per il tramite dei difensori non muniti, però, di procura speciale. 3.2.Correttamente il Tribunale ha affermato che la persona sottoposta alle indagini non è per sol questo interessata a proporre richiesta di riesame di provvedimenti cautelari reali che incidono su beni dei quali non è proprietaria o non ha la disponibilità. 3.3.La legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., va coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). 3.4.L'interesse ad impugnare deve essere, a sua volta, concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497). 3.5.L'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro.

La specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo cui per impugnare occorre avervi interesse, palesa l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare.

L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 3.6.Illuminante, sul punto, Sez.

U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. 3.7.Tale principio è stato applicato e ribadito da numerose pronunce di questa Corte di cassazione secondo le quali l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231 - 01, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; nè è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito; nello stesso senso Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 - 01, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale).

La corretta lettura di Sez. 5, n. 35015 del 2020, citata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, porta a conclusioni opposte a quelle auspicate dal ricorrente stesso, avendo la sentenza ribadito, con ricchezza di argomenti, la necessità che l'indagato o l'imputato reclami una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante.

L'interesse alla restituzione dell'indagato non titolare formale del bene in sequestro, per esempio, può trovare fondamento anche nella disponibilità di fatto dei beni in sequestro dei quali, in ipotesi, si predichi l'intestazione fittizia. 3.8.Nel caso di specie, il ricorrente non è certamente proprietario delle somme sequestrate alla società delle quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore.

Egli perciò, ancorché persona sottoposta alle indagini, persegue, con riferimento a queste somme, un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre sia il riesame che l'odierno ricorso. 3.9.Nè tale interesse può derivare dal sol fatto di essere detentore del 50% delle quote societarie.

Il principio è già stato affermato da questa Corte e deve essere qui ribadito (in tal senso, Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Rv. 276735 - 01, secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società - nella specie, si trattava del rigetto dell'istanza di revoca della misura -, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro.

Nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha solo il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest'ultima; in senso conforme, Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Rv. 275934 - 01, secondo cui la legittimazione ad impugnare il provvedimento di confisca di beni di una società di capitali spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 271 del 05/11/2013, Rv. 257768 - 01).

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la sola qualifica di socio (specialmente di una società di capitali) non attribuisce l'interesse qualificato alla restituzione del bene della società né la legittimazione ad agire per conto di quest'ultima se non ne è anche il legale rappresentante.

Non rileva in senso (apparentemente) contrario il principio affermato dalla risalente Sez. 3, n. 29094 del 03/05/2013, Rv. 257051 - 01, secondo cui va riconosciuto l'interesse a proporre riesame avverso il decreto di convalida del sequestro al socio al 50% della società titolare del bene sequestrato.

In quel caso, infatti, il bene, ancorché di titolarità della società, veniva concretamente ed effettivamente utilizzato dal socio (al quale era stato materialmente sequestrato) il quale vantava un interesse qualificato alla restituzione non potendo altrimenti la società operare.

Nel caso di specie, il ricorrente non deduce nient'altro se non la propria qualifica di socio, con conseguente inammissibilità della pretesa di agire per conto della società intestataria dei conti correnti. 4.11 secondo motivo, correttamente dedotto in relazione ai beni del ricorrente sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).4.3.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.5.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. 4.7.11 Tribunale del riesame, con motivazione ampia ed articolata, ha dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che non può essere assolutamente definita apparente o mancante.

Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto. 4.8.Resta valido, come detto, l'insegnamento secondo il quale nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).

Ciò tuttavia non legittima l'ampliamento dei motivi di ricorso ai casi non consentiti dall'art. 625, cod. proc. pen.

Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità. 4.9.Come già detto, ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212).r 4.10.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e introduce una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale.

Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi.

Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 4.112errore nel quale cade il ricorrente è proprio quello di non considerare che la decisività della deduzione difensiva in materia cautelare reale è solo quella in grado di escludere in radice la natura indiziante del fatto preso in considerazione dai giudici della cautela, non quella che si limiti a proporre una lettura alternativa o diversa degli stessi elementi di prova o di altri che, pur non considerati, non sono in grado di elidere la portata indiziante degli elementi indicati nel provvedimento impugnato.

La possibile lettura alternativa dell'indizio coglie uno solo dei suoi possibili significati, ma non esclude quello accusatorio. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 333 29/202 1 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», ricorre, con unico atto a firma del difensore fiduciario, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 18/03/2021 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (commesso in relazione alle dichiarazioni presentata dalle società per gli anni di imposta dal 2014 al 2018), ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di euro 1.455.933,04, costituente profitto del reato o, in mancanza, di beni di proprietà o in disponibilità del ricorrente (all'epoca legale rappresentante) per un valore corrispondente al detto profitto. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 568 e 591 cod. proc. pen., e il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione. Afferma, al riguardo, il suo concreto interesse, in quanto socio al 50%, a impugnare il sequestro delle disponibilità finanziarie della società all'epoca da lui legalmente rappresentata. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine alla sussistenza indiziaria del reato contestato. Il Tribunale, afferma, ha indicato ed illustrato in modo analitico le singole fonti di prova dalle quali desumere, quantomeno a livello indiziario, l'inesistenza delle prestazioni fatturate dalla società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» ad una platea di imprenditori compiacenti operanti nel ramo della metallurgia. Si tratta, in particolare: a) di documenti extracontabili rinvenuti a casa di [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta al vertice dell'associazione per delinquere che utilizzava la predetta, ed altre società per emettere un cospicuo numero di fatture per operazioni inesistenti) ove erano annotati compensi, percentuali, somme ricevute per tutte le operazioni illecite; b) di conversazioni intercettate; c) di messaggistica whatsapp; d) di documentazione bancaria. Questi elementi, insieme con la oggettiva impossibilità della «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» di produrre i volumi di fatturato accertati, avevano indotto gli inquirenti a ritenere in maniera indiscriminata come oggettivamente inesistenti tutte le prestazioni fatturate e dunque anche quelle descritte nelle fatture passive indicate dalla società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].» nelle dichiarazioni presentate negli anni di imposta sopra indicati ai fini delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, e ciò nonostante lo stesso Tribunale dia conto del fatto che la «[OSCURATO:PERSONA] S,r.I.» non era sì in grado di produrre volumi di affari così consistenti, ma non che non fosse in grado di effettuare le operazioni descritte nelle fatture emesse. La società, in ultima analisi, era operativa e non un vera e propria cartiera. L'argomento "generalizzante" utilizzato dal Tribunale per confermare il sequestro non ha dunque un fondamento logico. A ciò 51( deve aggiungere la minimizzazione, con motivazione apparente, 2. degli argomenti difensivi sviluppati in sede di riesame relativi alla assenza del nome della società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].» o del suo rappresentante nella documentazione extracontabile della Portolano, alla totale assenza di conversazioni o messaggi diretti tra il ricorrente e gli altri indagati, alla assenza di riscontri bancari del meccanismo restitutorio, alla esistenza e operatività della «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», alla linearità dei suoi rapporti con «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», alla congruità delle vendite rispetto agli acquisti del materiale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 ricorsi sono inammissibili. 3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.La richiesta di riesame era stata presentata dal Silvestri in proprio (per i beni a lui intestati) e quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].» (per i beni intestati a quest'ultima) per il tramite dei difensori non muniti, però, di procura speciale. 3.2.Correttamente il Tribunale ha affermato che la persona sottoposta alle indagini non è per sol questo interessata a proporre richiesta di riesame di provvedimenti cautelari reali che incidono su beni dei quali non è proprietaria o non ha la disponibilità. 3.3.La legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., va coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). 3.4.L'interesse ad impugnare deve essere, a sua volta, concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497). 3.5.L'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro. La specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo cui per impugnare occorre avervi interesse, palesa l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 3.6.Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. 3.7.Tale principio è stato applicato e ribadito da numerose pronunce di questa Corte di cassazione secondo le quali l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231 - 01, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; nè è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito; nello stesso senso Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 - 01, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale). La corretta lettura di Sez. 5, n. 35015 del 2020, citata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, porta a conclusioni opposte a quelle auspicate dal ricorrente stesso, avendo la sentenza ribadito, con ricchezza di argomenti, la necessità che l'indagato o l'imputato reclami una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. L'interesse alla restituzione dell'indagato non titolare formale del bene in sequestro, per esempio, può trovare fondamento anche nella disponibilità di fatto dei beni in sequestro dei quali, in ipotesi, si predichi l'intestazione fittizia. 3.8.Nel caso di specie, il ricorrente non è certamente proprietario delle somme sequestrate alla società delle quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò, ancorché persona sottoposta alle indagini, persegue, con riferimento a queste somme, un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre sia il riesame che l'odierno ricorso. 3.9.Nè tale interesse può derivare dal sol fatto di essere detentore del 50% delle quote societarie. Il principio è già stato affermato da questa Corte e deve essere qui ribadito (in tal senso, Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Rv. 276735 - 01, secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società - nella specie, si trattava del rigetto dell'istanza di revoca della misura -, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. Nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha solo il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest'ultima; in senso conforme, Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Rv. 275934 - 01, secondo cui la legittimazione ad impugnare il provvedimento di confisca di beni di una società di capitali spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 271 del 05/11/2013, Rv. 257768 - 01). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la sola qualifica di socio (specialmente di una società di capitali) non attribuisce l'interesse qualificato alla restituzione del bene della società né la legittimazione ad agire per conto di quest'ultima se non ne è anche il legale rappresentante. Non rileva in senso (apparentemente) contrario il principio affermato dalla risalente Sez. 3, n. 29094 del 03/05/2013, Rv. 257051 - 01, secondo cui va riconosciuto l'interesse a proporre riesame avverso il decreto di convalida del sequestro al socio al 50% della società titolare del bene sequestrato. In quel caso, infatti, il bene, ancorché di titolarità della società, veniva concretamente ed effettivamente utilizzato dal socio (al quale era stato materialmente sequestrato) il quale vantava un interesse qualificato alla restituzione non potendo altrimenti la società operare. Nel caso di specie, il ricorrente non deduce nient'altro se non la propria qualifica di socio, con conseguente inammissibilità della pretesa di agire per conto della società intestataria dei conti correnti. 4.11 secondo motivo, correttamente dedotto in relazione ai beni del ricorrente sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).4.3.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.5.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. 4.7.11 Tribunale del riesame, con motivazione ampia ed articolata, ha dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che non può essere assolutamente definita apparente o mancante. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto. 4.8.Resta valido, come detto, l'insegnamento secondo il quale nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). Ciò tuttavia non legittima l'ampliamento dei motivi di ricorso ai casi non consentiti dall'art. 625, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità. 4.9.Come già detto, ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212).r 4.10.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e introduce una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 4.112errore nel quale cade il ricorrente è proprio quello di non considerare che la decisività della deduzione difensiva in materia cautelare reale è solo quella in grado di escludere in radice la natura indiziante del fatto preso in considerazione dai giudici della cautela, non quella che si limiti a proporre una lettura alternativa o diversa degli stessi elementi di prova o di altri che, pur non considerati, non sono in grado di elidere la portata indiziante degli elementi indicati nel provvedimento impugnato. La possibile lettura alternativa dell'indizio coglie uno solo dei suoi possibili significati, ma non esclude quello accusatorio. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
Decreto Cassazione n. 15237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris