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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 32384/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 12 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Matera il 2 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7, comma secondo, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto accertato in Irsina nel mese di marzo del 2020.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale con il quale è stata censurata l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento (che invero neanche l'odierno ricorso indica in termini adeguatamente specifici), fermo restando che, in primo grado, la pena irrogata all'imputata è stata già mitigata in forza del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 12 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Matera il 2 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7, comma secondo, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto accertato in Irsina nel mese di marzo del 2020. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale con il quale è stata censurata l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento (che invero neanche l'odierno ricorso indica in termini adeguatamente specifici), fermo restando che, in primo grado, la pena irrogata all'imputata è stata già mitigata in forza del riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.