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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva, in parte, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, denunciando violazione della legge processuale.

Assume il ricorrente l'incompetenza funzionale della Corte di appello adita, essendo la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, a carico dell'istante, stata pronunciata dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], ed essendo essa stata integralmente confermata in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza ultima irrevocabile, a carico di [OSCURATO:PERSONA], risulta in effetti quella pronunciata, in data 18 marzo 2013, dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], non venendo in rilievo la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla Corte di appello di Bari il 10 febbraio 2017, in quanto meramente confermativa delle statuizioni di primo grado (art. 665, comma 2, cod. proc. pen.).

Non è inutile precisare, d'altra parte, che, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se le questioni dedotte attengono a diversi e antecedenti titoli esecutivi (da ultimo, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, confl. comp. in proc.

Ricciardi, Rv. 282011-01), come è a dirsi nella specie in rapporto alle sentenze interessate dall'istanza di continuazione.

Tale disciplina è volta a tutelare l'esigenza della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, in modo che resti sempre concentrato in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia.

La violazione della regola può essere eccepita o rilevata in ogni stato e grado, in quanto la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v.

Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc.

Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01).2.

La competenza deve essere nella specie intestata, dunque, al Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, ufficio che ha assorbito le attribuzioni della soppressa sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA].

Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice riconosciuto competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva, in parte, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, denunciando violazione della legge processuale. Assume il ricorrente l'incompetenza funzionale della Corte di appello adita, essendo la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, a carico dell'istante, stata pronunciata dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], ed essendo essa stata integralmente confermata in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La sentenza ultima irrevocabile, a carico di [OSCURATO:PERSONA], risulta in effetti quella pronunciata, in data 18 marzo 2013, dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], non venendo in rilievo la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla Corte di appello di Bari il 10 febbraio 2017, in quanto meramente confermativa delle statuizioni di primo grado (art. 665, comma 2, cod. proc. pen.). Non è inutile precisare, d'altra parte, che, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se le questioni dedotte attengono a diversi e antecedenti titoli esecutivi (da ultimo, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, confl. comp. in proc. Ricciardi, Rv. 282011-01), come è a dirsi nella specie in rapporto alle sentenze interessate dall'istanza di continuazione. Tale disciplina è volta a tutelare l'esigenza della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, in modo che resti sempre concentrato in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. La violazione della regola può essere eccepita o rilevata in ogni stato e grado, in quanto la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01).2. La competenza deve essere nella specie intestata, dunque, al Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, ufficio che ha assorbito le attribuzioni della soppressa sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice riconosciuto competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
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