CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a PALERMO il 16/03/1967 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Osservato che avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto violazione di legge, per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, fondandosi esclusivamente sulla biografia criminale del soggetto e sulla vitalità dell'organizzazione di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati significativi, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all'interno di [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio del mandamento palermitano di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, in cui il gruppo di riferimento ha espresso tutta la sua nefasta potenzialità nel raggiungimento di obiettivi funzionali al consolidamento del potere dell'associazione, b) l'assenza di mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerati la mancata assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comportamenti antitetici al sodalizio e i numerosi provvedimenti di trattenimento della corrispondenza subiti quali indici concreti di una attuale spiccata pericolosità del condannato, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti, come emergente dalle indagini recenti con emissione anche di ordinanze custodiali (2023-2025) nei confronti di persone storicamente collegate alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e al mandamento di appartenenza. ....._ r, ,,--------ì ,-.4--Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve nella denuncia di una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M