CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 29690 del 5 giugno 2025, ha rigettato il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa dalla la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 settembre 2024, la quale aveva confermato la pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Palmi che, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto l'imputato $-Ahsatag colpevole del reato di cui agli artt. 589-bis, commi 1 e 8, in relazione al medesimo comma 1 ed al 590-bis, comma 1 e 8, cod. pen., condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, ed a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro per ciascun genitore delle vittime e di 40.000 euro per ciascun fratello o sorella. 2. Avverso l'indicato provvedimento, il condannato, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di Cassazione avrebbe travisato un dato probatorio decisivo, laddove ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato una prima frenata utilizzando il freno a pedale e poi avrebbe azionato il freno a mano, posto che il consulente del pubblico ministero ha sempre sostenuto il contrario, come da costui riferito nel corso della sua audizione, stralci della quale sono trascritti nel ricorso (da p. 3 a p. 8). Ad avviso del difensore, quindi, dagli atti emergerebbe chiaramente come nessun tentativo di frenata sia stato compiuto dall'[OSCURATO:PERSONA] prima dell'azionamento del freno a mano, manovra, quest'ultima, che ben avrebbe potuto essere compiuta da uno dei quattro occupanti della vettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2. Va ricordato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione 2diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P, Rv. 221280; conf. Sez. U, 27/03/2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). In particolare, le Sezioni Unite Basile, in motivazione, hanno precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. 3. Nel caso di specie, è dirimente osservare che la Corte di cassazione non è affatto incorsa in un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., posto che i dati fattuali della vicenda sono stati ricavati — e non poteva essere diversamente — dalle sentenze di merito. Dopo aver ricapitolato i principi in tema di sindacato delle massime di esperienza, la Corte di cassazione ha così affermato (p. 6 della sentenza impugnata): "nel caso in esame, correttamente entrambi i giudici di merito, le cui decisioni in quanto conformi costituiscono un unico corpo logico argomentativo da leggersi quindi unitariamente, dopo aver ampiamente individuato ed esplicitato la massima d'esperienza, hanno fondato la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] non già sulla mera regola astratta secondo cui di norma il freno a mano viene azionato da chi si trova alla guida di un veicolo, ma hanno viceversa 'calato' tale regola di giudizio nel caso concreto, quindi valutandola alla stregua di tutti gli elementi caratterizzanti il caso di specie, ovvero le circostanze di tempo e di luogo ed in particolare la condotta di guida del conducente dell'auto. Proprio nella sentenza di primo grado, laddove il primo giudice ha puntualmente valutato le risultanze della consulenza tecnica dell'Ing. Venanzio si pone in rilievo che '... [OSCURATO:PERSONA] che le prime tracce di frenata apparivano molto regolari il consulente ipotizzava che, attuato un primo tentativo di arrestare l'automezzo, fosse stato sollevato il freno a mtkno, e che tale manovra 3ne avesse provocato lo sbandamento o la traslazione nella parte di carreggiata adibita al senso opposto di circolazione". Prosegue la sentenza: "Quindi, dalla lettura della avallata ricostruzione dell'incidente, il giudizio circa l'astratta ascrivibilità della manovra di azionamento del freno a mano al conducente dell'auto si colora e si arricchisce di elementi ulteriori, ovvero che nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] avesse già tentato una prima frenata ed evidentemente non ottenendo l'effetto frenante sperato avesse fatto ricorso all'azionamento del freno a mano. Peraltro, la tesi difensiva secondo cui il freno a mano poteva essere stato azionato anche da un altro passeggero, oltre a risultare logicamente recessiva alla stregua di quanto esposto, si concreta in una mera allegazione, senza che vi sia alcun elemento di prova a supporto, sicché non può ritenersi nella specie posto in dubbio quanto codificato dalla massima di esperienza" (p. 6). 4. Nel caso qui al vaglio, la Corte di cassazione si è limitata ad avallare, dal punto di vista logico, la ricostruzione del fatto accertata dai giudici di merito: solo costoro, pertanto, astrattamente potrebbero essere incorsi in un travisamento della prova, che però il ricorrente avrebbe dovuto denunciare con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 5. In altri termini, lungi dal rappresentare un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito, il che manifestamente esorbita dal perimetro assegnato al mezzo di impugnazione straordinario in esame. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orbetta Aldo A eto in Cleria ogri, 0 2 APRI 2026 rucANCELLIERE ESPERTO,- Dott.ss ;lisa ta A rrabito