CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 24255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17840/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in Jesolo, piazza Venezia n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Venezia, Sestiere di Cannaregio n. 5783 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.1230/2019depositata il 25/03/2019 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.7.2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia il genero [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna alla restituzione della somma prestatagli a più riprese per varie finalità (per eseguire lavori di ampliamento, condono e manutenzione straordinaria della casa coniugale rappresentata da un immobile di proprietà esclusiva del Trevisan, per l’acquisto di un’autovettura personale, per l’acquisto di ingenti generi alimentari) per oltre dieci anni a partire dal matrimonio con sua figlia [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di complessivi € 80.000,00, producendo la scrittura privata del 19.4.2009 nella quale il Trevisan dichiarava di essere disposto a cedere una porzione dell’immobile a titolo di saldo dei prestiti contratti col suocero all’inizio del matrimonio per ricevere come contropartita l’appartamento al n. 11/A con garage e lavanderia in comune, ed in subordine per ottenere tale somma a titolo di arricchimento ingiustificato. Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva la prescrizione ordinaria decennale, sosteneva che si trattava di somme irripetibili perché rientranti nell’adempimento di obbligazioni naturali, o frutto di donazioni tra componenti della famiglia, contestava la scrittura privata prodotta dall’attore come documento 8 perché intercorsa solo tra i coniugi, non comprendente obblighi restitutori e superata dagli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione, osservava che egli avrebbe potuto comunque opporre in compensazione un proprio credito per € 70.300,00 nei confronti del suocero per le prestazioni lavorative eseguite nella sua azienda per il quale si riservava di agire separatamente, ed otteneva comunque l’autorizzazione alla chiamata in causa della moglie separata, [OSCURATO:PERSONA], figlia dell’attore, al fine di vederla riconosciuta come sua condebitrice solidale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di essere manlevato almeno per la misura del 50% rispetto al credito eventualmente riconosciuto a favore dell’attore. Si costituiva nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva di dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, con la sentenza n. 423/2012 del 15.11.2012, attribuiva alla scrittura privata del 19.4.2009 il valore di riconoscimento di debito e di rinuncia del Trevisan alla prescrizione, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondato il suo credito restitutorio nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] per £ 20.000.000 oltre €4.250,00 sulla base della documentazione prodotta, e per il residuo richiesto .sulla base del principio di non contestazione in quanto il Trevisan non aveva negato di avere ricevuto le somme dal suocero, limitandosi ad invocare la prescrizione e l’irripetibilità ed a svolgere argomentazioni contraddittorie sui suoi presunti crediti di lavoro verso il suocero, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dalla terza chiamata, e riteneva rinunciate le istanze istruttorie del Trevisan e le sue domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché non riproposte nelle conclusioni. Impugnata la sentenza di primo grado dal Trevisan, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1230/2019 del 25.3.2019, in parziale riforma della decisione di primo grado condannava il Trevisan a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la sola somma di € 14.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, respingendo le maggiori pretese restitutorie di quest’ultimo, e condannava [OSCURATO:PERSONA] a garantire il Trevisan pagandogli il 50%di detto importo, ossia € 7.125,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo, dichiarava compensate per 2/3 le spese processuali del doppio grado e condannava il Trevisan a pagare il terzo residuo a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare il terzo residuo in favore del Trevisan. Avverso tale ultima sentenza, notificata il 31.3.2019, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 31.5.2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 10.7.2019. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c.. Deducono i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ridotto l’importo che il Trevisan avrebbe dovuto restituire a [OSCURATO:PERSONA] da € 80.000,00 ad €14.250,00, ossia all’importo provato documentalmente, ritenendo che il giudice di primo grado abbia fondato la condanna per l’ulteriore importo solo sulla scrittura privata del 19.4.2009, ritenuta non indicativa dell’effettuazione di un prestito in misura superiore ai 14.250,00 euro documentati in quanto prevedeva come contropartita della cessione a [OSCURATO:PERSONA] della mansarda da parte del Trevisan a saldo dei soldi ricevuti per i lavori l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] e della figlia di lasciare al Trevisan l’appartamento al primo piano, e non anche su altri elementi, rappresentati in particolare dal principio di non contestazione, dalle difese palesemente infondate del Trevisan sul credito di lavoro e sulla prescrizione e dal comportamento processuale delle parti. Il primo motivo è infondato, in quanto la violazione dell’art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., e benché non espressamente richiamato, dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., è invocabile nei casi di motivazione inesistente, o meramente apparente, o talmente contraddittoria da non consentire di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata, ma non per censurare una motivazione ritenuta insufficiente. La Corte d’Appello di Venezia, peraltro, ha spiegato di ritenere documentato il solo credito di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e verso la moglie [OSCURATO:PERSONA] per € 14.250,00 richiamando specificamente gli atti di supporto, ha escluso che la prova di ulteriori prestiti sia desumibile dalla scrittura privata del 19.4.2009 che ha sì manifestato la volontà del Trevisan di cancellare tutti i prestiti ricevuti all’inizio del matrimonio ma non ha quantificato l’ammontare degli stessi, ed ha previsto oltre alla cessione a saldo da parte del Trevisan a [OSCURATO:PERSONA] della mansarda anche l’impegno della stessa e del padre [OSCURATO:PERSONA] a lasciare al Trevisan l’appartamento al primo piano, ed ha quindi ritenuto insufficienti gli ulteriori elementi valorizzati ai fini dell’accoglimento totale della domanda di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale, ritenendo esclusa la prescrizione per il riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione effettuato da [OSCURATO:PERSONA] con la sottoscrizione della scrittura privata del 19.4.2009. Non si è trattato quindi di una motivazione mancante, ma al più di una motivazione insufficiente. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 88, 115 e 116 c.p.c.. Tale secondo motivo è infondato in quanto il credito non documentato non poteva essere riconosciuto in base al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. dal momento che [OSCURATO:PERSONA] non aveva individuato in dettaglio nella citazione gli ulteriori prestiti effettuati a favore del genero e della figlia per la differenza tra € 80.000,00 ed € 14.250,00, per cui per essi [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun onere di contestazione specifica, né poteva ritenersi sufficiente a fornire prova ex art. 116 c.p.c. dei crediti non documentati l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione non presuntiva sollevata dal Trevisan e la circostanza che lo stesso avesse riservato a separata sede la tutela giudiziale del preteso suo controcredito di lavoro, non ancora accertato, senza sollevare l’eccezione di compensazione. Col terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 189 c.p.c., per come interpretato dalla sentenza n. 2093 del 14.12.2012 della Corte di Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte d’Appello di Venezia abbia accolto la domanda di malleva avanzata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] ritenendola non rinunciata, ancorché non fosse stata dallo stesso riproposta in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, fatto questo che aveva invece indotto il Tribunale a considerare tale domanda rinunciata. Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello di Venezia nell’accogliere la domanda di malleva di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della chiamata in causa, [OSCURATO:PERSONA], si è conformata alla sentenza n. 1785/2018 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che risolvendo il precedente contrasto interpretativo esistente tra le sezioni semplici, proprio in relazione ad una chiamata in garanzia, ha affermato che non basta la mancata riproposizione della domanda nelle conclusioni per farla ritenere rinunciata perché la malleva non è incompatibile con la richiesta di rigetto della domanda principale, dovendosi tener conto del comportamento processuale anteriore e successivo di chi ha effettuato la chiamata in garanzia, e nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] pur non avendo riportato nelle conclusioni del giudizio di primo grado la domanda di malleva in precedenza spiegata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva spiegato nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica che si era trattato di una mera omissione per dimenticanza, e quindi non della manifestazione implicita di una volontà abdicativa, come ulteriormente confermato dalla riproposizione della domanda di malleva anche in secondo grado. Col quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti rappresentato dall’esclusivo beneficio tratto da [OSCURATO:PERSONA] dalle somme prestate da [OSCURATO:PERSONA], utilizzate per lavori su un immobile di sua esclusiva proprietà. Anche tale motivo va respinto, in quanto pur potendosi ritenere implicitamente invocato l’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., il fatto storico indicato non risulta decisivo atteso che le somme sono state prestate da [OSCURATO:PERSONA] sia al genero [OSCURATO:PERSONA], che alla figlia [OSCURATO:PERSONA], a partire dal loro matrimonio, quando ancora non erano separati, sicché entrambi erano tenuti alla restituzione, a nulla rilevando la destinazione che gli stessi hanno deciso di attribuire alle singole somme. Alla reiezione del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico deiricorrenti , se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 5.600,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Visto l’