CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40699/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 12 maggio 2016, concesse le circostanze atte- nuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, ha rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 624 e 625 cod. pen.. Si censura l'affermazione di responsabilità penale dello Sgaramella, in quanto la stessa è basata solo sul rinvenimento del medesimo oltre la recinzione del condominio nell'impossibilità di muoversi per le lesioni riscontrate. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 624 e 56 cod. pen.. Si osserva che gli autori del reato erano stati sorpresi dalla guardia giurata nel momento di uscita dalla tabaccheria, senza che la refurtiva fosse entrata nella loro piena disponibilità. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 27 Cost.. Si deduce la carenza motivazionale in tema di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legittimità e manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non nnassimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri di Andria, che avevano colto lo Sgaramella in una posizione ed in una condizione perfettamente compatibili con la linea di fuga del terzetto di autori del reato, uno dei quali la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] indicava essere rimasto bloccato a terra dopo aver scavalcato la limitrofa re- cinzione condominiale. I militari lo avevano sorpreso nell'immediatezza del fatto, mentre ancora giaceva a terra, in quanto affetto da un quadro fratturativo compati- bile col maldestro e frettoloso scavalcamento della rete di recinzione condominiale; inoltre, accanto al predetto erano rinvenuti strumenti di effrazione e di travisamento, dei quali evidentemente lo Sgaramella si era disfatto mentre scavalcava la rete di recinzione ovvero dopo essere caduto a terra. A fronte di una motivazione ampia e congrua sulla configurabilità del reato con- testato e sull'attribuzione del medesimo allo Sgaramella, la tesi difensiva consiste in una mera critica all'impianto accusatorio e non contiene neanche una ricostruzione alternativa dell'episodio criminoso, la quale comunque sarebbe inammissibile nella presente sede di legittimità. Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la predetta dettagliata ed esauriente descrizione delle fasi della vicenda, compiutamente rappre- sentata dalla Corte pugliese. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088). In linea con tale principio, la Corte territoriale ha rilevato che lo Sgaramella aveva conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, per averli trafugati da una ta- baccheria e per averli portati all'esterno.I giudici di merito hanno smentito la ricostruzione difensiva, secondo cui il fatto era avvenuto sotto il costante controllo della guardia giurata, precisando che quest'ul- timo era intervenuto quando ormai i beni erano fuoriusciti dalla tabaccheria ed erano in fase di prossimo caricamento all'interno dell'autovettura in uso ai malviventi, i quali avevano già conseguito la disponibilità della refurtiva, tanto da non aver potuto in alcun modo sorprendere o bloccare i correi dello Sgaramella. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., P.v. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento ai precedenti penali. La commisurazione della pena, pertanto, è stata basata su un dato rilevante attinente alla personalità dell'imputato. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Il ricorrente formula censure del tutto generiche e non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso