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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28599/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della casa lavoro per anni due.

Nell'esaminare le censure dedotte con l'impugnazione, il Tribunale osserva che il [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei numerosissimi reati commessi nella qualità di affiliato al clan dei Casalesi e dalla loro gravità, era già stato dichiarato delinquente abituale con provvedimento del 14 luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] non aveva abbandonato il contesto criminale di appartenenza ed, anzi, aveva continuato a delinquere durante il trattamento penitenziario, tanto che, pur ininterrottamente detenuto dal 2011, era stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al 2015 e denunziato per violenza privata il 25 giugno 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 103 cod. pen., 125 e 679 cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non abbia affrontato la questione relativa alla revoca della dichiarazione di abitualità nel reato a seguito dell'allegazione del provvedimento di cumulo da cui si evince che tutti i reati per i quali ha riportato condanna già in sede cognitiva erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione.

E' pacifico, infatti, che il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula l'esistenza di una sola determinazione criminosa del tutto incompatibile con l'abitualità nel reato.

Aggiunge che non sono stati considerati gli elementi evidenziati dalla difesa a sostegno della cessazione della pericolosità sociale quali: - la consumazione dei reati in epoca risalente; - il positivo comportamento sempre tenuto durante il lungo periodo di detenzione nel quale aveva anche conseguito un encomio; - lo svolgimento di attività lavorativa dopo la scarcerazione; - la fruizione di periodi di liberazione anticipata; - la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito della denuncia per violenza privata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso propone censure manifestamente infondate o, comunque non consentite sicché deve essere dichiarato inammissibile.

2. Preliminarmente, va chiarito che la questione relativa all'illegittimità della dichiarazione di delinquenza abituale non poteva essere dedotta con l'appello proposto ex art. 680 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza.

A mente dell'art. 109 cod. pen., alla dichiarazione di abitualità nel reato, che postula, la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice, consegue l'applicazione di misure di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 49976 del 17/09/2018 Lopes, Rv. 276149).

Più in dettaglio, coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, ai sensi dell'art. 216 cod. pen., possono essere assegnati alla misura di sicurezza della colonia agricola o della casa di lavoro per la durata minima, fissata dall'art. 217 cod. pen. in due anni Secondo il sistema delineato dall'art. 69 Ord. pen., il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta, deve disporre la concreta esecuzione dell'una o dell'altra misura, non in modo automatico, ma solo se, una volta accertata la sussistenza del provvedimento di dichiarazione di abitualità, il destinatario di essa, a seguito di apposito esame e, quando occorra, riesame della pericolosità, risulti nell'attualità persona socialmente pericolosa (essendo stata da tempo, in forza dell'art. 31

I. n. 663 del 1986, abrogata la norma che sanciva la pericolosità sociale presunta, ossia l'art. 204 cod. pen.).

La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza: sicché, mentre essa è soggetta ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 cod. pen., la misura di sicurezza è invece sempre revocabile (ex artt. 206 e 207 cod. pen.), posto che anche quando deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma, cod. pen.), è sempre necessaria la previa verifica della pericolosità sociale.

Per espresso disposto normativo la revoca della dichiarazione di abitualità è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza (Sez. 1, n. 267 del 02/07/2003, dep. 2004, Rago, Rv. 227639).

Infatti, il Magistrato di sorveglianza è abilitato, a mente dell'art. 69, comma 4, Ord. pen., a procedere al riesame della pericolosità ai sensi dell'art. 208 cod. pen. (cioè alla scadenza del periodo minimo di durata di una misura di sicurezza, o anche prima ove emergano elementi significativi di cessazione del pericolo) ed all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, di una delle dette misure.

«In occasione dei provvedimenti anzidetti» dispone, inoltre, la eventuale revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto.

Ne segue che l'eventuale illegittimità della dichiarazione di delinquenza abituale quale condizione legittimante l'applicazione della misura di sicurezza può essere fatta valere con l'impugnazione dell'originario provvedimento mentre rimane sempre rivalutabile, in sede di applicazione della misura di sicurezza, la persistenza della pericolosità che costituisce il presupposto applicativo comune sia della dichiarazione di abitualità che della misura di sicurezza.

2. Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere dato atto della sussistenza di un provvedimento dichiarativo della delinquenza abituale, quello emesso dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 14 luglio 2014, divenuto irrevocabile e non più sindacabile per difetti originari, si è limitato ad approfondire il tema della persistenza della pericolosità sociale, la cui eventuale cessazione poteva determinare la revoca della dichiarazione di abitualità con conseguente impossibilità di applicazione della misura di sicurezza.

Al riguardo, ha fondato il giudizio prognostico su elementi fattuali assai significativi, quali la protrazione della partecipazione all'associazione di stampo camorristico, peraltro con un ruolo di spicco, anche durante un luogo periodo di detenzione nonostante la formale adesione al trattamento rieducativo e la denuncia per condotte penalmente rilevanti commesse, sempre in ambito carcerario, in epoca recente.

Il ricorrente, a tali argomentazioni, razionali oltre che ancorate alla risultanze istruttorie, ne oppone altre di segno contrario senza evidenziare vizi in grado di compromettere la tenuta logica del provvedimento impugnato ma sollecitando nuovi apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della casa lavoro per anni due. Nell'esaminare le censure dedotte con l'impugnazione, il Tribunale osserva che il [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei numerosissimi reati commessi nella qualità di affiliato al clan dei Casalesi e dalla loro gravità, era già stato dichiarato delinquente abituale con provvedimento del 14 luglio 2014. [OSCURATO:PERSONA] non aveva abbandonato il contesto criminale di appartenenza ed, anzi, aveva continuato a delinquere durante il trattamento penitenziario, tanto che, pur ininterrottamente detenuto dal 2011, era stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al 2015 e denunziato per violenza privata il 25 giugno 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 103 cod. pen., 125 e 679 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non abbia affrontato la questione relativa alla revoca della dichiarazione di abitualità nel reato a seguito dell'allegazione del provvedimento di cumulo da cui si evince che tutti i reati per i quali ha riportato condanna già in sede cognitiva erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione. E' pacifico, infatti, che il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula l'esistenza di una sola determinazione criminosa del tutto incompatibile con l'abitualità nel reato. Aggiunge che non sono stati considerati gli elementi evidenziati dalla difesa a sostegno della cessazione della pericolosità sociale quali: - la consumazione dei reati in epoca risalente; - il positivo comportamento sempre tenuto durante il lungo periodo di detenzione nel quale aveva anche conseguito un encomio; - lo svolgimento di attività lavorativa dopo la scarcerazione; - la fruizione di periodi di liberazione anticipata; - la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito della denuncia per violenza privata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso propone censure manifestamente infondate o, comunque non consentite sicché deve essere dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente, va chiarito che la questione relativa all'illegittimità della dichiarazione di delinquenza abituale non poteva essere dedotta con l'appello proposto ex art. 680 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza. A mente dell'art. 109 cod. pen., alla dichiarazione di abitualità nel reato, che postula, la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice, consegue l'applicazione di misure di sicurezza (da ultimo, Sez. 1, n. 49976 del 17/09/2018 Lopes, Rv. 276149). Più in dettaglio, coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, ai sensi dell'art. 216 cod. pen., possono essere assegnati alla misura di sicurezza della colonia agricola o della casa di lavoro per la durata minima, fissata dall'art. 217 cod. pen. in due anni Secondo il sistema delineato dall'art. 69 Ord. pen., il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta, deve disporre la concreta esecuzione dell'una o dell'altra misura, non in modo automatico, ma solo se, una volta accertata la sussistenza del provvedimento di dichiarazione di abitualità, il destinatario di essa, a seguito di apposito esame e, quando occorra, riesame della pericolosità, risulti nell'attualità persona socialmente pericolosa (essendo stata da tempo, in forza dell'art. 31 I. n. 663 del 1986, abrogata la norma che sanciva la pericolosità sociale presunta, ossia l'art. 204 cod. pen.). La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza: sicché, mentre essa è soggetta ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 cod. pen., la misura di sicurezza è invece sempre revocabile (ex artt. 206 e 207 cod. pen.), posto che anche quando deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma, cod. pen.), è sempre necessaria la previa verifica della pericolosità sociale. Per espresso disposto normativo la revoca della dichiarazione di abitualità è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza (Sez. 1, n. 267 del 02/07/2003, dep. 2004, Rago, Rv. 227639). Infatti, il Magistrato di sorveglianza è abilitato, a mente dell'art. 69, comma 4, Ord. pen., a procedere al riesame della pericolosità ai sensi dell'art. 208 cod. pen. (cioè alla scadenza del periodo minimo di durata di una misura di sicurezza, o anche prima ove emergano elementi significativi di cessazione del pericolo) ed all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, di una delle dette misure. «In occasione dei provvedimenti anzidetti» dispone, inoltre, la eventuale revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto. Ne segue che l'eventuale illegittimità della dichiarazione di delinquenza abituale quale condizione legittimante l'applicazione della misura di sicurezza può essere fatta valere con l'impugnazione dell'originario provvedimento mentre rimane sempre rivalutabile, in sede di applicazione della misura di sicurezza, la persistenza della pericolosità che costituisce il presupposto applicativo comune sia della dichiarazione di abitualità che della misura di sicurezza. 2. Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere dato atto della sussistenza di un provvedimento dichiarativo della delinquenza abituale, quello emesso dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 14 luglio 2014, divenuto irrevocabile e non più sindacabile per difetti originari, si è limitato ad approfondire il tema della persistenza della pericolosità sociale, la cui eventuale cessazione poteva determinare la revoca della dichiarazione di abitualità con conseguente impossibilità di applicazione della misura di sicurezza. Al riguardo, ha fondato il giudizio prognostico su elementi fattuali assai significativi, quali la protrazione della partecipazione all'associazione di stampo camorristico, peraltro con un ruolo di spicco, anche durante un luogo periodo di detenzione nonostante la formale adesione al trattamento rieducativo e la denuncia per condotte penalmente rilevanti commesse, sempre in ambito carcerario, in epoca recente. Il ricorrente, a tali argomentazioni, razionali oltre che ancorate alla risultanze istruttorie, ne oppone altre di segno contrario senza evidenziare vizi in grado di compromettere la tenuta logica del provvedimento impugnato ma sollecitando nuovi apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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