Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11864/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39206/2024 - [OSCURATO:PERSONA]. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminato la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui artt. 624 bis, commi 1 e 3, 625 num. 2, cod. pen. ; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod.

Pen. — sono entrambi inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Nel caso di specie, entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere:es nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39206/2024 - [OSCURATO:PERSONA]. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminato la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui artt. 624 bis, commi 1 e 3, 625 num. 2, cod. pen. ; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. Pen. — sono entrambi inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso di specie, entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere:es nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11864/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris