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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 00436/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di rescissione di giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a sentenza emessa dalla stessa Corte in data 7 settembre 2021, irrevocabile il 23 ottobre 2021.

2. La Corte torinese, dato atto della proposizione tempestiva dell'istanza, ha rilevato come la stessa sia stata fondata sulla circostanza che Bajra aveva sostenuto di essere venuto a conoscenza della condanna solo quando era stato tratto in arresto, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in data 5 febbraio 2022.

Nel giudizio, infatti, il ricorrente era sempre stato assente ed era stato assistito da un difensore d'ufficio presso il quale erano state eseguite tutte le notifiche.

Inoltre, tra assistito e difensore non vi era stato alcun effettivo rapporto professionale, nonostante Bajra avesse indicato, sin dall'inizio del procedimento, la propria residenza (in Svizzera) ove sarebbe stato reperibile.

Tale residenza era rimasta immutata nel tempo.

Con l'originaria istanza, Bajra aveva dedotto la mancata traduzione della sentenza di primo grado, di quella di appello e del decreto di citazione in appello in lingua nota all'imputato, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen.

La Corte di appello ha ritenuto decisiva, in ordine al primo profilo, l'avvenuta elezione di domicilio, da parte di Bajra, presso il proprio difensore in data 2 dicembre 2014.

In tale data era stato redatto il verbale di identificazione e informazione sul diritto di difesa del ricorrente, all'epoca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] era stata accompagnata dall'indicazione del numero telefonico del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale elezione era stata ribadita in data 4 dicembre 2014 in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, quando il difensore era stato sostituito da altro legale delegato a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., così come all'udienza preliminare ed a quella dibattimentale davanti al Tribunale di Aosta. i In sede di giudizio di appello, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. li In relazione alla dedotta mancata instaurazione del rapporto professionale, i giudici torinesi hanno ritenuto che le richieste del difensore di essere sostituito nei termini indicati, avessero rilievo sostanzialmente neutro ai fini della verifica della instaurazione del «reale rapporto professionale» tra Bajra ed il proprio difensore.

In particolare, hanno sostenuto che, in presenza di una elezione di domicilio, di un indirizzo noto del difensore allo stesso imputato, e, viceversa, dell'imputato al difensore, non fosse esigibile una verifica effettiva circa l'instaurazione di quel rapporto da parte del giudice adito in sede di rescissione del giudicato.

Peraltro, la stessa affermazione dell'istante secondo cui il difensore dell'epoca non aveva dato indicazioni ai colleghi che lo avevano sostituito è apparsa alla Corte priva di particolari conferme.

L'elezione di domicilio, quindi, nel caso di specie, secondo la Corte ha avuto rilievo decisivo per escludere la fondatezza dell'istanza.

In relazione al motivo riferito alla mancata traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, i giudici di merito hanno richiamato l'orientamento secondo cui l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello integra una nullità a regime intermedio suscettibile, quindi, di essere fatta valere nel corso del giudizio di appello.

L'omessa traduzione degli atti precedenti avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione.

Le nullità si sarebbero, quindi, sanate.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge processuale a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-bis e 420- quater, cod. proc. pen. per la ritenuta volontaria e colpevole sottrazione dal processo.

Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, sarebbe specifico onere del giudicante,adito in sede di rescissione, la verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra imputato e difensore.

Nel caso di specie, non poteva ritenersi sufficiente al fine di accertare l'esistenza di tale rapporto, la mera elezione di domicilio di Bajra presso il difensore.

Nel riepilogare lo svolgimento dell'iter processuale, il ricorrente ha messo in evidenza come, nel corso del giudizio di appello, il difensore del ricorrente avesse chiesto di essere sostituito a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non potendo presenziare all'udienza per motivi di salute.

In quella sede, la Corte di appello aveva omesso di verificare i presupposti per procedere in assenza dell'imputato, pur essendo avvenuta la trattazione del giudizio di gravame a distanza di cinque anni da quello di primo grado.

Proprio la mancata partecipazione del difensore all'udienza e tale dato temporale dovevano far ritenere che non fosse stato instaurato un effettivo rapporto professionale.

A tale proposito, ha richiamato precedenti della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, e illustrato le ragioni per cui esiste un preciso collegamento tra l'istituto disciplinato dall'art. 629-bis cocL proc. pen. ed il procedimento in assenza di cui all'art. 420- bis cod. proc. pen.3.2.

Con il secondo motivo ha eccepito la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 143, comma 2, 178 e 179 cod. proc. pen. a causa della mancata traduzione della sentenza di appello nei confronti dell'imputato alloglotta.

La Corte avrebbe trascurato di considerare la mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte del difensore d'ufficio per l'omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato.

Proprio l'assenza incolpevole di contatti con il difensore d'ufficio, in uno con la mancata traduzione della sentenza, sarebbe indicativa della concreta lesione del diritto di difesa concretizzatosi nella fattispecie in esame.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. In tema di legittimità del procedimento in assenza, va considerato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420 ed altre conformi successive).

Anche ai fini della rescissione del giudicato, quindi, non è sufficiente la verifica dell'esistenza di un'elezione dì domicilio presso il difensore, dovendo essere certa l'esistenza di un effettivo rapporto professionale che non può rimanere un dato meramente formalistico ma, calandosi nella effettiva dinamica cognitiva del ricorrente, consenta di verificare la conoscenza del procedimento da parte dello stesso.

In sostanza, ciò che assume rilievo, non è tanto l'effettivo (o «reale») rapporto professionale tra difensore e indagato, quanto la conoscenza del procedimento da parte di quest'ultimo.

A tal fine, si sostiene da parte delle Sezioni Unite, non è dato sufficiente quello della sola elezione di domicilio.

Il principio è stato ulteriormente precisato con l'arresto secondo cui, «in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso» (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483).

Inoltre, va altresì considerato che, «in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia» (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305).

3. Nel caso in esame, applicando i principi espressi da questa Corte con le decisioni riportate alle quali si compie integrale rinvio, non può che essere evidenziata la peculiarità della fattispecie nella quale non solo vi è stato l'arresto del ricorrente e l'elezione di domicilio presso il difensore.

E' infatti seguita un'attività difensiva che, pur rivestendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di difensore d'ufficio di Bajra, non è stata connotata da disinteresse per il procedimento avendo il predetto avvocato nominato all'udienza preliminare e a quella dibattimentale di primo grado un sostituto processuale e chiesto la designazione di un difensore d'ufficio nel corso del giudizio di appello.

A fronte della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato del quale erano noti anche la residenza ed il domicilio in Svizzera (luoghi rimasti immutati nel corso del tempo, come dallo stesso dedotto in ricorso) e tenuto conto di quanto rilevato in punto di attività difensiva, deve presumersi, in assenza di indicazioni contrarie provenienti dal ricorrente, che il rapporto professionale sia stato effettivo.

A tal fine non può essere trascurato il fatto che vi sia stata una volontaria elezione di domicilio seguita all'arresto ed all'applicazione di una misura cautelare quale il divieto di dimora; il che consente di affermare che vi fosse un onere informativo anche a carico del destinatario di tali provvedimenti.

La difesa ha richiamato quanto deciso da Sez. 1, n. 18388 del 21/04/2022, Jallow, n.m.,che ha ritenuto ammissibile la rescissione in un caso molto simile a quello esaminato.

Tuttavia, in quel caso, il difensore d'ufficio domiciliatario non aveva presenziato al procedimento, né, soprattutto, aveva fatto pervenire alcuna richiesta o istanza al giudice di merito.Inoltre, non era noto dove si trovasse l'imputato e quindi si era proceduto alla designazione di un ulteriore difensore d'ufficio.

4. L'infondatezza del motivo di ricorso riferito alla omessa traduzione degli atti nei termini riportati in narrativa consegue al rigetto del primo motivo.

Anche aderendo all'orientamento secondo cui «l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione» (fra le più recenti Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali, Rv. 283355), sul quale, pure, esiste contrasto, vi è che la nullità determinatasi è a regime intermedio e deve essere fatta valere con l'impugnazione che, nel caso di specie, non è stata proposta.

Si è dunque verificata la sanatoria che preclude la possibilità di proporre il relativo vizio quale motivo di ricorso per cassazione.

5. Alla luce di quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di rescissione di giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a sentenza emessa dalla stessa Corte in data 7 settembre 2021, irrevocabile il 23 ottobre 2021. 2. La Corte torinese, dato atto della proposizione tempestiva dell'istanza, ha rilevato come la stessa sia stata fondata sulla circostanza che Bajra aveva sostenuto di essere venuto a conoscenza della condanna solo quando era stato tratto in arresto, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in data 5 febbraio 2022. Nel giudizio, infatti, il ricorrente era sempre stato assente ed era stato assistito da un difensore d'ufficio presso il quale erano state eseguite tutte le notifiche. Inoltre, tra assistito e difensore non vi era stato alcun effettivo rapporto professionale, nonostante Bajra avesse indicato, sin dall'inizio del procedimento, la propria residenza (in Svizzera) ove sarebbe stato reperibile. Tale residenza era rimasta immutata nel tempo. Con l'originaria istanza, Bajra aveva dedotto la mancata traduzione della sentenza di primo grado, di quella di appello e del decreto di citazione in appello in lingua nota all'imputato, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto decisiva, in ordine al primo profilo, l'avvenuta elezione di domicilio, da parte di Bajra, presso il proprio difensore in data 2 dicembre 2014. In tale data era stato redatto il verbale di identificazione e informazione sul diritto di difesa del ricorrente, all'epoca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] era stata accompagnata dall'indicazione del numero telefonico del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale elezione era stata ribadita in data 4 dicembre 2014 in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, quando il difensore era stato sostituito da altro legale delegato a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., così come all'udienza preliminare ed a quella dibattimentale davanti al Tribunale di Aosta. i In sede di giudizio di appello, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. li In relazione alla dedotta mancata instaurazione del rapporto professionale, i giudici torinesi hanno ritenuto che le richieste del difensore di essere sostituito nei termini indicati, avessero rilievo sostanzialmente neutro ai fini della verifica della instaurazione del «reale rapporto professionale» tra Bajra ed il proprio difensore. In particolare, hanno sostenuto che, in presenza di una elezione di domicilio, di un indirizzo noto del difensore allo stesso imputato, e, viceversa, dell'imputato al difensore, non fosse esigibile una verifica effettiva circa l'instaurazione di quel rapporto da parte del giudice adito in sede di rescissione del giudicato. Peraltro, la stessa affermazione dell'istante secondo cui il difensore dell'epoca non aveva dato indicazioni ai colleghi che lo avevano sostituito è apparsa alla Corte priva di particolari conferme. L'elezione di domicilio, quindi, nel caso di specie, secondo la Corte ha avuto rilievo decisivo per escludere la fondatezza dell'istanza. In relazione al motivo riferito alla mancata traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, i giudici di merito hanno richiamato l'orientamento secondo cui l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello integra una nullità a regime intermedio suscettibile, quindi, di essere fatta valere nel corso del giudizio di appello. L'omessa traduzione degli atti precedenti avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione. Le nullità si sarebbero, quindi, sanate. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge processuale a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-bis e 420- quater, cod. proc. pen. per la ritenuta volontaria e colpevole sottrazione dal processo. Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, sarebbe specifico onere del giudicante,adito in sede di rescissione, la verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra imputato e difensore. Nel caso di specie, non poteva ritenersi sufficiente al fine di accertare l'esistenza di tale rapporto, la mera elezione di domicilio di Bajra presso il difensore. Nel riepilogare lo svolgimento dell'iter processuale, il ricorrente ha messo in evidenza come, nel corso del giudizio di appello, il difensore del ricorrente avesse chiesto di essere sostituito a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non potendo presenziare all'udienza per motivi di salute. In quella sede, la Corte di appello aveva omesso di verificare i presupposti per procedere in assenza dell'imputato, pur essendo avvenuta la trattazione del giudizio di gravame a distanza di cinque anni da quello di primo grado. Proprio la mancata partecipazione del difensore all'udienza e tale dato temporale dovevano far ritenere che non fosse stato instaurato un effettivo rapporto professionale. A tale proposito, ha richiamato precedenti della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, e illustrato le ragioni per cui esiste un preciso collegamento tra l'istituto disciplinato dall'art. 629-bis cocL proc. pen. ed il procedimento in assenza di cui all'art. 420- bis cod. proc. pen.3.2. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 143, comma 2, 178 e 179 cod. proc. pen. a causa della mancata traduzione della sentenza di appello nei confronti dell'imputato alloglotta. La Corte avrebbe trascurato di considerare la mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte del difensore d'ufficio per l'omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato. Proprio l'assenza incolpevole di contatti con il difensore d'ufficio, in uno con la mancata traduzione della sentenza, sarebbe indicativa della concreta lesione del diritto di difesa concretizzatosi nella fattispecie in esame. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. In tema di legittimità del procedimento in assenza, va considerato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail, Rv. 279420 ed altre conformi successive). Anche ai fini della rescissione del giudicato, quindi, non è sufficiente la verifica dell'esistenza di un'elezione dì domicilio presso il difensore, dovendo essere certa l'esistenza di un effettivo rapporto professionale che non può rimanere un dato meramente formalistico ma, calandosi nella effettiva dinamica cognitiva del ricorrente, consenta di verificare la conoscenza del procedimento da parte dello stesso. In sostanza, ciò che assume rilievo, non è tanto l'effettivo (o «reale») rapporto professionale tra difensore e indagato, quanto la conoscenza del procedimento da parte di quest'ultimo. A tal fine, si sostiene da parte delle Sezioni Unite, non è dato sufficiente quello della sola elezione di domicilio. Il principio è stato ulteriormente precisato con l'arresto secondo cui, «in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso» (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). Inoltre, va altresì considerato che, «in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia» (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). 3. Nel caso in esame, applicando i principi espressi da questa Corte con le decisioni riportate alle quali si compie integrale rinvio, non può che essere evidenziata la peculiarità della fattispecie nella quale non solo vi è stato l'arresto del ricorrente e l'elezione di domicilio presso il difensore. E' infatti seguita un'attività difensiva che, pur rivestendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di difensore d'ufficio di Bajra, non è stata connotata da disinteresse per il procedimento avendo il predetto avvocato nominato all'udienza preliminare e a quella dibattimentale di primo grado un sostituto processuale e chiesto la designazione di un difensore d'ufficio nel corso del giudizio di appello. A fronte della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato del quale erano noti anche la residenza ed il domicilio in Svizzera (luoghi rimasti immutati nel corso del tempo, come dallo stesso dedotto in ricorso) e tenuto conto di quanto rilevato in punto di attività difensiva, deve presumersi, in assenza di indicazioni contrarie provenienti dal ricorrente, che il rapporto professionale sia stato effettivo. A tal fine non può essere trascurato il fatto che vi sia stata una volontaria elezione di domicilio seguita all'arresto ed all'applicazione di una misura cautelare quale il divieto di dimora; il che consente di affermare che vi fosse un onere informativo anche a carico del destinatario di tali provvedimenti. La difesa ha richiamato quanto deciso da Sez. 1, n. 18388 del 21/04/2022, Jallow, n.m.,che ha ritenuto ammissibile la rescissione in un caso molto simile a quello esaminato. Tuttavia, in quel caso, il difensore d'ufficio domiciliatario non aveva presenziato al procedimento, né, soprattutto, aveva fatto pervenire alcuna richiesta o istanza al giudice di merito.Inoltre, non era noto dove si trovasse l'imputato e quindi si era proceduto alla designazione di un ulteriore difensore d'ufficio. 4. L'infondatezza del motivo di ricorso riferito alla omessa traduzione degli atti nei termini riportati in narrativa consegue al rigetto del primo motivo. Anche aderendo all'orientamento secondo cui «l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione» (fra le più recenti Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali, Rv. 283355), sul quale, pure, esiste contrasto, vi è che la nullità determinatasi è a regime intermedio e deve essere fatta valere con l'impugnazione che, nel caso di specie, non è stata proposta. Si è dunque verificata la sanatoria che preclude la possibilità di proporre il relativo vizio quale motivo di ricorso per cassazione. 5. Alla luce di quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
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