CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 dicembre 2022
Cassazione n. 30338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/2/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza, ha riqualificato la recidiva contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in recidiva quinquennale, anziché recidiva reiterata e infraquinquennale, e ne ha confermato la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) commesso il 7 dicembre 2018 e il giudizio di bilanciamento, con mera equivalenza alla recidiva, come ritenuta, delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado. 2.Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione del codice nei termini strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e 99 cod. pen. oltre che per vizi di motivazione. Osserva in particolare che la sentenza impugnata pur accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla difesa riqualificando la recidiva da reiterata e infraquinquennale in recidiva meramente infraquinquennale, non ha modificato il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche già concesse e l'aggravante della recidiva, omissione che determina una violazione del divieto di reformatio in pejus di cui all'articolo 597 cod. proc. pen. km E' erroneo l'apprezzamento posto a base degli giudizio di equivalenza secondo il quale il motivo a base della concessione delle circostanze attenuanti generiche non consentiva di ritenere le attenuanti prevalenti alla evidente maggiore capacità a delinquere del reo che aveva commesso il reato in giudizio durante l'espiazione della pena: si tratta, infatti, di una motivazione superficiale che utilizza un ragionamento tautologico ed autoreferenziale. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati. E' certamente generico, in quanto volto ad una diversa rivalutazione del giudizio sulla personalità dell'imputato, il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nell'applicazione della recidiva e nel giudizio di bilanciamento. Il giudice di merito ha fatto applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice ai fini dell'applicazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). In particolare, la Corte di appello ha sottolineato come la confessione, necessitata, dell'addebito (l'imputato era stato sorpreso l'imputato sulla pubblica via dopo essersi allontanato dall'abitazione ove era ristretto agli arresti donniciliari), non poteva costituire, a fronte delle concrete modalità della condotta, incerta nella sua durata e nelle ragioni non dimostrate che l'avevano determinata, elemento idoneo a smentire il giudizio negativo nella descritta prospettiva, secondo cui la condotta di evasione costituiva espressione di una perdurante inclinazione alla commissione di fatti illeciti né tale giudizio si risolve, nella parte in cui la Corte ha confermato il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, in una valutazione autoreferenziale. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze sfugge al sindacato di legittimità qualora le valutazioni del giudice non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenere recessivo il comportamento processuale dell'imputato (la confessione) in quanto necessitato dalle evidenze di prova e, pertanto, non apprezzabile come spontanea rivalutazione critica del proprio comportamento. Anche il motivo in diritto si rivela manifestamente infondato. La Corte di appello anche a tal riguardo ha fatto coerente applicazione del principio della giurisprudenza secondo cui il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di maggior aggravamento della recidiva (nella specie, riqualificando solo come infraquinquennale, la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice, altresì specifica e reiterata), può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021 Grava, Rv. 281805). La fattispecie concreta, nel caso di diversa qualificazione della recidiva riconducibile all'esercizio di poteri officiosi del giudice dell'impugnazione e non di accoglimento dell'appello dell'imputato in tema di circostanze, esula dai casi che costituiscono oggetto della previsione recata dai commi 3 e 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. e l'obbligo di corrispondente diminuzione della pena di cui al comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. è limitato all'accoglinnento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, ossia solo ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione. Né alcun richiamo o riferimento al divieto di reformatio in peius è rinvenibile nella disposizione di cui al comma 5 dell'articolo citato che disciplina ipotesi derogatorie alla regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 dello stesso articolo, tra l'altro attribuendo, per quello che qui interessa, al giudice di appello, "quando occorre", il potere di effettuare il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 del codice penale. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro