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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36665/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell'Il maggio 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza della prevenuta ed alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen..

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente e della configurabilità dell'aggravante non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - il riconoscimento della prevenuta e della sua complice (trovata in ossesso della refurtiva) era avvenuto con grado di certezza; - la ricorrente aveva svolto l'indispensabile ruolo di "palo"; - l'aggravante si configurava posto che il sistema di videosorveglianza non garantiva un monitoraggio continuo.

Rilevato che l'inammissibilità degli originari motivi di ricorso non consente di valutare il motivo aggiunto relativo al difetto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa7lelle ammende.

Così deciso, in Roma il 17 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell'Il maggio 2022 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza della prevenuta ed alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente e della configurabilità dell'aggravante non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - il riconoscimento della prevenuta e della sua complice (trovata in ossesso della refurtiva) era avvenuto con grado di certezza; - la ricorrente aveva svolto l'indispensabile ruolo di "palo"; - l'aggravante si configurava posto che il sistema di videosorveglianza non garantiva un monitoraggio continuo. Rilevato che l'inammissibilità degli originari motivi di ricorso non consente di valutare il motivo aggiunto relativo al difetto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa7lelle ammende. Così deciso, in Roma il 17 lugl
Sentenza Cassazione n. 36665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris