CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 01431/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23827-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 4109 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 82/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/04/2017 R.G.N. 3-/0/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti in base ai quali la Gregori, appartenente al personale ATA con mansioni di collaboratrice scolastica, aveva prestato servizio presso il Ministero e la declaratoria del diritto alla conversione del rapporto ed al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal MIUR, nel merito sussistente l'abuso del contratto a termine per essere stata a Gregori impiegata in supplenze su organico di diritto ma non dovuto il richiesto risarcimento del danno per essere l'immissione in ruolo di cui la Gregori aveva fruito misura, proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea perciò a sanzionare l'abuso; che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Gregori con quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, il MIUR; che, nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione della causa, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, non dando conto dell'intervenuta notifica dello stesso al Ministero controricorrente, del che il Collegio all'odierna udienza dà atto, dichiarando inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensando tra le parti le spese di lite P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]