CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2017 ORDINANZA sul ricorso 11767/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Moro n.58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 276/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, pubblicata il 09/03/2017;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11767/2017 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 16424/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6.4.16 il Tribunale di Lecce condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla banca [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 36.151,98 oltre interessi, a titolo di restituzione della sorte capitale e degli interessi maturati su un finanziamento concessogli, ritenendo che tutte le firme apposte sulla documentazione relativa al finanziamento di lire 70 milioni (fatta eccezione per la firma apposta su una contabile di prelevamento di lire 34 milioni del 26.1.01) fossero riconducibili all’[OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo propose appello, si costituì la banca Sella. Con sentenza del 9.3.17, la Corte d’appello rigettò il gravame, osservando che: il Tribunale aveva correttamente ritenuto dimostrato il titolo dal quale derivava il credito della banca nei confronti dell’appellante, essendo certa la sua sottoscrizione di alcuni documenti come accertato dalla c.t.u. grafologica (richiesta di concessione del fido del 25.10.01; documento concernente la comunicazione degli interessi del 26.10.01); la somma oggetto del fido era stata accreditata sul conto corrente dell’[OSCURATO:PERSONA] come risultante dall’estratto-conto prodotto; tali documenti dimostravano il diritto della banca, mentre le eccezioni sollevate dall’appellante non erano decisive circa l’asserita truffa che l’appellante lamentava di aver subito per la condotta di un funzionario della stessa banca perché era certo che [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato il denaro affluito sul conto, fatto inequivocabilmente desumibile da vari documenti (quattro cedolini di prelevamento, fatto confermato da due testimoni), a nulla rilevando i motivi personali addotti (che secondo l’[OSCURATO:PERSONA] non attestavano alcun suo interesse alla richiesta del fido); in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11767/2017 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 16424/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 particolare, la difformità dell’indirizzo riferito all’[OSCURATO:PERSONA], riportato sull’estratto-conto prodotto del mese di ottobre 2001, non escludeva il fatto che egli non potesse non avvedersi dell’accredito sul suo conto da parte della banca, avendo ricevuto l’estratto-conto del mese successivo che riportava il saldo iniziale di lire 30.039.805, dati che peraltro prescindevano dall’addebito di lire 34 milioni del 26.10.01 poiché effettuato con atto avente firma la cui autenticità era da escludere sulla base delle due c.t.u.; le vicende relative al processo penale nei confronti del funzionario della banca erano irrilevanti in ordine alla specifica questione oggetto di causa; era inammissibile la querela di falso riguardante la cambiale del 26.10.01 e la distinta di sconto della stessa, non avendo la parte disconosciuto tali documenti alla prima udienza di comparizione; le querele di falso proposte dal difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione all’udienza del 2.7.09 e nella comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 28.1.14, erano inammissibili poiché il difensore era privo della procura speciale, ex art. 221, c.2, c.p.c., mentre era parimenti inammissibile la querela proposta personalmente dalla parte all’udienza del 19.5.15 in quanto non indicante gli elementi e le prove della falsità del documento impugnato; in ogni caso, i documenti impugnati erano stati prodotti in copia, ed erano da considerare irrilevanti ai fini della decisione in quanto la cambiale e la relativa distinta di sconto non riguardavano né il momento genetico del rapporto negoziale di concessione del credito, né quello esecutivo (considerato che: il primo era dimostrato dalla richiesta di concessione del fido e il secondo era documentato dall’accreditamento sul conto corrente della somma di lire 70 milioni; l’irrilevanza, ai fini della querela di falso, dei predetti documenti era altresì desumibile dal fatto che essi avevano la funzione di garantire F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11767/2017 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 16424/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 la banca in ordine all’eventuale fase di recupero forzoso del credito, mentre la stessa banca non aveva esercitato l’azione cambiaria ma solo quella causale; circa la contabile di prelevamento della somma di lire 34 milioni del 26.10.01- la cui firma i c.t.u. avevano escluso che fosse riconducibile all’[OSCURATO:PERSONA]- era da ritenere irrilevante la richiesta rinnovazione della c.t.u. in quanto dal raffronto della firma su tale contabile con quella apposta su altri documenti e accertata come autentica, emergeva che le differenze non erano tali da indurre ad affermare che la diligenza del buon banchiere avrebbe consentito di rilevarne la falsità; era comunque gravemente anomalo il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver chiesto il fido, si era accorto che il saldo iniziale del mese di novembre 2001 fosse notevolmente inferiore alla somma concessagli, senza insorgere immediatamente nei confronti della banca. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste banca [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato sia che a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore nel giudizio di primo grado era inserita una procura speciale relativa alla querela di falso, sia che l’appellante aveva proposto querela di falso personalmente all’udienza del 2.12.14, reiterata all’udienza del 19.5.15 “per tutte le motivazioni addotte nella memoria di costituzione del nuovo difensore e sulla base degli elementi probatori ivi allegati”. Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avesse considerato che il titolo cambiario e la distinta di sconto, oggetto della querela di falso, erano stati prodotti in copia in quanto non era in possesso dell’originale F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11767/2017 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 16424/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 della cambiale, non avendo ritirato il titolo alla scadenza, né avendo sottoscritto contestualmente la cambiale di euro 35.000,00 del 31.5.02 dichiarata falsa dalla stessa banca. Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto, va osservato che non è corretta la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui s’afferma l’inammissibilità della querela di falso avverso la cambiale del 26.10.01 e la distinta contabile di prelievo perché documenti non disconosciuti, in quanto la querela può essere proposta anche in ordine a scritture private non disconosciute. Invero, alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes (Cass., n. 15823/20; n. 6711/21; n. 10287/98). Il motivo è inammissibile in quanto non decisivo atteso che era stata acquisita la prova, indiscussa, della richiesta del fido e della sua erogazione attraverso l’accreditamento della somma di lire 70 milioni; tale ratio non è stata censurata dal ricorrente. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1858 e 1859, c.c., 66 l.c., per aver la Corte d’appello qualificato il rapporto contrattuale per cui è causa quale contratto di mutuo, anziché come sconto di effetti cambiari, quest’ultima da considerare contratto invalido quale conseguenza della falsità della cambiale del 26.10.01. Il ricorrente si duole altresì che il giudice il secondo grado F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11767/2017 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 16424/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 non abbai tenuto conto del fatto che l’azione causale era subordinata alle formalità di cui al predetto art. 66. La censura è inammissibile, poiché il rapporto negoziale in questione è stato correttamente qualificato come mutuo, e non come contratto di sconto del quale, peraltro, non sono stati allegati i fatti costitutivi (che, nella sua versione ordinaria, presuppongono un’anticipazione della somma oggetto della cambiale, previa girata del titolo). Il terzo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, c.c., 116 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto provato che l’appellante avesse richiesto e ricevuto il finanziamento, nonostante il processo penale nei confronti del funzionario della banca, accusato di aver fraudolentemente sottratto denaro ai clienti della banca dai conti correnti, senza considerare che non era stato prodotto l’estratto conto di settembre 2001 e che non vi era prova che lo stesso fosse stato ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA], e che tutta la comunicazione periodica al 31.10.01 recava un indirizzo falso, mentre la successiva indicava il nome non corretto ([OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente lamenta ancora che la firma autografa sulle contabili di prelevamento non erano prove attendibili perché il funzionario bancario accusato in sede penale era solito far sottoscrivere ai clienti i documenti in bianco per poi successivamente compilarli. Tale motivo è parimenti inammissibile perché diretto al riesame dei fatti e a ribaltarne l’interpretazione della Corte territoriale; al riguardo, emerge anche un profilo di inammissibilità per carenza di autosufficienza del motivo nella parte in cui il ricorrente allega una sentenza penale (prodotta in giudizio)- dalla quale, a suo dire, si evincerebbe la responsabilità di un funzionario della banca per una truffa ai danni dello stesso ricorrente- senza trascriverne il contenuto.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 11767/2017 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 16424/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Il quarto motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61,191,116 e 256, c.p.c., 1856, 1710,1176, cc, per non aver la Corte d’appello ritenuto attendibili le due c.t.u. sulla contabile di prelievo di lire 34 milioni, attribuendo invece rilievo a due testimonianze rese da dipendenti della banca. Tale motivo è del pari inammissibile perché tendente a ribaltare l’interpretazione dei fatti in ordine alla valutazione delle due c.t.u. grafologiche; la doglianza è comunque non decisiva, atteso che la Corte territoriale ha considerato irrilevanti le conclusioni del c.t.u., pur nel caso di accertata falsità della firma del ricorrente sulla distinta di prelievo di lire 34 milioni. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b