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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 05258/2023

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 24 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento del Questore di Venezia, con cui, ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, è stato disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso per anni cinque ai luoghi del territorio nazionale ed estero ove si svolgono competizioni calcistiche di ogni categoria e grado, nonché l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia nei giorni in cui il Venezia F.C. è impegnato in incontri agonistici.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, 178, lett. c), cod. proc. pen., per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esplicare il proprio diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], notificato al ricorrente il 22 giugno 2022, alle ore 14.45, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 24 giugno 2022, senza l'indicazione dell'orario di deposito del provvedimento.

La difesa non ha depositato memorie.

Il provvedimento di convalida sarebbe stato, quindi, depositato senza il rispetto del termine di 48 ore concesso a garanzia del contraddittorio, sia pure cartolare, con conseguente nullità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza il diritto di difesa del soggetto destinatario del Daspo si esplica mediante il contraddittorio cartolare.

L'interessato può presentare memorie e deduzioni nonché esaminare la documentazione addotta a sostegno dell'adozione della misura, nel termine, individuato dalla giurisprudenza, in analogia con quello stabilito per la richiesta da parte del Pubblico ministero di convalida, di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 4276 del 11/12/2020, dep. 2021, Meletti, non massimata).

Si ritiene, infatti, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza n. 144 del 23 maggio 1997 della Corte costituzionale, che un termine inferiore sarebbe lesivo dell'art. 24, comma 2, Cost., rendendo impossibile l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, essenziale per garantire il contraddittorio cartolare, nonché contrario all'art. 13 Cost., stante la compressione della libertà personale che consegue alla misura di prevenzione dell'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia (da ultimo Sez. 3, n. 39845 del 12/05/2022, Spadoni, non massinnata).

1.2. Si è, pertanto, affermato il principio per cui, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità di ordine generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, D'Urso, Rv. 281341 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 per cui in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale).

La nullità non si concretizza solo se il destinatario della misura di prevenzione abbia esercitato, in sede di convalida, le proprie prerogative difensive, presentando memoria entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e il Giudice abbia provveduto dopo il deposito di detta memoria, dandone conto, confutandola in merito, nell'ordinanza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 47811 del 09/11/2022, Pasotti).

1.3. Il provvedimento del Questore di Venezia è stato notificato al ricorrente il giorno 22 giugno 2022, alle ore 14.45; l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, è stata depositata in cancelleria il 24 giugno 2022, senza indicazione dell'orario imprecisato; nell'ordinanza non si dà conto della presentazione di memoria difensiva da parte della difesa dell'interessato.

1.4. In assenza dell'indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza, non è possibile verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura.

Va ribadito l'orientamento, richiamato anche dal Procuratore Generale, secondo cui l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del Questore a comparire presso l'ufficio di Polizia, prevista dall'art. 6, comma 2,

I. n. 401 del 1989, comporta l'inefficacia della misura atteso che in tema di libertà personale e a fronte di una disciplina rigorosa non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (così, Sez. 3, n. 11085 del 04/02/2022, Merola, non massimata).2.

Pertanto, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio; deve essere dichiarata l'inefficacia della sola misura dell'obbligo, imposto a [OSCURATO:PERSONA], di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 22 giugno 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 24 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento del Questore di Venezia, con cui, ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, è stato disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso per anni cinque ai luoghi del territorio nazionale ed estero ove si svolgono competizioni calcistiche di ogni categoria e grado, nonché l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia nei giorni in cui il Venezia F.C. è impegnato in incontri agonistici. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, 178, lett. c), cod. proc. pen., per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esplicare il proprio diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], notificato al ricorrente il 22 giugno 2022, alle ore 14.45, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 24 giugno 2022, senza l'indicazione dell'orario di deposito del provvedimento. La difesa non ha depositato memorie. Il provvedimento di convalida sarebbe stato, quindi, depositato senza il rispetto del termine di 48 ore concesso a garanzia del contraddittorio, sia pure cartolare, con conseguente nullità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza il diritto di difesa del soggetto destinatario del Daspo si esplica mediante il contraddittorio cartolare. L'interessato può presentare memorie e deduzioni nonché esaminare la documentazione addotta a sostegno dell'adozione della misura, nel termine, individuato dalla giurisprudenza, in analogia con quello stabilito per la richiesta da parte del Pubblico ministero di convalida, di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 4276 del 11/12/2020, dep. 2021, Meletti, non massimata). Si ritiene, infatti, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza n. 144 del 23 maggio 1997 della Corte costituzionale, che un termine inferiore sarebbe lesivo dell'art. 24, comma 2, Cost., rendendo impossibile l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, essenziale per garantire il contraddittorio cartolare, nonché contrario all'art. 13 Cost., stante la compressione della libertà personale che consegue alla misura di prevenzione dell'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia (da ultimo Sez. 3, n. 39845 del 12/05/2022, Spadoni, non massinnata). 1.2. Si è, pertanto, affermato il principio per cui, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità di ordine generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, D'Urso, Rv. 281341 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 per cui in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale). La nullità non si concretizza solo se il destinatario della misura di prevenzione abbia esercitato, in sede di convalida, le proprie prerogative difensive, presentando memoria entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e il Giudice abbia provveduto dopo il deposito di detta memoria, dandone conto, confutandola in merito, nell'ordinanza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 47811 del 09/11/2022, Pasotti). 1.3. Il provvedimento del Questore di Venezia è stato notificato al ricorrente il giorno 22 giugno 2022, alle ore 14.45; l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, è stata depositata in cancelleria il 24 giugno 2022, senza indicazione dell'orario imprecisato; nell'ordinanza non si dà conto della presentazione di memoria difensiva da parte della difesa dell'interessato. 1.4. In assenza dell'indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza, non è possibile verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura. Va ribadito l'orientamento, richiamato anche dal Procuratore Generale, secondo cui l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del Questore a comparire presso l'ufficio di Polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989, comporta l'inefficacia della misura atteso che in tema di libertà personale e a fronte di una disciplina rigorosa non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (così, Sez. 3, n. 11085 del 04/02/2022, Merola, non massimata).2. Pertanto, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio; deve essere dichiarata l'inefficacia della sola misura dell'obbligo, imposto a [OSCURATO:PERSONA], di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 22 giugno 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis
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