CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente c u C - ORDINANZA sul ricorso 21171-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (quale cessionaria di REV-[OSCURATO:PERSONA], a sua volta cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] SPA), e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 9021/2019 del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Teramo, accogliendo l'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, ha riconosciuto la prelazione ipotecaria sul credito della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., «nella qualità di mandataria della RE V-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.», già ammesso al chirografo, ritenendo che l'iscrizione ipotecaria del 12/11/2014 non ricadesse — come eccepito dalla curatela fallimentare ai sensi degli artt. 95, 67 comma 1, n. 4) e 69-bis 1.fall. (cd. eccezione revocatoria in via breve o incidentale) — «nel periodo c.d. soipetto ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 67 Legge Fallimentare», poiché il fallimento era stato dichiarato in data 11/11/2015 e la domanda di concordato preventivo, depositata il 20/11/2014, era stata dichiarata inammissibile in data 02/02/2015, non potendo perciò applicarsi il principio della consecuzione tra le due procedure, con retrodatazione al decreto di ammissione alla prima; 1.1. il Fallimento ha impugnato la decisione con un motivo di ricorso per cassazione, cui la parte intimata ha resistito con controricorso. Considerato che: 2. il motivo denuncia la «violazione e/ o falsa applicazione» degli artt. 67 e 69-bis 1.fall., per avere il tribunale ignorato il disposto del secondo Ric. 2019 n. 21171 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -2- comma dell'art. 69-bis 1.fall., che fa retroagire il cd. periodo sospetto alla data pubblicazione della domanda di concordato preventivo; 3. il motivo è fondato; 4. la legge 7 agosto 2012 n. 134, nel convertire con modifiche il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, ha aggiunto nell'art. 69-bis 1.fall. un secondo comma, in base al quale «nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese»; 4.1. in forza del terzo comma dell'art. 33 legge 134/12 cit., la nuova disposizione si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti «dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione» (cioè dall'I 1 settembre 2012) e quindi anche alla fattispecie in esame; 4.2. questa Corte ha avuto modo di precisare che, per effetto dei termini a ritroso previsti dal menzionato art. 67 1.fall., la novità si applica «anche agli atti pregiudizievoli compiuti prima della sua stessa entrata in vigore, senza, peraltro, che tale conseguenza lo eiponga a possibili censure di incostituzionalità, per disparità di trattamento, rispetto alle procedure aperte in epoca anteriore alla data predetta: la norma, infatti, sia pure con riguardo alla data di iscrizione della domanda nel registro delle impresa, ha recepito il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali che, nell'interpretazione giuniprudenziale, già assegnava rilevanza, ai fini del computo del periodo sospetto, alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura jo- sse stata poi ammessa) per essere la sentenza di fallimento l'atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell'imprenditore» (Cass. 25728/2016; cfr. Cass. 7624/2016, 8439/2012, 18437/2010); 4.3. ferma restando la preesistenza del principio di consecuzione, con questa innovazione il legislatore ha dunque inteso scongiurare il Ric. 2019 n. 21171 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- rischio di un uso strumentale del nuovo istituto del concordato "con riserva" (art. 161, comma 6, 1.fall.); invero, una volta anticipati gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all'atto della pubblicazione di una semplice domanda "in bianco", con possibilità di presentare la proposta concordataria entro un termine fino a 180 giorni (coincidente con il periodo sospetto per gli "atti normali"), si è contestualmente inteso far decorrere l'inizio del periodo sospetto proprio da quel primo atto; 4.4. non rileva, in questa sede, la questione se nel regime vigente prima dell'introduzione del secondo comma dell'art. 69-bis 1.fall. il fenomeno della consecutio tra procedure concorsuali fosse configurabile «anche nel caso in cui alla presentazione della domanda di concordato non abbia poi fatto seguito il decreto di ammissione alla relativa procedura», poiché da domanda di concordato produce effetti anche prima dell'eventuale provvedimento di ammissione Ur., così, la norma dell'art. 161 comma 7 legge fall)» (Cass.9290/2018, che richiama Cass. 18437/2010), ovvero se in quel caso «i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli ellètti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 lfall.» (Cass. 8970/2019); 4.5. ciò che conta è che alla fattispecie in esame è sicuramente applicabile, ratione temporis, il secondo comma dell'art. 169-bis, 1.fall., sicché il termine di riferimento per la retrodatazione del cd. periodo sospetto è quello della data di deposito della domanda di concordato preventivo (20/11/2014), sebbene poi dichiarata inammissibile; 4.6. è appena il caso di precisare che altra cosa è l'analoga misura della inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, 1.fall. — come parimenti novellato dal Ric. 2019 n. 21171 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -4- d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in 1. n. 134 del 2012 — che peraltro anch'essa trova applicazione, per il principio della cd. "consecuzione delle procedure", anche nel caso in cui all'apertura della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento (Cass. 6381/2019, 14761/2018); 4.7. resta inteso che in sede di rinvio dovrà essere comunque valutata, in concreto, la sussistenza del presupposto del principio della consecutio, che va esclusa allorché si registri una discontinuità nell'insolvenza (Cass. 18488/2018); 5. segue la cassazione con rinvio del decreto impugnato, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le