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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10736/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6113-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4132/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 9/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di classamento catastale; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che viene proposto unico motivo di ricorso; che con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7

1. n. 212/2000, nonché dell'art. 3

1. n. 241/1990; che l'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

1. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (tra le tante: Cass., 31112/2019; Cass., 1543/2020).

Nella specie, secondo la CTR, la motivazione dell'avviso di accertamento appare vaga e generica in relazione all'incidenza delle variazioni interessanti la microzona sul classamento dell'immobile; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Ric. 2020 n. 06113 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6113-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4132/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 9/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di classamento catastale; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che viene proposto unico motivo di ricorso; che con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 1. n. 212/2000, nonché dell'art. 3 1. n. 241/1990; che l'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della 1. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (tra le tante: Cass., 31112/2019; Cass., 1543/2020). Nella specie, secondo la CTR, la motivazione dell'avviso di accertamento appare vaga e generica in relazione all'incidenza delle variazioni interessanti la microzona sul classamento dell'immobile; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Ric. 2020 n. 06113 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. C
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